Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 17-06-2011, n. 24411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

TI Cristina di Roma.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato C.L. alla pena dell’ammenda per il reato di cui al R.D. n. 327 del 1942, artt. 54 e 1161, contestato per avere arbitrariamente occupato spazio del demanio marittimo adibendolo quale corte di fabbricato di proprietà. In (OMISSIS).

Ciò in quanto durante una verifica espletata dalla Capitaneria di Milazzo sul lungomare di Barcellona P.G. in zona (OMISSIS), si è accertato che la particella demaniale 333 del foglio 10, attrezzata a verde e delimitata frontalmente da un muro e dal cancello ed, ai lati, dalla rete metallica era di uso esclusivo della particella posta a monte, intestata e nella disponibilità dell’imputato. La particella 333 in catasto risultava invece intestata al demanio marittimo e l’imputato, dopo avere richiesto la concessione, era rimasto nel possesso del terreno.

Il tribunale ha ritenuto di ravvisare il reato in relazione in relazione alla condotta successiva all’ottobre 2003 in quanto l’imputato, pur non contestando la natura demaniale del terreno tanto da richiedere il rilascio di concessione, non ha ritenuto di liberarlo. Deduce in questa sede il ricorrente l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 42, 43 e 47 c.p. e artt. 54 e 1161 cod. nav., e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Al riguardo dopo avere premesso di essere divenuto proprietario in data 11.08.95 per successione di alcuni terreni e fabbricati, tra i quali risultava la particella n. 333 oggetto di imputazione e che in tale testamento nè in precedenti atti di trasferimento della proprietà non veniva fatta alcuna menzione della demanialità di tale area; che solo in seguito di sopralluogo della Capitaneria di Porto in data 29.10.2003 era venuto a conoscenza della natura demaniale dell’area; che su suggerimento dell’autorità amministrativa competente, in data 18.03.2004 aveva avanzato richiesta di concessione demaniale in sanatoria (ancora non rilasciata); che mai gli era stata notificata alcuna ordinanza di sgombero da parte delle competenti autorità amministrative; che aveva provveduto anche al pagamento del canone concessorio determinato in via provvisoria e che lo stesso PM aveva richiesto l’archiviazione, pur non accolta dal GIP, rileva che la motivazione della sentenza si appalesa incongrua ed illogica in ordine all’elemento soggettivo del reato non tenendo conto della iniziativa volta a sanare la situazione sul piano amministrativo.

Ciò posto ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

Non è in discussione infatti il comportamento del ricorrente antecedente all’accertamento della Capitaneria posto che, come da correttamente atto in sentenza il tribunale, la situazione si appalesava effettivamente confusa in ordine alla demanialità dell’area, ma l’atteggiamento successivo oggettivamente concretizzatosi in una occupazione arbitraria del terreno demaniale che solo a distanza di alcuni mesi si è inteso procedere a sanare.

Le considerazioni del ricorrente che, sulla scia di pronunciamenti di questa Corte fa rilevare che l’elemento soggettivo del reato contravvenzionale viene meno quando il difetto di coscienza dell’antigiuridicità del fatto non derivi da ignoranza della legge ma sia stato determinato da una situazione non ricollegabile alla volontà del soggetto e questo dimostri di aver fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge, possono in realtà rilevare solo per il periodo antecedente all’accertamento del 2003.

Dopo non si vede come l’imputato possa invocare l’ignoranza della situazione giuridica del bene o la buona fede essendo ben consapevole dell’arbitrarietà dell’occupazione.

E dunque correttamente il tribunale considera il comportamento dell’imputato rilevante solo in relazione alla determinazione della gravità del fatto, sanzionato, infatti, con la sola ammenda.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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