Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 17-06-2011, n. 24418 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A.M. era imputata del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere, in qualità di proprietaria e committente dei lavori, realizzato opere in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire nell’immobile sito nel complesso denominato "(OMISSIS)" in località (OMISSIS), in particolare per avere effettuato la chiusura del sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq. 1,90 per un’altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60 (accertato in Brindisi il 28/05/2008).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, richiesto dal p.m. di emettere decreto penale di condanna, con sentenza del 18 febbraio 2010 proscioglieva l’imputata perchè il fatto non costituisce reato.

Osservava il g.i.p. che a modestissima entità della superficie e le caratteristiche di altezza, non consentivano di ipotizzare altra destinazione oltre quella originaria e, in particolare, non quella abitativa. Ne consegue che non poteva, ad avviso del G.i.p., parlarsi di aumento di superficie utile. L’opera poteva ricondursi alla tipologia della manutenzione straordinaria e, comunque, se considerata in relazione all’originario permesso a costruire menzionato nella comunicazione notizia di reato, trattandosi di "variante a permesso di costruire" che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, richiede la "denunzia di inizio attività" di cui all’art. 22, commi 1 e 2, citato D.P.R.. L’omessa denunzia di inizio attività, nelle ipotesi dell’art. 22 commi 1 e 2, è penalmente irrilevante, come espressamente ribadito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37. 2. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura la sentenza di proscioglimento sotto il profilo che questa può essere deliberata solo qualora risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato; mentre nella specie il g.i.p., ha motivato la decisione con argomentazioni che si risolvono nell’esame critico degli elementi di accusa addotti dal P.M..

Inoltre il Procuratore ricorrente lamenta che il g.i.p. ha rimarcato la modesta entità dell’opera, sostenendo che la "collocazione di una porta ad un vano già esistente nel sottoscala e delimitato dalle preesistenti pareti sugli altri tre lati" abbia determinato un modesto ampliamento della superficie con altezza tale da ipotizzare destinazione diversa da quella abitativa. In tal modo il g.i.p. ha collocato tale condotta nell’ambito degli illeciti amministrativi;

laddove invece la collocazione della porta aveva certamente variato il prospetto dalla costruzione e comunque vi era stato un ampliamento della superficie, sebbene di modesta entità. 2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già esaminato una fattispecie del tutto analoga (Cass., sez. 3^, 27 ottobre 2010-25 novembre 2010, n. 41749) pervenendo ad una pronuncia di rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tribunale i Brindisi.

Ha osservato questa Corte – e qui va ribadito – che va riconosciuto, infatti, carattere di "pertinenza urbanistica" all’opera in concreto realizzata, consistente nella chiusura, attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala e già delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati. Trattasi di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza della vicina unità immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio della stessa, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Essa – non comportando un incremento volumetrico dell’edificio – si pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale), sicchè rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).

3. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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