Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e l’avvocato dello Stato A. Tarentini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame la deducente si duole del fatto che l’amministrazione scolastica di Lecce, riformulando le graduatorie permanenti per l’insegnamento nella scuola secondaria, in riferimento alle classi di concorso A052 e A052sostegno, cui la ricorrente era stata ammessa sin dalla loro istituzione ai sensi della l. n. 124/1999, le abbia sottratto punti 12 (dodici) relativi ad un intero anno di insegnamento, facendola retrocedere dalla 1^ posizione (con punti 141) alla quarta posizione (con punti 129).
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: Falsa applicazione del D.M. n. 11 dell’11.02.2002 ed annessa valutazione dei titoli allegato "A" del D.D.G. 12.02.2002; Violazione Circolare Ministero della Istruzione n. 69/2002; Carenza istruttoria e motivazionale;Violazione delle regole in tema di procedure concorsuali e valutazione dei titoli; Illogicità; Perplessità; Disparità di trattamento; Manifesta ingiustizia; Illegittimità derivata.
Si è costituito in giudizio il Centro Servizi amministrativi della Provincia di Lecce, depositando copiosa documentazione relativa alla posizione della ricorrente.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, la ricorrente, dopo aver evidenziato che il Decreto ministeriale n. 11 dell’11 febbraio 2002 (allegato "A") ed il Decreto del Direttore generale del 12 febbraio 2002, relativamente all’aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999, prevedono espressamente l’attribuzione di punti 12 (dodici) per ogni anno di servizio prestato e punti 30 (trenta) per l’abilitazione conseguita presso la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), si duole del fatto che il Centro Servizi amministrativi della Provincia di Lecce, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, le abbia sottratto punti 12 (dodici) in relazione ai servizi di insegnamento svolti in concomitanza della frequenza della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.).
Pur consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è computabile ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti il punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), la ricorrente evidenzia che dalla certificazione prodotta ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti risulterebbe che i predetti corsi di specializzazione sono stati svolti per periodi limitati (dal 09 marzo 2000 al 7 giugno 2000; dal 12 ottobre 2000 all’8 gennaio 2001 nonché dal 27 marzo 2001 al 27 luglio 2001), per cui, a suo giudizio, l’amministrazione scolastica le avrebbe dovuto computare quantomeno il servizio di insegnamento svolto quando l’attività della Scuola di specializzazione era sospesa.
In sostanza, la ricorrente non contesta la non cumulabilità del punteggio relativo all’insegnamento con quello previsto per la Scuola di specializzazione, ritiene però che il divieto del cumulo operi limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento del corso S.S.I.S.
A sostegno della sua tesi, la ricorrente evidenzia, altresì, che non vi sarebbe alcuna incompatibilità tecnica tra il servizio di insegnamento e la frequenza dei corsi S.S.I.S., potendo le rispettive attività essere svolte in orari differenti.
La ricorrente censura, infine, il provvedimento impugnato per eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, da un lato, (detto provvedimento) comporterebbe una ingiusta equiparazione della sua posizione a quella di coloro che, pur avendo (come la ricorrente) frequentato i corsi S.S.I.S., non hanno svolto anche attività di insegnamento, dall’altro lato, si porrebbe in contrasto con il diverso modus operandi seguito da altre amministrazioni scolastiche.
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito:
a) che il servizio di insegnamento svolto anche in materia diversa da quella relative all’area disciplinare frequentata presso la S.S.I.S. vale come tirocinio per il corso di specializzazione e, conseguentemente, il predetto insegnamento non è produttivo di autonomo punteggio che possa sommarsi al punteggio spettante per l’abilitazione S.S.I.S. (Consiglio di Stato, Sez. VI 3 febbraio 2009 n. 579; Consiglio di Stato, Sez. VI 24 gennaio 2007 n. 241; Tar Lazio, Roma, Sez. III 11 ottobre 2004 n. 10604; Tar Lazio, Roma, Sez. III 21 luglio 2004 n. 7140);
b) che anche ove i corsi S.I.S.S. (per i quali il decreto ministeriale 26 maggio 1998 prevede una durata curriculare di due anni) fossero stati organizzati in tempi più ristretti, come manifestazione di autonomia universitaria, "il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante il biennio di durata curriculare del corso (una parte del quale coincidente con esso; l’altra parte collocato al di fuori del corso), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti di servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimento di trenta punti" (Consiglio di Stato, Sez. VI 30 dicembre 2002 n. 8252);
c) che lo stesso decreto ministeriale 26 maggio 1998 considera anche l’attività di insegnamento svolta prima dell’inizio effettivo dei corsi S.S.I.S. come tirocinio di cui tener conto ai fini dello svolgimento dei predetti corsi (Consiglio di Stato, Sez. VI 30 dicembre 2002 n. 8252, che evidenzia, altresì, che una diversa interpretazione esegetica porterebbe a discriminare la posizione dei docenti che frequentino le S.S.I.S. e svolgano attività di insegnamento durante il biennio, a seconda dell’inizio più o meno posticipato dei corsi, fissato dalle singole Università nell’esercizio della loro autonomia).
Conformemente al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dal quale il collegio non ravvisa motivo di discostarsi, il ricorso in esame deve essere respinto.
In considerazione della natura della controversia, il collegio ravvisa tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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