Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 21890 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 28 luglio 2006, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto dal signor S.V. avverso la sentenza del tribunale di Modica, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta nel dicembre 1992 allo stato passivo del fallimento di C.N., non iscritta a ruolo e poi riassunta nel novembre 2000. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono gli eredi di S.V., signori P.G., Gi., M. e S.G., per due motivi, con atto notificato il 15 dicembre 2006.

Il fallimento non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 98 e art. 71 disp. att. c.p.c., e vizi di motivazione. Si formula il quesito di diritto "se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza del deposito della nota d’iscrizione a ruolo". 4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2727 c.c., e segg.. Si formula il quesito di diritto "se la motivazione della sentenza di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni". 5. I due quesiti sono inammissibili. Il primo intende far discendere la decisione dagli adempimenti espletati dall’esponente, e per la sua genericità e al tempo stesso per il suo esclusivo riferimento ad una fattispecie concreta non costituisce un quesito di diritto. Il secondo fa esplicito riferimento al sindacato sulla motivazione, e si pone dunque fuori dell’area dei quesiti di diritto.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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