Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-06-2011, n. 24600 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 14-10-2011, confermava l’ordinanza con la quale il Gip di quel tribunale aveva respinto, con provvedimento in data 20-12-2010, l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere, applicata nei confronti di P.A., misura sulla quale si era formato il giudicato cautelare, in quanto l’ordinanza genetica era stata confermata dal tribunale del riesame e non era stato proposto ricorso per cassazione.

I reati provvisoriamente contestati sono quelli di associazione per delinquere e i relativi reati fine di usura, estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, esercizio abusivo di attività finanziaria.

Il tribunale ha ritenuto l’assenza di elementi nuovi, atti ad incidere sulla sussistenza dei gravi indizi, già oggetto di giudicato cautelare, tale non essendo la collaborazione di S.A. – che, sede di incidente probatorio, aveva reso dichiarazioni favorevoli a P. -, in quanto tale collaborazione non era piena e leale, essendo riduttiva sia della propria che delle altrui responsabilità e finalizzata a rappresentare le varie condotte come frammentarie e slegate, anzichè espressione del programma associativo. Quanto alla parte di esse favorevole a P., se ne rilevava il contrasto con quelle di una vittima dell’usura, D.P.D., che aveva indicato l’indagato come presente e partecipe ad un episodio di minaccia, commesso evocando la forza intimidatrice della criminalità organizzata.

La presunzione delle ricorrenza delle esigenze cautelari era ritenuta non superata dagli elementi di cui sopra e neppure da provvedimenti in materia cautelare emessi nei confronti di coindagati che, oltre a non essere condivisibili, erano stati emessi in procedimenti autonomi rispetto a quello riguardante P. e non erano quindi suscettibili di influenzare la posizione di questi, senza contare che a taluni degli altri non era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 7, oppure si era ritenuta non raggiunta la soglia della gravità indiziaria in ordine a tale aggravante.

Con il ricorso proposto per il tramite del difensore, avv. Francesca Conte, P. deduce due motivi di doglianza.

1) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità del quadro indiziario. Vengono invocate come elemento sopravvenuto in grado di incidere sul giudicato cautelare, le dichiarazioni, svilite nel provvedimento impugnato, di S.A., che non solo aveva scagionato P. escludendolo dalla partecipazione agli episodi intimidatori nei confronti delle vittime dell’usura, ma gli aveva attribuito il ruolo di vittima dell’usura. Dichiarazioni che il ricorrente ritiene attendibili censurando la motivazione, qualificata illogica e contraddittoria, con la quale il tribunale del riesame le ha sottovalutate reputandole espressione di non piena e leale collaborazione (in quanto non completamente ammissive della responsabilità del dichiarante, non chiarificatrici dell’intera vicenda, non ammissive dell’esistenza dell’associazione, reticenti e benevole nei confronti dei coindagati), senza tener conto che la misura cautelare custodiale nei confronti di S. è stata revocata proprio in considerazione della sua collaborazione.

2) Vizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari. La presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 sarebbe superata dall’esito dell’incidente probatorio di cui sopra, dalla revoca della misura cautelare nei confronti di S., dal ridimensionamento delle misure cautelari nei confronti dei coindagati.

Si chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) Con il primo motivo il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della gravità del quadro indiziario a carico di P., maschera in realtà censure attinenti al merito dell’ordinanza impugnata, non consentite in sede di legittimità, dove non può essere proposta una diversa lettura dei dati processuali, se quella fornita dal giudice di merito è logicamente plausibile e aderente al senso comune. Orbene, tanto premesso, va rilevato che la motivazione del provvedimento gravato si sottrae alla censura di illogicità e contraddittorietà, in quanto fa perno, escludendo quindi elementi di novità rispetto al giudicato cautelare già formatosi, non soltanto sulla vantazione di globale inattendibilità della versione di S.A., già esponente di spicco dell’associazione, – ampiamente motivata alla stregua sia della palese riduttività dei ruoli di ciascuno e del tentativo di frammentare le varie condotte per renderle incompatibili con il programma associativo, sia del contrasto con altre risultanze -, ma anche della sua incompatibilità, per quanto specificamente riguarda la posizione del ricorrente, con le dichiarazioni di almeno una delle vittime di usura, D.P.D., che ha indicato P. come presente e partecipe, a differenza da quanto sostenuto da S., ad un’azione di minaccia nei suoi confronti, commessa evocando la forza intimidatrice della criminalità organizzata. Nè vale a costituire elemento nuovo la revoca della misura cautelare già applicata a S., frutto di una valutazione della sua "collaborazione" che il tribunale, con motivazione congrua, non ha condiviso.

2) Infondato è il secondo motivo in quanto, essendosi già esclusa la possibilità di configurare come elementi nuovi atti ad influire sul giudicato cautelare, sia l’esito dell’interrogatorio di S. con incidente probatorio, sia la revoca della misura cautelare alla quale era sottoposto, si deve altresì escludere che abbia tale idoneità il ridimensionamento delle misure cautelari nei confronti dei coindagati, in assenza di elementi per ritenere l’identità della posizione di P. rispetto alla loro.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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