Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24426 Acque pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Savona con decreto dell’8/7/2010, indagato B.G. del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 3 e 5 disponeva il sequestro preventivo degli impianti per il trattamento dei reflui industriali dello stabilimento ITALIANA COKE di (OMISSIS), in quanto nell’esercizio della attività di cokeria e nella effettuazione di scarichi di acque reflue, confluenti nel (OMISSIS), risultavano superati i limiti fissati dalla legge per diverse sostanze, tra le quali, in particolare, il selenio.

Il Tribunale del Riesame di Savona, chiamato a pronunciarsi sulla istanza ex art. 322 c.p.p. avanzata nell’interesse del prevenuto, ha confermato la misura applicata.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B., con i seguenti motivi:

– per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti la ordinanza impugnata ritiene la rilevanza penale degli scarichi eccedenti i parametri tabellari, riscontrati mediante prelievi e campionamenti effettuati da un pozzetto intermedio, offrendo così una erronea esegesi del concetto di scarico rilevante ai fini della applicazione della legge penale: detti campionamenti, infatti, andavano effettuati sullo scarico finale e non su un pozzetto intermedio:

– la ispezione disposta con decreto del p.m. in data 25/5/2010 ed eseguita il 9/6/2010 è da considerarsi nulla, per chiara violazione del disposto di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. e art. 364 c.p.p.;

– peraltro nella immediatezza della esecuzione dell’atto non è stato dato nessun tempestivo avviso al difensore di fiducia dell’indagato, in palese violazione dell’art. 364 c.p.p., comma 5;

– ulteriore nullità, non dichiarata dal Tribunale del riesame deriva dal fatto che la informazione di garanzia consegnata contestualmente al decreto di ispezione contiene la nomina di un difensore di ufficio, nonostante la nomina del difensore di fiducia, risalente al 25/6/2008:

– il campione ottenuto non può essere valutato come prova, in quanto il prelievo è stato effettuato nel mancato rispetto di quanto prescritto dal punto 1.2.2 dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 152 del 2006, nè il provvedimento che ha disposto il detto prelievo è supportato da motivazione adeguata a giustificare le diverse modalità di esecuzione, indicando la sussistenza di circostanze che impedivano il campionamento medio nell’arco di tre ore: una volta che si sia proceduto a al campionamento istantaneo al giudice spetta solo di controllare se la scelta di non osservare la metodica ordinaria sia stata motivata e se tale motivazione risulti congrua:

– omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, quando di contro sul punto si è provato che le successive analisi hanno dimostrato un valore di selenio ampiamente inferiore ai limiti ex lege consentiti.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata a sostegno della ordinanza impugnata, si palesa del tutto logica e correda.

La censura formulata col primo motivo è priva di pregio:

contrariamente a quanto contestato dalla difesa del B. il sito ove eseguire il campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti tabellari, in caso di continenza tra acque di processo ed acque di diluizione, è da individuare in un punto che sia prima della confluenza e quindi, non sullo scarico finale, bensì solo sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo vero e proprio, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 108, comma 5.

Orbene si osserva che il reato è integrato dal superamento dei limiti anche con riferimento ad un solo parametro legale: non è consentito all’interprete di operare una valutazione complessiva della qualità del refluo, onde dedurne la concreta inoffensività, e ciò anche in ragione della natura dell’illecito, costituente fattispecie di pericolo astratto.

In relazione alla doglianza mossa sulle modalità attuative del prelievo rilevasi che la legge stabilisce espressamente, negli allegati, le modalità di campionamento e prelievo e in particolare per le acque reflue industriali, prevede che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. Va rilevato però che la disposizione sulla metodica del prelievo. come affermato da questa Corte (sent. 6/7/2006. rv.

234662), costituisce una semplice indicazione tecnica, non inderogabile, non potendosi escludere che l’organo di controllo possa procedere ad un differente campionamento.

Sulla eccepita violazione delle garanzie difensive occorre distinguere tra prelievo propriamente inerente ad attività amministrativa e quello inerente ad attività di p.g.. per il quale è applicabile l’art. 220 disp att. c.p.p., nel qual caso operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito.

Orbene, emerge dagli atti che con il decreto di ispezione veniva formulato rituale avviso al prevenuto "della facoltà di farsi rappresentare ed assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile": con la informazione di garanzia, notificata contestualmente al predetto decreto di ispezione, il B. è stato invitato "ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, ove non già nominato".

L’indagato non ha ritenuto di esercitare le facoltà ex lege accordategli, ben potendo convocare, all’uopo, il proprio avvocato, cosa che non ha fatto, nè nulla ha contestato sul punto.

Precisasi, altresì, che la violazione delle dette garanzie, con specifico riferimento all’art. 223 disp. att. c.p.p. possono condurre ad una nullità a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p.. che non può essere rilevata e dedotta dopo la sentenza di primo grado (Cass. 6/7/2006 citata).

Nella specie, in sede di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro, eseguita in data 26/7/2010, dopo che era stata effettuata la ispezione e il contestuale (contestato) prelievo (9/6/2010), presenti il B. e il proprio difensore di fiducia, avv. Fausto Mazzitelli, nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla dedotte violazioni del disposto normativo, così da sanare in ogni caso, il vizio contestato.

Del pari infondata si appalesa la ritenuta insussistenza del periculum in mora, considerato che il Tribunale ha rilevato come sia emerso, con netta evidenza, che il superamento della soglia di tolleranza del selenio e delle altre sostanze inquinanti non si sia verificato in una unica e isolata occasione, ma in diverse e reiterate circostanze, con frequenza costante nel tempo, tanto che detto fenomeno è da collegare solo ad una deficienza strutturale dell’impianto, peraltro ritenuto obsoleto e mal funzionante dagli stessi dipendenti della azienda (s.i.t. O., C., G.: gli esuberi sono stati riscontrati in sede di accertamenti effettuati il 24/5/10 e il 9/6/10).

Tale deficit strutturale unitamente a quanto emerso dalle indagini svolte, rende indubbiamente concreto il periculum ravvisato dal decidente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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