Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 16-06-2011, n. 24137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rsona del Dott. D’AMBORIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 9 novembre 2005, dichiarava G.A. colpevole in ordine al delitto di cui all’art. 449 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

A G.A. era stato contestato il delitto di cui sopra per avere per colpa cagionato un incendio in cui erano andati distrutti circa otto ettari di terreno. Il Tribunale aveva ritenuto, sulla base delle emergenze probatorie in atti, che il punto di origine dell’incendio dovesse essere individuato in prossimità di un pozzo artesiano che insisteva sul fondo di proprietà del G. dove era stato collocato un rivestimento in ferro ed erano stati effettuati dal G. con una smerigliatrice delle incisioni, come si poteva desumere dal fatto che i pezzi di ferro tagliati erano ancora al suolo. Il Giudice aveva ritenuto che, considerata anche la direzione del vento, essendo il fuoco insorto a circa due metri dal punto in cui il G. aveva lavorato con lo smeriglio e non essendo state rinvenute tracce di inneschi o di cause alternative, doveva ritenersi che le fiamme fossero state cagionate dalle scintille sviluppate dal lavoro della smerigliatrice sul ferro, che avevano interessato le sterpaglie insistenti sul fondo confinante con quello del G.. Avverso la sentenza di cui sopra proponeva appello la difesa dell’imputato. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 7 luglio 2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza G.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della impugnata sentenza e da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo la difesa del G. la sentenza impugnata sarebbe viziata da manifesta illogicità della motivazione in quanto, come già quella di primo grado, avrebbe omesso di considerare gli apporti conoscitivi dei due consulenti tecnici della difesa e di valutare una serie di elementi di prova che avrebbero consentito di dimostrare l’estraneità dell’imputato ai fatti contestatigli. I consulenti della difesa infatti avevano escluso, sulla base di una serie di dati della comune esperienza e di prove effettuate in loco che l’attività di smerigliatura potesse avere cagionato l’incendio di cui all’imputazione per il fatto che le scintille che si sprigionano durante il funzionamento di uno smeriglio di foggia analoga a quello utilizzato dal G. perdono forza e si spengono ad una distanza massima di 40/50 centimetri e inoltre il disco, di cui è dotata la smerigliatrice per tagliare il metallo, ruota in senso orario e, quindi, in caso di tagli effettuati in senso verticale, come nella odierna fattispecie, le scintille vengono espulse sempre in senso verticale ricadendo ai piedi dell’operatore. Pertanto le scintille sprigionate dall’attrito della smerigliatrice con il metallo inciso non potrebbero aver attinto le sterpaglie e cagionato l’incendio nel terreno limitrofo, così come ritenuto dal giudici di merito, i quali, nella disamina degli apporti conoscitivi di natura tecnica, avevano preso unicamente in considerazione la direzione anche orizzontale dei tagli, senza valutare la circostanza, dirimente ai fini della individuazione delle possibili dinamiche del sorgere dell’incendio, relativa al meccanismo di funzionamento dell’attrezzo.

Anche in merito alla direzione delle incisioni praticate sul rivestimento del pozzo, la sentenza impugnata si era limitata a riproporre acriticamente le argomentazioni articolate sul punto dal giudice di primo grado, omettendo di considerare le obiezioni della difesa, che aveva anche invocato l’espletamento di una perizia sul punto ai sensi dell’art. 603 c.p.p., ritenuto illogicamente superfluo dalla Corte territoriale. In conclusione, secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illogico e contraddittorio perchè, da un lato, non prendeva in considerazione il dato relativo al funzionamento della smerigliatrice e della limitata forza propulsiva delle scintille, dall’altro attribuiva efficacia dirimente alla direzione delle incisioni senza considerare che il lato del pozzo in cui le stesse sono state praticate è radicalmente incompatibile con la ricostruzione accusatoria.
Motivi della decisione

Tanto premesso si osserva che il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di G.A. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello, infatti, dopo avere rilevato che, sulla base degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni testimoniali del teste S., era stato accertato che l’incendio si era verificato in orario pressochè concomitante con i lavori di smeriglio effettuati dal G., ha correttamente evidenziato che dall’esame della documentazione fotografica risultava che sul pozzo artesiano erano state effettuate diverse incisioni e che, pur essendoci sul rivestimento in ferro diversi tagli aventi direzioni diverse, se ne poteva osservare uno che era orizzontale e caratterizzato da una incisione più profonda sul lato destro, che andava a sfumare verso quello sinistro in cui erano visibili tracce di bruciatura.

Concludeva quindi correttamente l’impugnata sentenza nel senso che la direzione del taglio orizzontale era verso l’esterno del fondo del G., in direzione di un terreno distante appena due metri, caratterizzato dalla presenza di sterpaglie, facilmente raggiungibile dalle scintille e facilmente infiammabile. La sentenza impugnata evidenzia poi il comportamento tenuto dal G. al momento del sopralluogo da parte dei forestali, i quali, dopo avere domato l’incendio, avevano cercato di individuarne il punto di origine e le possibili cause che lo avevano provocato. L’odierno ricorrente, infatti, avendo compreso che una delle possibili cause dell’incendio era ricollegabile proprio ai lavori compiuti quel giorno, aveva repentinamente raccolto i pezzi di ferro da lui tagliati con la smerigliatrice e che si trovavano a terra vicino al pozzo artesiano e li aveva gettati nel pozzo con il chiaro intendimento di impedire che la causa dell’incendio fosse individuata nei lavori da lui svolti. In conclusione correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, considerata la direzione del vento, che il punto di insorgenza dell’incendio coincidesse con il tratto di terreno sito a poca distanza dal pozzo artesiano dove, durante il giorno, il G. aveva lavorato con lo smeriglio e hanno negativamente valutato il comportamento dello stesso che, incurante delle prescrizioni antincendio che vietavano l’uso di qualunque strumento che potesse sprigionare scintille, aveva intrapreso lavori di taglio del ferro con una smerigliatrice, in prossimità di un terreno caratterizzato dalla presenza di sterpaglie, senza prestare la necessaria sorveglianza. Sulla base di tali considerazione si evince che la Corte di appello ha implicitamente ritenuto non decisivo ai fini del decidere l’espletamento di una perizia peraltro richiesta dalla difesa dell’odierno ricorrente.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della intervenuta prescrizione che, nella fattispecie di cui è processo, sarebbe maturata, essendo stato il reato commesso in data (OMISSIS).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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