Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che, con istanza del 18 gennaio 2011, la ricorrente ha chiesto di avere informazioni e copia della documentazione riguardante la procedura di "project financing" avviata dal Comune intimato nel marzo 2006 (avente ad oggetto la realizzazione di un parco culturale didattico e di archeologia sperimentale dedicato alla civiltà etrusca) ed alla quale la società istante aveva partecipato, ai sensi dell’art. 153 del D.lgs n. 163 del 2006;
– che, a fronte di tale partecipazione, la ricorrente, con nota del giugno 2007, pur dichiarandosi disponibile a fornire ulteriore documentazione ad integrazione della proposta già presentata, non ha ricevuto alcuna risposta dal Comune resistente;
– che, a seguito della predetta istanza di accesso del 18 gennaio 2011, la ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, ha proposto ricorso ex art. 116 del D.lgs n. 104 del 2010, chiedendo la condanna del Comune intimato al rilascio di copia degli atti richiesti;
– che il Comune di Santa Marinella, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di non avere alcuna documentazione da esibire posto che la procedura di "project financing" avviata nel marzo 2006 non si è mai conclusa né è stato adottato alcun atto al riguardo;
– che, all’odierna camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di prendere atto di quanto rappresentato dall’amministrazione resistente e, sul punto, non ha fornito alcun elemento in grado di smentire le affermazioni del Comune;
– che, pertanto, non essendo stata smentita la circostanza dell’inesistenza di documentazione riguardante la procedura di "project financing" avviata nel marzo 2006, il Collegio non può che dichiarare infondata la richiesta di accesso e, pertanto, respingere il ricorso in esame;
– che, tuttavia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti anche in ragione della condotta del Comune che ha fornito le notizie sull’esito della procedura di "project financing" solo in sede giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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