Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-06-2011, n. 24061 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n è comparso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 26/11/2010, decidendo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento adottato, il 4 ottobre precedente, dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva sospeso, nell’ambito del procedimento penale a carico di A.G., Ar.Vi. e altri 106 imputati, i termini di durata massima della custodia cautelare, prossimi a scadere, per la particolare complessità del processo.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’ A. e l’ Ar., lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dei presupposti di operatività della norma di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2: il giudice di merito, in vista della prossima scadenza dei termini di custodia cautelare, avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. 18 c.p.p., comma 1, lett. e) bis, la separazione della posizione degli imputati detenuti, il che avrebbe reso il processo meno complesso e, conseguentemente, sarebbe venuta meno la necessità di sospendere i termini custodiali.

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

L’ordinanza impugnata, invero, facendo buon governo della disposizione di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. La complessità del processo, quale presupposto di fatto legittimante il provvedimento di sospensione, è stata oggettivamente individuata nel numero degli imputati, ben 108, di cui 42 detenuti, nel numero elevato delle gravi imputazioni, tutte correlate ad un contesto camorristico, nella necessità di esaminare e valutare le singole posizioni processuali anche con riferimento all’appello proposto dal P.M. nei confronti di molti imputati. Rientra, inoltre, nella facoltà del giudice di merito disporre la separazione dei rapporti processuali e la definizione separata, allorchè ne ravvisi l’opportunità e la convenienza. Per il mancato esercizio di tale facoltà non è prevista alcuna sanzione di nullità; nè è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento. Le doglianze articolate in ricorso non sono, pertanto, idonee a porre in crisi il percorso logico-giuridico seguito dall’ordinanza in verifica.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presene decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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