T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 1562

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ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con bando di gara in data 7 luglio 2010, M.M. s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori concernenti "interventi di riqualificazioni e ampliamento della via Ripamonti in Milano;

le opere oggetto dell’appalto riguardavano, oltre alla sistemazione stradale di un tratto di via Ripamonti, la sistemazione degli impianti fognari e dei sottoservizi del sottosuolo;

alla procedura concorsuale partecipavano, fra gli altri, la costituenda R.T.I. S.C. s.p.a., ing. L.C. s.p.a. Costruzioni e P. B. s.p.a., poi risultata aggiudicataria, C. s.p.a., classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara, e la costituenda RTI composta da F.G.L. s.r.l., S. s.p.a. e F. s.p.a., odierne ricorrenti, classificatesi al terzo posto della graduatoria;

il presente ricorso è diretto avverso gli atti con i quali è stata disposta l’ammissione alla gara della costituenda RTI. S.C. s.p.a., ing. L.C. s.p.a. Costruzioni e P. B. s.p.a, nonché l’ammissione di C. s.p.a.; e con i quali è stata disposta la conseguente aggiudicazione in favore del raggruppamento per primo indicato;

si sono costituiti in giudizio M.M. S.p.A. e L.C. s.p.a. Costruzioni per resistere al gravame;

Ritenuto che

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

il ricorso sia irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dell’art. 120, comma 5, c.p.a., decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Invero, come risulta pacificamente dagli atti di causa, la comunicazione di sopra è stata ricevuta dalle ricorrenti in data 3 marzo 2011, mentre il presente ricorso è stato spedito alla notifica solo in data 21 aprile 2011, ben oltre la scadenza del suindicato termine;

non possano essere condivise le argomentazioni proposte delle istanti, secondo le quali la comunicazione in concreto loro inviata non sarebbe idonea a determinare l’inizio della decorrenza del termine di impugnazione, in quanto non indicante le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e, per questa ragione, non adeguatamente esplicativa delle motivazioni che sorreggono gli atti impugnati, con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 79, commi 2 lett. c) e 5 bis, del d.lgs. n. 163/06. In proposito va infatti osservato che, con la nota del 24 febbraio 2011 (ricevuta dalle ricorrenti in data 3 marzo 2001), la stazione appaltante ha comunicato agli interessati l’avvenuta aggiudicazione della gara, i dati identificativi dell’aggiudicatario e il ribasso da questi offerto; e che pertanto tale comunicazione contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere le ragioni che hanno indotto la stessa stazione appaltante ad aggiudicare la gara alle controinteressate: trattasi infatti di gara al massimo ribasso, nella quale le offerte vengono selezionate unicamente in ragione dell’entità del ribasso in esse formulato.

Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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