Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
aiacomo Graziella in sost. avv. T. Cortesi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con sentenza in data 24 maggio 2010 il Tribunale di Treviglio, in composizione monocratica, condannava A.L. e A. G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) (capo a) e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse, senza ombra di dubbio, la responsabilità degli imputati, nella qualità di amministratori della ditta Agnelli e figli, in ordine ai reati ascritti.
2) Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con il primo motivo la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), essendo stato omesso in sentenza il capo b) dell’imputazione e non risultando alcunchè in motivazione in ordine a tale capo.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.
La motivazione della sentenza è contraddittoria e/o illogica in relazione al capo a), non avendo tenuto conto che/essendo state depositate le relative domande; potesse essere utilizzata la piazzola. Quanto al capo b), neppure riportato, nulla è specificato in sentenza in ordine alle ragioni poste a base della pronuncia di condanna.
Con il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati contestati.
3) Dal certificato, prodotto in udienza dal difensore, risulta che A.G., nato il (OMISSIS), è deceduto a (OMISSIS). Va emessa, pertanto, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, immediata declaratoria, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, di estinzione dei reati per morte dell’imputato ( art. 150 c.p.).
4) Quanto al ricorrente A.L., va rilevato, in relazione al primo motivo, che nella intestazione della sentenza è riportato anche il capo b) della imputazione.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nello stesso ricorso, non si ha nullità se l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti sono desumibili dalla motivazione (ex multis Cass. pen. sez. 5, 4.2.1997, Celani).
E nella sentenza si fa riferimento alla contestazione richiamando la testimonianza di C.A. (trascr. ud. 29.6.2009).
Attraverso l’esame delle risultanze processuali il Tribunale ha poi, adeguatamente motivato in ordine ad entrambi i reati ascritti. Ha evidenziato, infatti, che dalla testimonianza C. era emerso che veniva effettuata attività di raccolta di rifiuti in aree non autorizzate (capo a) e depositando rifiuti appartenenti a diverse tipologie senza ordine e separazione (capo b). Ha ricordato, altresì, che la teste Ce.Ti., dipendente della ditta Agnelli, aveva affermato che l’area era stata utilizzata momentaneamente in quanto non vi era spazio sufficiente ed il teste F.G. aveva riferito l’area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti era stata poi oggetto di sanatoria.
Risultava, quindi, secondo il Tribunale pacificamente provata la condotta illecita relativa ad entrambi i capi di imputazione, in quanto gli imputati "hanno utilizzato un’area di stoccaggio per i rifiuti e depositando in tale area rifiuti appartenenti a diverse tipologie senza ordine e separazione".
Le censure sollevate con il ricorso non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità:
la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.
Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006).
Con il ricorso si prospetta una diversa valutazione del materiale probatorio oppure si fa riferimento a circostanze, quali l’avvenuta presentazione di "domande" per l’utilizzazione della piazzola, o irrilevanti (essendo ovviamente necessario il rilascio dell’autorizzazione) o addirittura dimostrative della consapevolezza della illiceità della condotta in mancanza di autorizzazioni (richieste, ma non rilasciate). Quanto al terzo motivo, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emerge la piena consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere e, comunque, trattandosi di reati contravvenzionali, per la loro configurabilità è sufficiente anche la colpa, ravvisabile nel non essersi muniti di preventiva autorizzazione e nel non aver esercitato la dovuta vigilanza in relazione al deposito dei rifiuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di A.L. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.G. perchè estinti i reati per morte dell’imputato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.