Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 settembre 2010 e depositato il successivo 29 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizio di Polizia per "deficit staturale" espresso dalla Commissione per l’Accertamento dei Requisiti PsicoFisici, nominata con decreto del Capo della Polizia n. 333B/12H.18(10) del 5 agosto 2010, dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 80 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 19 marzo 2010, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, per "eccesso di potere… per mancanza dei presupposti";
– con atto depositato in data 1 ottobre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 11 ottobre 2010 – ha prodotto documenti;
– a seguito dell’ordinanza n. 1421/2010, reiterata – per motivi procedurali – con ordinanza n. 1758/2010, è stato effettuato un accertamento d’ufficio per accertare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti ex lege per la legittimità dell’atto impugnato;
– in data 14 gennaio 2011 l’organo incaricato di espletare il su detto accertamento ha prodotto una relazione dalla quale risulta che "la signorina S.M….. è risultata essere di cm. centosessantuno (cm. 161)";
– con motivi aggiunti, notificati in data 4 febbraio 2011 e depositati il successivo 7 febbraio 2011, la ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e finale del concorso, pubblicata in data 24 dicembre 2010;
– con ordinanza n. 1335/2011, la Sezione ha ordinato alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio "nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e finale del concorso" anche mediante "ricorso alla procedura per pubblici proclami, previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dal ricevimento della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza", disponendo, ancora, che "la prova della notifica dovrà essere data mediante deposito degli atti relativi nella Segreteria di questo Tribunale entro i successivi 15 (quindici) giorni":
Rilevato che:
– la ricorrente ha provveduto alla notificazione nei confronti dei sopra indicati controinteressati mediante il ricorso alla procedura per pubblici proclami in data 24 marzo 2011, così come risulta dalla copia della Gazzetta Ufficiale n. 33 anno 152°;
– copia di tale Gazzetta – atta a dare prova dell’avvenuta notificazione – risulta depositata in data 14 aprile 2011;
Ritenuto che, ciò detto, sussistono i presupposti per dichiarare l’impugnativa proposta con i motivi aggiunti – diretta all’annullamento della graduatoria di merito e finale del concorso – improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 49 cod.proc.amm., atteso che – soprassedendo sulla stessa correttezza delle modalità dell’avvenuta notificazione, realizzata in carenza della "previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati", contemplata nella sopra indicata ordinanza n. 1335/2011 – il termine di 15 gg. prescritto per il deposito degli atti relativi alla notifica non risulta rispettato;
Ritenuto, ancora, che l’improcedibilità dei motivi aggiunti necessariamente determina anche l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che – una volta venuta meno l’impugnativa della graduatoria finale – un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione nessun utile potrebbe apportare alla ricorrente;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso n. 8259/2010 va dichiarato improcedibile;
Ritenuto, peraltro, che, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda prospettata, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8259/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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