Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ativo alla confisca.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia ricorre a questa Corte avverso la sentenza del tribunale della stessa città, del 19 gennaio 2010, che ha applicato la pena concordata tra le parti a S.A., imputato ex art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, art. 187 C.d.S., comma 1 bis, art. 116 C.d.S., comma 13 per avere, privo di patente, guidato la propria motocicletta "Suzuki 550" in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e per avere omesso di prestare assistenza a persona ferita a seguito di incidente stradale dallo stesso provocato.
Lamenta il ricorrente la mancata confisca del motoveicolo.
-2- Il ricorso è fondato.
L’art. 187 C.d.S., che richiama l’art. 186 C.d.S., come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, prevede per il reato di guida in stato di alterazione per assunzione di stupefacenti – ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena – la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 86 e 187 C.d.S. apportate dalla L. n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero, in mancanza di norme transitorie, la diversa qualificazione della confisca da sanzione penale accessoria – come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 23428/10) e dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 196/10) – a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale (Cass. nn. 41080/2010,41624/2010).
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente l’omessa confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del motoveicolo, con rinvio al Tribunale di Perugia.
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