Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ifensore del ricorrente.
Svolgimento del processo
C.P. è stato tratto giudizio davanti al tribunale di Monza in quanto imputato degli artt. 582 e 585 in relazione con l’art. 577 c.p., comma 2, per aver procurato lesioni aggravate in danno del fratello; in (OMISSIS). L’odierno ricorrente si era recato a casa della madre, con cui viveva il figlio (fratello dell’attuale ricorrente C.R., e quivi, notiziato dell’assenza della madre e invitato ad andarsene, scavalcava il cancelletto ed aggrediva il fratello procurandogli le suddette lesioni.
La sentenza di condanna a due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, irrogata dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, è stata confermata integralmente dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 15 aprile 2010.
Contro quest’ultima sentenza propone ricorso C.P. evidenziando la sussistenza del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione. Dopo l’indicazione del motivo di ricorso, il ricorrente si sofferma ad esaminare la sentenza impugnata riprendendo i motivi espressi nel ricorso in appello (atto non allegato al presente ricorso), censurando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado.
Con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, C.R., viene censurata la motivazione della Corte d’appello laddove non ha tenuto conto delle contraddizioni relative alle modalità di ingresso del ricorrente nel giardino della madre (scavalcando o meno il cancelletto di ingresso). Lamenta, inoltre, che non sarebbe credibile la parte lesa allorchè afferma di non aver tentato di impedire con violenza al fratello di entrare nell’abitazione, anche in considerazione del fatto che è emerso in dibattimento che l’odierno ricorrente presentava la maglietta lacerata e i segni dell’aggressione, situazione incompatibile con le tesi della persona offesa. Infine, il ricorrente espone una censura che non è comprensibile, in quanto verosimilmente relazionata con l’atto di appello, non prodotto unitamente al ricorso per cassazione, affermando che "… Sul punto di cui alla richiesta ex art. 533 c.p.c. alcuna motivazione è stata fornita dalla corte d’appello sul mancato accoglimento limitandosi ad invocare una pseudo maggior credibilità di due ipotizzate versioni (si sottolinea ipotizzate) dei fatti che la corte si è figurata senza che in nessuno dei due casi vi sia quella prova certa che dimostri la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio". Per i motivi esposti il ricorrente chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
Nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;
l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847).
Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Fatta questa premessa, non può non rilevarsi come il ricorso sia meramente ripetitivo, in quanto ripropone doglianze già esaminate dalla corte territoriale, nonchè generico e privo di specificità e dunque inammissibile. Essendo, inoltre, la sentenza impugnata corredata di idonea ed approfondita motivazione su tutti gli elementi di fatto censurati nel ricorso, le predette censure non possono essere oggetto di esame da parte del giudice di legittimità e si configurano pertanto come palesemente inammissibili. La corte d’appello di Milano, comunque, ha dato ampia e coerente risposta a tutti i dubbi del C.; in particolare, la Corte ha rilevato, con giudizio insindacabile, in quanto correttamente motivato, che dai verbali di deposizione della parte lesa la stessa ha sempre dichiarato che al suo rifiuto di far entrare in casa il fratello questi scavalcava il cancelletto d’ingresso (si vedano, in proposito, le pagine 3,4 e 5 della deposizione della persona offesa). Quanto alla mancata aggressione, La Corte ha rilevato che la parte offesa non ha mai affermato di essere rimasto, inattivo, ma di essersi difeso, e ne ha dedotto, correttamente, che la testimonianza del maresciallo F. è del tutto compatibile con la descrizione dei fatti, in quanto è assolutamente verosimile che nell’ambito della colluttazione che ne è derivata l’odierno ricorrente abbia potuto riportare la rottura della camicia.
La corte, infine, ha correttamente e approfonditamente motivato in ordine alla versione dei fatti rilasciata dall’imputato, ritenendola del tutto inverosimile, anche perchè contrastante con le altre emergenze probatorie, oltre che intrinsecamente inverosimile.
Per questi motivi il ricorso, che mira piuttosto ad ottenere un riesame nel merito, anzichè la verifica di legittimità ex art. 606 c.p.p., unica consentita alla Corte di cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che questa Corte determina nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
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