T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 16-06-2011, n. 5340 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23 luglio 1998, i ricorrenti impugnano gli atti specificati in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.

Riferiscono di essere ausiliari specializzati che nel corso del 1996 e 1997 hanno prestato servizio presso l’Azienda "Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri" di Roma con contratti di lavoro a termine e che in data 11 marzo 1998 la predetta Azienda ospedaliera richiedeva all’UPLMO l’avviamento per n. 70 ausiliari specializzati da adibire ai servizi socio sanitari.

Il successivo 28 maggio venivano pubblicate le graduatorie dei lavoratori ammessi e di quelli esclusi dall’avviamento, che vedevano i ricorrenti esclusi per non aver raggiunto un punteggio utile per essere collocati entro i primi 70.

Avverso la predetta graduatoria vengono dedotti i seguenti motivi:

1. violazione della richiesta di avviamento dell’11 marzo 1998, art. 16 della legge n. 56 del 1987, art. 4 della legge n. 160 del 1988 e artt. 3, 35 e 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.

Contrariamente alla richiesta inoltrata dall’Azienda ospedaliera, l’Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. ha selezionato 70 aspiranti, la maggior parte dei quali, pur sprovvista della qualifica di "ausiliario specializzato", raggiungeva, tuttavia, un punteggio superiore a quello dei ricorrenti;

2. violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987; degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi generali. Eccesso di potere.

L’esclusione dei ricorrenti è illegittima poiché, ove non fossero stati inseriti tra i primi 70 classificati candidati privi dei titoli professionali richiesti, essi, con il punteggio loro attribuito, avrebbero comunque conseguito l’avviamento.

Non è stato, inoltre, tenuto in alcun conto l’anno di servizio prestato presso l’Azienda con contratto di lavoro a termine.

In relazione a quest’ultimo rilievo i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost., dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, laddove esclude la conservazione della iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento a coloro che siano stati assunti con contratti a termine di durata superiore ai quattro mesi nell’anno solare.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), il quale eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso; nel merito, conclude per il rigetto,

Si è costituita anche l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, la quale eccepisce la inammissibilità del ricorso, per essere stati impugnati atti non immediatamente lesivi; nel merito, chiede che il ricorso sia respinto.

All’Udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, costituiscono oggetto del presente gravame gli elenchi dei lavoratori esclusi e non dall’avviamento a tempo indeterminato presso l’Ente Ospedaliero intimato, oltre che la relativa richiesta avanzata dall’Azienda predetta.

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.

Merita adesione, infatti, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri, relativamente all’impugnativa della lettera n. 3633 dell’11 marzo 1998, con cui l’Azienda S. Filippo Neri ha avanzato all’UPLMO la richiesta di avviamento al lavoro di n. 70 ausiliari specializzati da adibire a servizi socio sanitari, essendo stata pubblicata presso la Sezione Circoscrizionale dell’Impiego di Roma in data 21 aprile 1998, con l’indicazione che tutti i lavoratori interessati potevano presentare domanda nei giorni 27, 28 e 29 aprile, mentre il ricorso è stato notificato in data 23 luglio 1998.

Per la restante parte, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti assumono che illegittimamente l’Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. avrebbe selezionato 70 aspiranti, la maggior parte dei quali sprovvista della qualifica di "ausiliario specializzato".

Osserva il Collegio che l’art. 16 della legge n. 56 del 1987 consente l’assunzione nelle Amministrazioni pubbliche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici circoscrizionali del lavoro. Ciò avviene senza alcuna valutazione comparativa tra i candidati, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Detta norma esplicitamente recita che "La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa". Tale prescrizione riguarda i criteri di valutazione da adottare in sede di convocazione degli avviati, in numero doppio rispetto ai posti e secondo il rigoroso ordine di graduatoria.

Va poi precisato che come rappresentato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Commissione regionale per l’impiego nel Lazio, nella seduta dell’8 giugno 1989, ha deliberato che "per gli avviamenti e selezione a seguito di richieste numeriche, per mansioni a basso contenuto professionale, in relazione all’art. 16 della legge n. 56/1987, devono essere avviati tutti i lavoratori iscritti secondo l’ordine di graduatoria". E nell’elenco delle qualifiche a basso contenuto professionale individuate nella stessa delibera figura anche quella di ausiliario sociosanitario.

Ciò trova conferma nell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988 che per i livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, non ha inteso introdurre una rigida divisione dei lavoratori per professionalità.

La censura è quindi infondata.

Con il secondo motivo si lamenta la illegittima esclusione dai predetti elenchi dei ricorrenti, determinata dalla inclusione in graduatoria di lavoratori senza requisiti e dal mancato riconoscimento del precedente contratto a termine, in quanto superiore ai quattro mesi di cui all’art. 23 della legge n. 56 del 1987.

Le argomentazioni addotte a confutazione del motivo di ricorso che precede sono idonee ad inficiare anche la prima parte di detta censura. A ciò si aggiunga che i ricorrenti non precisano quale sia stato il punteggio loro attribuito né quello dei lavoratori cui è stato attribuito un punteggio erroneo. La censura si appalesa, quindi, nella sua restante parte inammissibile per genericità.

Deve, infine, dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, sollevata con riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, poiché il termine di quattro mesi nell’anno solare per conservare l’iscrizione nelle liste di collocamento non appare irragionevole, posto che ciò consente una rotazione dei lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Per le argomentazioni che precedono il ricorso in parte va dichiarato irricevibile ed in parte deve essere respinto.

In considerazione del lungo tempo trascorso per la definizione della controversia, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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