Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-06-2011, n. 24103 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P., tramite difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 20.9.2010 con la quale la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’odierno ricorrente in data 5.2.2010, affermando che l’impugnazione non era rispondente ai canoni di cui all’art. 581 c.p.p., non essendo stata data indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto inerenti alle doglianze proposte.

La difesa richiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando la erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., da valutarsi in relazione alla proposta impugnazione in grado di appello. Quest’ultima, infatti conteneva: 1) la richiesta di escludere l’applicazione della recidiva in quanto facoltativa, non essendo i reati per i quali l’imputato era stato tratto a giudizio, espressione di una particolare pericolosità sociale di quest’ultimo;

2) la richiesta di una riconsiderazione della entità della pena, ritenuta eccessiva in relazione alla personalità dell’imputato e al suo grado di pericolosità e alla funzione sociale della pena.

Conformemente a quanto osservato dal Procuratore Generale nel proprio parere scritto, va rilevato che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con l’atto di appello la difesa dell’imputato ha richiesto una riduzione della pena pecuniaria in relazione all’applicazione dell’istituto della continuazione, nonchè la esclusione della recidiva, alla luce di una ritenuta minor pericolosità sociale dell’imputato. Trattasi di motivi di impugnazione il cui oggetto è chiaramente definito e le ragioni poste a loro fondamento sono da riconnettersi ad una richiesta di rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, sulla base di un’ asserita minor pericolosità del prevenuto. I requisiti di ammissibilità previsti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p. sono pienamente soddisfatti. Infatti al di là della fondatezza delle argomentazioni, va riconosciuto che la difesa ricorrente ha indicato sia l’oggetto della richiesta impugnazione, sia le ragioni poste a suo fondamento.

Pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia per il relativo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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