Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 15-06-2011, n. 24036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da S.P.G.E. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di S.Maria C.V. in data 3-02-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p., commi 1 e 3 e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 21-10-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in dontesi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 415 bis e 552 c.p.p., per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di 1^ grado e per la citazione dell’imputato appellante a comparire all’udienza dell’11-6-2004;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione rispettivamente agli artt. 194 e 197 c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza del verbalizzante in contrasto con la rappresentazione del fatti;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 500 c.p.p., comma 4, per ricorso a tale procedimento incidentale, pur in assenza dei presupposti supportanti la possibilità di inquinamenti probatori ai fini dell’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della parte offesa;

4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione rispettivamente agli artt. 582 e 133 c.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato ed in relazione alla congruità della pena.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, come esattamente rilevato dai giudici della Corte territoriale napoletana, le eccezioni preliminari di nullità sono manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che, nella specie, l’imputato era stato tratto a giudizio direttissimo in costanza di arresto in flagranza di reato. Di qui l’inutilità evidente degli adempimenti di cui all’art. 415 bis c.p.p., per lo sviluppo stesso del procedimento e pacifica essendo la conseguente ritualità della citazione a giudizio, fermo restando l’assoluta genericità dell’asserito difetto di citazione per l’udienza del’11-6-04 innanzi al giudice di 1^ grado, eccezione, peraltro, non dedotta in appello, nemmeno in via indiretta.

I motivi sub 2) e 3), a prescindere dalla temerarietà delle controdeduzioni difensive in punto di prova della sussistenza del reato, avuto riguardo agli inequivoci elementi disfatto debitamente segnalati nella relazione di servizio in costanza di palese flagranza del reato, trovano smentita nelle puntuali, logiche e motivate smentite alla ragionevolezza della tesi difensiva.

Il motivo sub 4), fermo restando la manifesta infondatezza della ripetuta censura di asserita insussistenza del reato, quanto alla doglianza sulla misura del trattamento sanzionatorio, questa è indededucibile innanzi al giudice di legittimità per manifesta inammissibilità della stessa, trattandosi di materia riservata al potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non deducibile in questa sede se, come, nella specie, sufficientemente e correttamente motivato, a tacere dell’evidente modestia della pena contenuta nei minimi edittali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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