Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (05-06-2008), n. 25727 Contemporanea partecipazione a più associazioni criminali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia – giudice dell’esecuzione – ha, per quanto qui interessa, respinto l’istanza di revoca parziale della condanna inflitta a M.G. dalla Corte d’Assise di Appello di Milano con sentenza del 14.2.2000, limitatamente al delitto associativo in tema di narcotraffico al capo 2 dell’imputazione, per pretesa duplicazione di giudicato rispetto al reato oggetto della meno grave condanna irrogata dalla Corte d’Appello di Palermo il 6.6.2003, non ravvisando identità storiconaturalistica dei fatti nelle due sedi giudicati e riportandosi alla pronuncia emessa "in executivis" il 15.11.2004 dalla Corte palermitana, che aveva già risolto nello stesso senso la questione.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione l’interessato e il difensore, denunciando, con argomentazioni sintoniche e complementari, violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e art. 669 c.p.p., nonchè carenza o illogicità della motivazione.
Il giudice "a quo" si era limitato ad un riscontro letterale fra i capi d’imputazione dei due processi, senza tener conto della struttura della fattispecie associativa, qualificata dallo specifico programma di attività delittuosa che, nel caso in esame, era lo stesso, essendo pacificamente riconosciuto che il gruppo operante in Sicilia e là giudicato non costituiva altro che uno dei canali di rifornimento della più ampia organizzazione dedita allo spaccio di varie specie di droga sulla piazza di (OMISSIS), con ramificate e mutevoli fonti di approvvigionamento; il ricorrente, nella veste direttiva e di finanziatore accertata in entrambi i giudizi, si, era ad un certo punto occupato dell’acquisto di una motonave per il trasporto dell’"hashish" in Sicilia e successivo inoltro a destinazione. Non era quindi rilevante che la contestazione nel giudizio di Milano risalisse più indietro nel tempo, nè le condotte erano diversamente "localizzate", risultando in entrambi i casi estese a molteplici luoghi in (OMISSIS) e all’estero; gli associati erano di fatto i medesimi, e nei confronti di un coimputato nel procedimento svoltosi in (OMISSIS) il G.I.P. di Milano aveva disposto l’archiviazione proprio in forza del divieto di "bis in idem".
Neppure rilevava la precedente decisione "in executivis" della Corte d’Appello di Palermo in quanto emessa da giudice incompetente, essendo all’epoca già divenuta irrevocabile per ultima una ulteriore condanna del Tribunale di Brescia, cui era pertanto attribuita la funzione di giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 4.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; ha replicato con memoria la difesa.
Il gravame è infondato. Va anzitutto ribadito che la struttura dell’associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell’altra ed operi sotto il suo controllo (Cass., Sez. 6^, 3.6.1993/11.2.1994, De Tommasi ed altri) oppure sia a questa legata da un vincolo federativo (Cass., Sez. 1^, 13.1/18.2.2005, Serraino); in sostanza, anche nel campo dell’economia criminale ben può verificarsi, come nell’ambito delle attività lecite, che un soggetto sia contemporaneamente socio di più società, fenomeno tanto più frequente quando la partecipazione riguarda la società controllata e quella controllante. Pertanto, in presenza di strutture coordinate o subordinate l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta – in assenza di documentati rapporti contrattuali – con l’esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza. Nel caso di specie la valutazione del giudice di merito è ragionevole e in questa sede incensurabile, poichè l’autonomia del sodalizio giudicato dalla Corte territoriale di Palermo è stata affermata in ragione di plurimi e convergenti dati sintomatici: la struttura è stata costituita circa dieci anni dopo l’inizio dell’operatività del gruppo "milanese"; non vi è piena coincidenza soggettiva, come emerge dal raffronto fra i capi d’imputazione e dalle stesse deduzioni del ricorrente; il campo di operazione è diverso e più limitato, riguardando il rifornimento – non in esclusiva – di alcune soltanto delle molteplici tipologie di stupefacenti trattate dalla più antica organizzazione; i mezzi navali sono stati apprestati – indipendentemente dalle preesistenti modalità di trasporto del sodalizio maggiore – in vista di particolari esigenze del traffico con una specifica fonte di approvvigionamento (Nordafrica – v. in proposito il ricorso del difensore); pur essendo l’attività di entrambe le strutture largamente estesa nel territorio nazionale e all’estero, l’operatività dell’una si è esplicata in via prioritaria in (OMISSIS), mentre l’altra ha operato principalmente in (OMISSIS), "terminale" del traffico proveniente dalle coste settentrionali africane, e ciò richiede una differenziazione a livello organizzativo.
Quanto poi all’incidenza di altri provvedimenti giurisdizionali, il decreto di archiviazione nei confronti di un diverso indagato non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti del M..
Preclusivo all’istanza qui avanzata deve invece ritenersi il precedente rigetto del 15.11.2004 da parte della Corte d’Appello di Palermo in sede esecutiva. Infatti, le pronunce del giudice dell’esecuzione, pur non avendo efficacia di giudicato, determinano una preclusione "rebus sic stantibus" alla riproposizione di una domanda già rigettata (art. 666 c.p.p., comma 2), che può essere superata solo con la prospettazione di elementi nuovi o non precedentemente valutati. L’effetto preclusivo discende dalla pronuncia sul merito, indipendentemente da questioni processuali che dovevano essere fatte valere esclusivamente nel corso del procedimento, e non possono essere per la prima volta sollevate con una nuova istanza; resta perciò irrilevante l’eccezione di incompetenza della Corte palermitana qui sollevata. Tanto considerato, nessun nuovo elemento risulta prospettato con la domanda introduttiva del presente procedimento, ed anzi il ricorso personale del M. è in larga parte costituito da una critica della decisione della Corte d’Appello che doveva essere fatta valere con i mezzi d’impugnazione, e non nell’ambito di un ripetitivo incidente d’esecuzione.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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