Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 23.09.2010 il Tribunale di Latina rigettava la domanda di riesame proposta da D.M.S. indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; L. n. 394 del 1991, art. 30 avverso il decreto di sequestro preventivo di un complesso edilizio ripartito in 15 monolocali e 4 miniappartamenti, sito in (OMISSIS), disposto dal GIP in data 10.08.2010.
Rilevava il Tribunale che, all’esito d’ispezioni effettuate dalla PG era stato accertato che all’interno di capannoni sequestrati nell’anno 2004 erano stati realizzati 15 monolocali e 4 miniappartamenti con annessi servizi igienici, sicchè era stata radicalmente modificata la destinazione d’uso dell’immobile destinato a magazzino con sensibile alterazione del carico urbanistico, donde la corretta ipotizzabilità del reato di lottizzazione abusiva.
Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge; mancanza di motivazione e travisamento dei fatti sulla sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva.
Sosteneva che le opere realizzate non avevano comportato radicale trasformazione dell’area essendo le stesse "semplici annessi all’originario corpo di fabbrica" che non incidevano sull’assetto complessivo del territorio non avendo comportato aggravio al carico urbanistico.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Premesso che il ricorso non investe la ritenuta sussistenza del fumus dei reati paesaggistici e del periculum in mora, va ribadito che, in tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione, oltre che i dati fattuali acquisiti, anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicchè è legittimo il disposto sequestro preventivo del complesso immobiliare eseguito dall’indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris anche alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) alla stregua degli accertamenti eseguiti emergendo dagli stessi;
– che è stata radicalmente modificata la destinazione d’uso di un capannone, originariamente adibito a magazzino, con la realizzazione di 19 unità immobiliari (di cui una abitata) dotate di servizi igienici;
– che è stata radicalmente modificata l’originaria destinazione dell’immobile con la realizzazione di mini strutture residenziali che sicuramente aggravano il carico urbanistico della zona (cfr. Sezione 4 n. 34976/2010 RV. 248345);
Sussiste, dunque il reato di lottizzazione abusiva materiale, mediante modifica della destinazione d’uso, che è configurabile nel caso in cui venga alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi (cfr. Sezione 3 n. 24096/2008 RV. 240726).
Conseguentemente corretta è la decisione adottata sul fumus sulla quale il ricorrente ha mosso una contestazione assolutamente generica.
Per l’inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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