Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 16-06-2011, n. 24156 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.U. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Terni ha convalidato il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonchè la comparizione personale negli uffici della stazione carabinieri di Campagnola Emilia all’inizio della gara, mezz’ora dopo l’inizio della prima frazione di gioco e mezz’ora dopo l’inizio della seconda frazione di gioco in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra della Reggiana disputerà in qualsiasi stadio del territorio nazionale o all’estero per la durata di anni due.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura;

2) violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2 e vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la PG tre volte in occasione della stessa partita della squadra di calcio della Reggiana.

Si duole inoltre dell’impossibilità di individuare per tempo tutte le partite amichevoli e l’estensione a queste ultime del divieto di accesso.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sono interamente da condividere le argomentazioni con le quali il procuratore generale di questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Non vi è dubbio infatti circa la legittimità del richiamo per relationem alle ragioni esposte nel provvedimento del questore delle quali non può essere sottaciuta la validità stante il riferimento alla gravità estrema dei fatti che hanno determinato l’iniziativa del Questore.

Nel provvedimento di quest’ultimo si fa espresso riferimento ad atteggiamenti aggressivi provocatori ed offensivi da parte dell’odierno ricorrente nei confronti del personale preposto alla sicurezza dello stadio in occasione dell’incontro di calcio "Ternana -Reggiana".

E.U., infatti, nell’occasione, approfittando della confusione, avrebbe azionato la maniglia antipanico permettendo ai tifosi all’esterno dello stadio di entrare nell’area di massima sicurezza che dava accesso al settore assegnato ai tifosi ospiti, senza transitare per i previsti tornelli, evitando così i controlli di sicurezza e consentendo l’accesso in violazione dei regolamenti dell’impianto sportivo.

Inoltre avrebbe spintonato ed allontanato con violenza, dopo avergli provocato una ferita al naso ed alla mano uno steward che tentava di mantenere chiusa la porta di sicurezza.

La particolare gravità dei fatti indicati correttamente risulta valutata in relazione alle modalità ed alla durata dell’obbligo di triplice obbligo di presentazione da parte del GIP. Quanto alla individuazione degli incontri, la pericolosità del prevenuto giustifica l’estensione dell’obbligo di presentazione alla PG anche in relazione alle partite amichevoli della Reggiana nè vale obiettare la difficoltà di individuare per tempo gli incontri trattandosi di squadre che milita nel campionato semiprofessionistico esistendo comunque la possibilità di adeguata informazione come rilevato dal Procuratore generale.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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