Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 4 maggio 2006 e depositato il successivo 15 maggio, espone il ricorrente di avere acquistato, nell’agro del comune di Trevignano Romano, un terreno agricolo con sovrastante capannone fatiscente. Successivamente egli provvedeva a ristrutturarlo presentandone in data 9 febbraio 2004 la relativa domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Espone che l’Amministrazione comunale richiedeva integrazione della documentazione in data 11 ottobre 2005 e che egli, pertanto, trasmetteva quanto richiesto.
L’interessato rappresenta di avere presentato anche la istanza di nulla osta all’Ente Parco in data 13 gennaio 2006 e quella di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 39 della L. n. 308 del 2004.
L’Ente Parco comunicava al ricorrente una interruzione dei termini per il rilascio del nulla osta di cambio di destinazione d’uso del bene in data 7 marzo 2006, per chiedere delucidazioni alla Regione su alcuni dubbi interpretativi e il ricorrente si vedeva notificare l’ordinanza al momento gravata, avverso la quale deduce:
1.Violazione dell’art. 27 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto, incompetenza relativa.
2. Violazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 modificato dall’art. 32 del d.ls. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge n. 326/2003; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.
3. violazione dell’art. 6 della Legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12; omessa partecipazione al procedimento.
4. Violazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;compatibilità paesaggistica dell’intervento in relazione alla destinazione urbanistica dell’area; edificabilità condizionata.
Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
In assenza di costituzione della Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 26 giugno 2006.
Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato come nel prosieguo verrà indicato.
Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con la quale il Comune di Trevignano gli ha ingiunto la demolizione di: "Manufatto allo stato di rustico avanzato di forma irregolare in muratura portante in blocchetti di tufo a faccia vista su fondazioni in c.a. avente dimensioni di mt. 22,50 per il lato maggiore 8,50 mt. per il lato nord e mt. 4,60 per quello sud con tetto ligneo ricoperto in parte con tegole montate alla romana per un’altezza media alla gronda di mt. 2,85;
realizzazione degli impianti elettrico ed idraulico e predisposizione di tutte le canalizzazioni di scarico e fornitura dell’utenza del fabbricato", in assenza di titolo autorizzativo e della denuncia prevista dall’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2. L’interessato sostiene che nell’ingiunzione impugnata mancano i presupposti per l’applicazione delle potestà di cui agli articoli 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non si è concluso il procedimento di condono attivato con l’istanza acquisita al protocollo comunale nel 2004; manca altresì la verifica dell’accertata inedificabilità assoluta dell’area in esame, non essendosi neppure completato il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dell’Ente Parco che ha disposto proprio una interruzione del relativo iter per chiarimenti.
Egli insiste che ai fini del condono, l’acquisizione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei valori paesistico – ambientali rappresenta un passaggio istruttorio indefettibile e obbligatorio, per come risulta modificato l’art. 32 della L. n. 47 del 1985 ad opera della novella operatane dalla L. n. 326 del 2003.
L’interessato lamenta che ai sensi della norma di cui all’art. 6 della legge regionale n. 12 del 2004, il Comune, qualora al termine dell’istruttoria determini che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può essere concesso ne dà comunicazione all’interessato con provvedimento motivato, consentendo perciò agli interessati di proporre osservazioni, mentre nel caso in esame tale procedura è completamente mancata.
Lamenta che l’apposizione di un vincolo in una determinata zona non comporta di per sé la immodificabilità del bene che ne costituisce oggetto a condizione che non si rechi pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. A tal fine il legislatore ha previsto un apposito procedimento di autorizzazione preventiva nonché uno specifico procedimento di autorizzazione in sanatoria ex art. 146 del Testo Unico sui Beni Ambientali e Culturali, procedimento che si va ad inserire in quello ex art. 32 della legge n. 326 del 2003 ancora pendente.
3. A tutte le doglianze proposte dal ricorrente, in sostanza, è sottesa la argomentazione per cui il provvedimento in esame è stato adottato in violazione della disposizione di cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il Comune ha disposto la demolizione dell’opera prima ancora di averne analizzato la condonabilità ai sensi della predetta norma.
Con altri aspetti delle medesime censure e con l’ultima di esse, poiché l’interessato tende a porre in rilievo o difetti del procedimento di rilascio del nulla osta dell’Ente Parco oppure ad evidenziare la realizzabilità delle opere anche in zona vincolata, appare tendere a precostituire le valutazioni dell’Amministrazione sia sul nulla osta richiesto all’Ente Parco in data 13 gennaio 2006 sia sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in pari data alla Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 39 della L. n. 308 del 2004, con la conseguenza che detti profili vanno per tale ragione rigettati.
Quanto al primo, invece, esso va accolto, nella considerazione più volte ribadita dalla sezione (ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669, 2 ottobre 2009, n. 9540) che la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.
Va inoltre osservato che l’art. 32, comma 25, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 nel richiamare le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 fa riferimento anche l’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.
Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessato con la domanda di condono del 9 febbraio 2004.
4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullata l’ingiunzione del Comune di Trevignano al n. 6 in data 7 marzo 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto va respinto.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle amministrazione evocatevi, rilevata anche la soccombenza solo parziale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ingiunzione del Comune di Trevignano al n. 6 in data 7 marzo 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono del 9 febbraio 2004 e per il resto lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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