Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 22151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della corte di appello di Cagliari del 2 luglio 2009 con il quale è stata dichiarata improcedibile la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia delle finanze.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso, notificato in data 20 luglio 2010 all’amministrazione intimata, non è stato depositato nei termini, così come risulta dalla certificazione in merito della cancelleria.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro novecento/00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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