Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el ricorrente, avv. Porta Francesco Pio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 15.12.2010 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di dissequestro dei manufatti costituenti un complesso turistico sottoposto a sequestro preventivo proposta da P. A. indagato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Il Tribunale rilevava che l’indagato aveva proseguito l’illecita attività edilizia, accertata con p. v. del 10.03.2010 in perdurante assenza di titoli abilitativi e in ripetuta violazione dei sigilli apposti a seguito di sequestri avvenuti in data 20.01.2007 e 26.05.2008.
La prosecuzione dei lavori aveva comportato il progressivo ampliamento del complesso turistico con incremento del carico urbanistico in ragione della progressiva maggiore recettività della struttura.
Persisteva, quindi, il periculum in mora, anche dopo la rimozione di alcune delle ultime strutture abusive realizzate, perchè la progressione degli abusi di volta in volta accertati rendeva concreto il pericolo che la libera disponibilità del complesso potesse comportare ulteriori abusi.
Inoltre, non poteva ritenersi superato il pericolo di reiterazione della violazione dei sigilli.
Il prodotto provvedimento di dissequestro del 26.10.2010 era stato disposto da altro GIP per le opere preesistenti a quelle sequestrate il 20.11.2007 ed era sottoposto a condizione che l’indagato non aveva dimostrato di avere osservato.
Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta persistenza del periculum in mora perchè:
– la maggior parte dei manufatti del lido ad esclusione di due piscine, non oggetto di richiesta di dissequestro per esplicita dichiarazione della difesa) e di 5 gazebo, sequestrati il 20.11.2007, erano stati realizzati negli anni ’90;
– il GIP in data 26.10.2010 aveva revocato il sequestro di tutti i manufatti preesistenti al sequestro del 2007;
– non c’era ragione di mantenere il sequestro sui suddetti beni che non avevano subito modifica alcuna, sicchè non era avvenuta prosecuzione dell’attività edilizia sui cespiti di cui era stato chiesto il dissequestro.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Assume il ricorrente che non possa configurarsi prosecuzione di attività edilizia sui cespiti costituenti il complesso immobiliare a destinazione turistica-ricettiva non interessati da interventi d’ulteriore costruzione dato che hanno autonoma configurazione le opere eseguite e sequestrate nell’anno 2007.
Il tribunale non ha condiviso tale assunto rilevando che le nuove opere come sopra descritte erano finalizzate all’ampliamento dell’hotel/lido, sicchè le stesse dovevano essere valutate nel loro complesso e non potevano essere scomposte nei relativi segmenti.
Trattasi di argomentazioni sicuramente corrette, poichè agganciate al principio di diritto secondo il quale le opere finalizzate alla realizzazione di un unico organismo edilizio non possono essere disarticolate e valutate separatamente quando tra esse esista un rapporto di funzionalità dovendosi avere, comunque, riguardo all’intervento edilizio finale.
Pertanto non merita censura la decisione di rigetto che ha considerato irrilevanti sia la demolizione di alcune delle opere abusive eseguite nell’anno 2007 sia il disposto dissequestro, in altro procedimento incidentale, delle opere preesistenti alla stregua della pervicace condotta di prosecuzione dell’illecita attività edificatoria attuata con violazioni dei sigilli, donde la necessità di ovviare al pericolo che la libera disponibilità dei beni da parte dell’indagato possa portare a conseguenze ulteriori il reato mediante la prosecuzione dell’attività illecita, sicchè è giustificato il mantenimento della misura cautelare.
Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000, equitativamente liquidata, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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