Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Regione con bando del 22/12/2009 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei "Servizi catalografici per il Sistema regionale SBN – Polo Cag." da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d’asta fissato in Euro 750.000, per 12 mesi.
Partecipavano e concludevano la gara le odierne imprese contrapposte; in particolare la graduatoria finale tecnica/economica era la seguente:
al primo posto COPAT con punti 81, 54,
– al secondo posto il costituendo RTI L.M.S./T./C./P.C. con punti 61,22.
In particolare, sotto il profilo tecnico l’ aggiudicataria COPAT otteneva il punteggio complessivo di 51,54 (39 punti per le "specifiche dei servizi" e 12,54 per la "composizione del team proposto");
invece il ricorrente RTI otteneva il punteggio complessivo di 37,43 punti (22 punti per le "specifiche dei servizi" e 15,43 per la "composizione del team proposto").
Sotto il profilo economico il ribasso dell’aggiudicataria è stato del 22,67% (30 punti); mentre il ribasso del RTI ricorrente è stato del 2,50% (23,79 punti).
Con ricorso consegnato per la notifica il 29 novembre 2010 e depositato il successivo 6/12 la società cooperativa L.M.S. (quale mandataria il costituendo RTI) ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, previa sospensiva, formulando le seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 83 del codice dei contratti 163/2006 nonché dell’articolo 18 della legge regionale 5/2007violazione e falsa applicazione della legge di gara e del bando di gara nonché del disciplinare (articolo 11)illegittima integrazione postuma dei criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerteviolazione del principio di imparzialità trasparenza, nonché di quello di buona fede e dell’affidamentoviolazione del principio della par condiciodifetto di motivazioneillogicità, irragionevolezza e contraddittorietàingiustizia manifesta.
Parte ricorrente ha chiesto la rinnovazione della procedura di gara, essendo stata, a suo dire, violata la tempistica dello sviluppo procedimentale dell’attività della commissione (individuazione di nuovi criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, a buste aperte).
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione regionale che la controinteressata, sostenendo, con ampie memorie, la piena legittimità della procedura di gara. In particolare i contraddittori affermano che non sarebbe nemmeno superata la prova di resistenza.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la domanda cautelare è stata rinviata al merito.
All’ udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata spedita in decisione.
Motivi della decisione
Innanzitutto va chiarito che il servizio oggetto di gara è la " catalogazione informatizzata in SBN per il Sistema regionale SBN Polo -CAG di 150.000 record, di cui massimo 2000 della categoria libro antico ed una percentuale non superiore al 2% da realizzare in affiancamento al personale delle biblioteche".
L’oggetto del servizio in esame rientra quindi nell’allegato II B categoria 26 (servizi culturali) del Codice dei contratti e come tale è disciplinato dall’articolo 23 contratti "esclusi" in tutto in parte dall’ambito di applicazione del Codice. Secondo la suddetta disposizione l’aggiudicazione è regolata esclusivamente dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 68 (specifiche tecniche) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Con inapplicabilità delle restanti norme (Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8932).
Inoltre il successivo art. 27 rubricato "Principi relativi ai contratti esclusi" prevede che:
"L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, "esclusi", in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4."
Sotto tale profilo non è quindi applicabile l’articolo 83 comma 4, non richiamato dal citato articolo 20 del codice.
Il ricorso si incentra invece proprio sull’applicazione dell’art. 83 comma 4, che stabilisce:
"Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub- criteri e i sub – pesi o i sub- punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara."
Dopo il correttivo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 è stata soppressa l’ultima parte della norma che prevedeva "la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".
Va rilevato poi che la legge regionale 5/2007, sugli appalti regionali, è stata richiamata espressamente dal Disciplinare, al punto 11, solamente per quanto riguarda il comma 1 lettera c) dell’articolo 18, che prevede:
"c) per lavori, forniture e servizi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l’oggetto dell’appalto, da indicarsi nel bando quali, a solo titolo esemplificativo: la qualità, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l’assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna".
Invece, "non" risulta richiamato il successivo 2° comma del medesimo articolo 18, che prevede:
"I soggetti aggiudicatori indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale il peso da attribuire a ciascun elemento e, ove necessario, sub elementi e sub pesi, per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza."
In ogni caso nella fattispecie in esame bando e disciplinare hanno espressamente individuato le categorie (2) e le subvoci (3+3).
Va osservato, dunque, che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti "esclusi" va valorizzato il criterio definito all’art. 2 comma 3 del Codice (espressamente richiamato dall’art. 27), che richiama:
" Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni."
Nella specie assume rilevanza l’art. 3 1° comma, sull’obbligo di motivazione, della L. sul procedimento che stabilisce:
"La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria."
Il bando prevedeva, al punto 7.1, le due principali categorie (voci) di criteri al fine di poter valutare il piano di progetto (valutazione dell’offerta tecnica).
Nel medesimo punto 7.1 sono state individuate, per ciascun criterio, 3 subvoci.
L’articolo 7.2 del bando descriveva nei particolari la peculiare attività di "catalogazione" che avrebbe dovuto essere svolta; al successivo punto 7.3 veniva descritta l’attività del "Responsabile scientifico di progetto".
Il disciplinare al punto 11 quantificava per ciascuna voce e subvoce (già definita in bando) il limite massimo del punteggio attribuibile (per un totale di 70 punti).
Parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe potuto, come ha fatto, specificare, fornendo una griglia di ulteriori "sottocategorie", i criteri/subcriteri già determinati nel bando e nel disciplinare di gara. In particolare la ricorrente lamenta che la Commissione assumendo tale decisione dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, e quindi in un momento nel quale le era inibito intervenire con definizione ulteriore di criteri, avrebbe violato l’articolo 83 del codice dei contratti.
A prescindere dalla considerazione che tale norma non è applicabile al caso di specie, in ogni caso il collegio rileva che la censura sostanziale, se inquadrata nella peculiare e specifica situazione di fatto e di diritto, si manifesta, in realtà ed in concreto, inidonea a presidiare un interesse meritevole di tutela.
Vanno considerati infatti alcuni rilevanti elementi che caratterizzano la fattispecie (aggiudicazione di contratto "escluso").
*Il bando di gara (punto 7.1, pag. 6) ed il disciplinare (al punto 11 pagine 25 e 26) stabiliscono ai fini della valutazione dell’offerta tecnica/progetto (alla cui voce vengono attribuiti complessivi 70 punti sui 100 a disposizione; 30 riservati all’offerta economica) 2 categorie, la prima con possibilità di attribuzione di 45 punti la seconda di 25.
La prima viene definita già dal bando e dal disciplinare con la seguente definizione "SPECIFICHE DEI SERVIZI E DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE METODOLOGIE OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI (punto 8.2 lettera A del Disciplinare di gara)"", avente un peso di 45 punti, categoria che a sua volta è stata sotto distinta nelle seguenti 3 "subvoci":
"qualità delle soluzioni organizzative tecnologiche" (max 20 punti);
"capacità di mettere a disposizione mezzi tecnologici ed altre risorse strumentali idonei ad ottimizzare i metodi di lavoro" (max 20 punti);
" tecniche di controllo e monitoraggio qualitativo e quantitativo delle prestazioni" (max 5 punti). (così bando e disciplinare)
La seconda categoria, individuata sempre dal bando dal disciplinare, è definita "COMPOSIZIONE DEL TEAM PROPOSTO: ESPERIENZE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL CATALOGATORE E DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO (ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL PUNTO 6.3.1 DEL PRESENTE DISCIPLINARE) (PUNTO 8.2 LETTERA B DEL DISCIPLINARE DI GARA)", avente un peso di 25 punti, a sua volta è stata sotto distinta in 3 subvoci:
A) "ulteriore esperienza di catalogazione rispetto a quella minima richiesta" (max 15 punti);
B) "qualifiche professionali e titoli di studio superiori al minimo richiesto" (max 5 punti);
C) "eterogeneità e diversificazione delle esperienze di catalogazione (per i catalogatori) o di coordinamento (per il responsabile scientifico) (max 5 punti)
(cfr. bando e disciplinare).
Questo il quadro definito dalla lex specialis.
La Commissione di gara ha iniziato i propri lavori e il 14 maggio 2010, ha analizzato i 3 plichi pervenuti, ha escluso, il 3 giugno 2010, un costituendo consorzio tra cooperative (La Lettura, Il Frontespizio e Cooperativa per i Servizi Bibliotecari), ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche, ai fini del solo "esame formale" del contenuto delle buste (cfr. pag. 2 del verbale del 26 luglio 2010), alla presenza dei rappresentanti delle imprese partecipanti al costituendo RTI odierno ricorrente. I plichi, nell’attesa dell’esame tecnico da parte della commissione, sono stati custoditi in armadio chiuso a chiave nella stanza di un funzionario non componente la commissione.
Successivamente, il 7 settembre 2010, in seduta riservata, la Commissione prima di procedere all’esame delle 2 offerte tecniche ammesse "al fine di garantire la miglior valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti, stabilisce una ulteriore subarticolazione dei punteggi".
Segue una tabella/griglia di "specificazioni preventive" nelle giustificazioni/motivazioni di attribuzione dei punti a disposizione.
PRIMO CRITERIO ("specifiche dei servizi e descrizione delle modalità e delle metodologie operative di esecuzione dei servizi")
In sostanza la Commissione definisce in questo caso solo una "graduazione" del proprio giudizio in relazione alle soluzioni proposte.
Esso viene rapportato ad un triplice criterio di valutazione:
– "soluzioni base"
"soluzioni buone"
"soluzioni ottime".
A tale definizione corrispondono le soglie dei punteggi, individuate in 81420 (nel caso di categoria spendibile di 20 punti -cioè la prima e la seconda) e in 135 (nel caso di categoria spendibile di 5 punti -cioè la terza).
Per quanto riguarda questa (prima) decisione il Collegio ritiene che la Commissione ha definito dei criteri assolutamente ininfluenti rispetto ai dati (già) preventivamente determinati dalla lex specialis; infatti definire "sufficiente/buono/ottimo" il servizio proposto non attribuisce alcun " nuovo criterio sostanziale" al giudizio da esprimersi, rapportato all’analisi delle scelte che i singoli commissari faranno sul progetto proposto dai diversi concorrenti.
Sotto tale profilo la decisione non assume quindi alcun elemento di concreta e influente lesività.
Il criterio altro non è che una sorta di "omogeneizzazione" nei parametri di giudizio, già propriamente correlati alla logica che si antepone all’espressione del giudizio valutativo, con individuazione di uno (scontato) diretto rapporto fra punteggio e giudizio, coerente con la logica base della premialità:
ad un giudizio migliore corriponde un punteggio maggiore (con soglie assolutamente coerenti e oggettive).
SECONDO CRITERIO (composizione del "team" proposto).
In merito al secondo criterio la Commissione ha analiticamente sviluppato (solo) una dettagliata "quantificazione", in piena coerenza ed in applicazione/esecuzione delle disposizioni di bando di disciplinare, definendo le "esperienze ulteriori", le "qualifiche professionali e titoli di studio superiori", nonché della "diversificazioni delle esperienze di catalogazione o di coordinamento", (subvoci già tutte predefinite nel disciplinare) che assumevano rilevanza, attribuendo a ciascuna voce individuata (già dal disciplinare 15 punti + 5 + 5) un punteggio predeterminato, rapportato al mese o ad anno (per il primo subcriterio, "esperienze ulteriori", 15 punti), per tipologia di laurea/master/aggiornamento (per il secondo subcriterio, "titoli superiori", 5 punti), per le esperienze "eterogenee" maturate sia dai catalogatori che del responsabile scientifico (per il terzo sub criterio, " eterogeneità esperienze di catalogazione/coordinamento", 5 punti).
In sostanza la commissione, mantenendosi nel criterio prestabilito dei 15 punti, ha ritenuto di valutare, per il sub criterio " ulteriore esperienza", in punti 0,01 per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni le esperienze "ulteriori" rispetto al minimo richiesto.
A seguire per il secondo sub criterio (titoli di studio maggiori, nell’ambito dei 5 punti già fissati dal disciplinare) ha definito per qualifiche professionali e titoli i singoli punteggi da attribuire rapportati alla loro "importanza" (0,3 per qualifiche professionali; 0,15 per laurea specifica; 0,10 per laurea generica; 0,1 per master e dottorati affini; 0,05 per quelli generici; 0,01 per attività di aggiornamento, fino a un massimo di 0,1).
Infine, nell’ambito degli ultimi 5 punti, la commissione ha quantificato le esperienze diversificate maturate sia dai catalogatore (punti di 0,1 e 0,05) che dal responsabile scientifico (punti 0,5 e 0,5).
In sostanza la commissione ha "articolato" il punteggio prestabilito frazionandolo in relazione ai diversi presupposti (titoli ed esperienze).
Innanzitutto il Collegio ritiene che la Commissione si è mossa in diretta applicazione delle norme di bando/disciplinare, non inserendo criteri "nuovi", ma creando una griglia di riferimento quale guida di operatività, per i singoli commissari, nell’attribuzione e nella quantificazione del punteggio.
Ma ciò che assume tranciante rilevanza è la considerazione che parte ricorrente non può vantare un interesse tutelato all’annullamento della procedura in quanto la scelta compiuta dalla Commissione nell’ambito della seconda voce " composizione del team proposto" (per la valutazione del progetto tecnico offerto) non ha concretamente potuto incidere negativamente sulla posizione della partecipante.
L’elemento a conoscenza dei concorrenti era sicuramente quello che, nell’ambito della valutazione del progetto tecnico, 25 punti erano riservati alla valutazione della "composizione del team proposto", con particolare riferimento ai 3 criteri espressamente individuati dal bando dal disciplinare.
E questi elementi potevano assumere rilevanza nella predisposizione del progetto da parte delle imprese.
Per l’offerta tecnica/progetto di catalogazione il RTI ricorrente ha ottenuto un punteggio di 37,43 punti, di cui 22 punti per il primo criterio e 15,43 punti per il secondo criterio (qui ora in esame).
Ciò significa che anche qualora si potesse ipotizzare una diversa modalità di distribuzione del punteggio per quanto attiene la "composizione del team proposto" (voce alla quale erano riservati 25 punti massimi), o in applicazione del punteggio previsto dal disciplinare, senza le ulteriori specificazioni apportate dalla commissione nella seduta del 7 settembre 2010, e la ricorrente fosse stata in grado di presentare la migliore (in assoluto) "composizione di Team" essa avrebbe avuto diritto ad ottenere (al massimo) il 25 punti previsti per il secondo criterio.
E nel caso di specie -qualora in via teorica si potesse ritenere- che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il massimo del punteggio, per tale criterio, la complessiva valutazione della sua offerta non avrebbe potuto comunque superare (con l’attribuzione "fittizia" di 9,57 in più) il punteggio complessivo (con l’offerta economica) di 70,79 (61,22 + 9,57); tale (maggior teorico) punteggio non avrebbe comunque implicato il superamento dell’aggiudicataria.
E ciò rileva sotto il profilo dell’interesse e della legittimazione ad impugnare (anche se limitata all’interesse strumentale al rifacimento della gara)
L’aggiudicataria COPAT, che ha ottenuto l’attribuzione di un punteggio complessivo (con l’offerta economica) di 81,54 (di cui offerta tecnica 51,54: 39 punti per il primo criterio e 12,54 punti per il secondo criterio), è stata "valutata" e premiata, per quanto concerne il "team" proposto, in modo minore, avendo ottenuto per tale voce solo 12,54 punti (contro il 15,43/18.7 della ricorrente).
In sostanza la COPAT ha ottenuto, per il progetto/offerta tecnica un punteggio molto maggiore per quanto riguarda il primo criterio ("specifiche dei servizi…." 39 punti contro i 22 dell’RTI), mentre ha ottenuto un punteggio inferiore per il "team" (12,54 contro 15,43/18,7).
Si evidenzia che il punteggio maggiore indicato nel prospetto/ griglia allegato al verbale del 9.9.10 (18,7) viene poi ridotto, a 15,43, nel verbale stante la non rilevanza del punteggio maggiore a 5 per il secondo subcriterio ("titoli di studio e qualifiche professionali").
In definitiva:
trattasi di contratto "escluso" e come tale non è applicabile l’art. 83 del codice contratti, ma gli ordinari criteri di cui all’art. 3 della L. 241/1990;
– la Commissione, per il primo criterio ("servizi…"), ha solo "graduato" il punteggio in base ad un giudizio preventivo di sufficientebuonoottimo;
il potere della commissione era comunque rapportato, per il secondo criterio (team), all’attribuzione, di un massimo di 25 punti (divisi nei 3 subcriteri 20+5+5), così come già definito dal bando e dal disciplinare,
la Commissione, per il secondo criterio, non ha proceduto alla fissazione, di "nuovi" subcriteri, ma alla mera "quantificazione" delle frazioni di punteggio correlate alle (già individuate) sottovoci parametrandole agli ordinari presupposti (esperienze, titoli di studio,, ecc.);
tali criteri non si sono rilevati per nulla "premianti" per l’aggiudicataria, la quale ha vinto in forza del primo criterio "servizi…." Nonché per l’offerta economica (ribasso del 22,67% contro il 2,50%, elemento che ha consentito il conseguimento del punteggio massimo di 30 punti -contro i 23,79 della ricorrente);
– l’eventuale violazione procedimentale (fissazione delle quantificazioni a buste aperte) non ha potuto determinare, in concreto, una reale lesione della posizione della ricorrente, con minor attribuzione del punteggio a suo favore, in quanto la "dotazione" del secondo criterio avrebbe consentito, al più, l’attribuzione dei 25 punti (il massimo per tale voce), che, anche se ottenuti dalla ricorrente, non avrebbero determinato un esito diverso della gara (mancato superamento della prova di resistenza).
In sostanza sia l’analisi del contenuto delle "articolazioni" sul "quantum" come definite dalla Commissione, sia la prova di resistenza dimostrano la non incidenza lesiva -neppure potenziale- della decisione assunta dalla Commissione il 7 settembre 2010.
Decisione che, ad una sua oggettiva lettura, non si presta ad essere censurata come potenzialmente "premiante" per l’aggiudicataria, la quali anzi ha ottenuto per tale criterio (seconda voce) un punteggio molto inferiore alla ricorrente (18,7 contro 12,54).
In definitiva la Commissione ha assunto come raccordo per l’operazione di mera "quantificazione" "riferimenti" (esperienze, titoli,,…) applicativi/esecutivi dei contenuti individuati dalla lex specialis (in combinato disposto bando e disciplinare) e coerenti con le ordinarie modalità di "scorporo" del punteggio (sottodistinzione) nell’ambito dei criteri già preindividuati dalla lex specialis. Ciò al fine di offrire, in via preventiva, il sostegno motivazionale nell’attribuzione del punteggio, in concreto, in modo da rendere esente l’operato della Commissione da censure di arbitrio o di eccesso di discrezionalità.
Del resto qualora la Commissione avesse proposto le medesime griglie -allegati ai verbali dell’8 e 9 settembre- (cioè senza la preventiva individuazione del 7.10.10), in termini di "motivazione" concreta dei punteggi attribuiti (e ciò chiaramente a buste aperte, a seguito dell’esame dei progetti) la parte non avrebbe potuto lamentare alcun esercizio "distorto" del potere (a conclusione cioè dell’analisi del progetto/offerta tecnica).
E ciò è la riprova che non è ammissibile nel caso di specie neppure ipotizzare un teorico annullamento della gara e dell’aggiudicazione -ai soli fini strumentali- per asserite violazioni procedimentali (attinenti la tempistica nella definizione delle "articolazioni" dei punteggi, che non costituiscono "nuovi" criteri) in assoluta mancanza di dimostrazione (quanto meno in termine di "indice" utile) di lesività e di illegittimo/distorto uso del potere.
Nella specie, infatti:
*per la seconda sub voce (qualifiche professionali e titoli di studio) la ricorrente ha ottenuto il massimo possibile (6.96, ridotti a 5 per la dotazione massima della categoria, come da disciplinare);
*per la prima subvoce (esperienze catalogazione) il criterio 0,1 per mese ha consentito l’accumulo di 8,68 punti (contro i 7,2 dell’aggiudicataria), sui 15 a disposizione;
*per la terza subvoce (eterogeneità e diversificazione esperienze) la ricorrente ha ottenuto 1,75 (1,8 l’aggiudicataria), sui 5 a disposizione.
In conclusione le modalità concrete con le quali ha operato la Commissione non si prestano ad essere censurate, né in termini di tempistica né di sostanza, in quanto non sono stati individuati criteri "nuovi", ma solo "parametri quantificatori" più che coerenti e rispondenti all’esigenza di modulare (sotto l’aspetto di graduazione quantitativa e motivazionale) il punteggio a disposizione per ciascuna subvoce, nel rispetto di parametri generali e oggettivi, offrendo, in sostanza, il sostegno alla successiva "motivazione" del punteggio così come è stato concretamente attribuito (cfr. le tabelle allegati ai verbali dell’8 e del 9 settembre 2010), alleggerendo il correlato onere.
In definitiva il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo respinge;
condanna parte ricorrente al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) per spese ed onorari di giudizio (2.500 in favore della Regione e 2.500 in favore della controinteressata COPAT).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.