composto dai Magistrati:
– ELIA ORCIUOLO Presidente
– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.
– GIUSEPPE ROTONDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 1111/2009 R.G. proposto da Società CATENA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Guido Rodio ed elettivamente domiciliata presso lo studio Placidi sito in Roma, Via Cosseria n. 2;
CONTRO
– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
PER L’ACCERTAMENTO
* dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza della società ricorrente volta ad ottenere l’accesso alla contabilità relativa agli appalti di cui ai contratti n. 2231 del 10 maggio 2005 e n. 2236 del 7 giugno 2005, stipulati a favore dell’ATI formata dalla mandataria AEDES S.r.l. e dalla società ricorrente quale mandante, al fine di verificare gli importi e le date di emissione degli stati di avanzamento dei relativi lavori per la tutela dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della mandataria;
E PER OTTENERE
– l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente all’accesso, mediante estrazione di copia, alla predetta documentazione, con conseguente ordine all’intimata Amministrazione di provvedere alla sua esibizione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla camera di consiglio del 18 marzo 2009 il relatore Cons. Elena Stanizzi, nessuno presente per le parti in causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone in fatto la società odierna ricorrente di vantare un credito nei confronti della società AEDES S.r.l., impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese – di cui fa parte la ricorrente quale mandataria – aggiudicatario di gare a pubblico incanto indette dal Ministero della Difesa.
Al fine di tutelare il proprio credito vantato dalla ricorrente nei confronti della mandataria, la società ricorrente ha presentato, in data 1 dicembre 2008, istanza di accesso al Ministero della Difesa volta ad ottenere copia della contabilità relativa agli appalti di cui ai contratti n. 2231 del 10 maggio 2005 e n. 2236 del 7 giugno 2005, stipulati a favore dell’ATI, al fine di verificare gli importi e le date di emissione degli stati di avanzamento dei relativi lavori, asseritamente necessari per la tutela dei propri crediti.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa su tale istanza, la società ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’Amministrazione, deducendo, a sostegno dell’azione, i vizi di violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame la società odierna ricorrente si duole del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione della Difesa sull’istanza di accesso, dalla stessa avanzata, avente ad oggetto la documentazione inerente la contabilità relativa agli appalti di cui ai contratti n. 2231 del 10 maggio 2005 e n. 2236 del 7 giugno 2005, stipulati dal Ministero della Difesa a favore dell’A.T.I. costituita tra la mandataria AEDES S.r.l. e la società ricorrente quale mandante, al fine di verificare gli importi e le date di emissione degli stati di avanzamento dei relativi lavori, asseritamente necessari per la tutela dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della mandataria, chiedendo al Tribunale adito la declaratoria di illegittimità del gravato silenzio, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’intimata Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Sussistono, in primo luogo, i presupposti soggettivi legittimanti l’azione di accesso, rappresentati dalla sussistenza in capo alla società istante di un interesse qualificato e la rilevanza della richiesta documentazione per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante della stessa.
Al riguardo, e sotto il profilo sistematico, va rilevato che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, ricollegando siffatto interesse all’esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Per aversi un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo – ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate – ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite è dato dalla necessità di evitare che l’accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di controllo popolare di tipo ispettivo o esplorativo, utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l’operato dell’Amministrazione.
Tale posizione di differenziazione e di qualificazione della società istante, che rende personale e giuridicamente rilevante l’interesse sotteso all’accesso alla contabilità relativa ai citati contratti di appalto – come tale legittimante l’esercizio di tale diritto – va rinvenuta nella sua qualità di mandante dell’ATI cui le gare sono state aggiudicate e a cui i contratti si riferiscono.
Tale rapporto negoziale costituisce elemento idoneo a fondare una posizione differenziata e giuridicamente rilevante in capo all’istante, il cui diritto all’accesso è veicolato dalla strumentalità degli atti per cui è esso è richiesto alla tutela del proprio diritto di credito nei confronti della società mandataria.
Più specificamente, l’interesse alla esibizione dei documenti amministrativi di cui è questione, consiste nell’interesse qualificato della ricorrente a conoscere la contabilità degli stati di avanzamento dei lavori aggiudicati all’A.T.I. di cui fa parte in qualità di mandante, al fine di tutelare il diritto di credito vantato nei confronti della mandataria nell’ambito di un rapporto contrattuale intercorrente tra loro.
A tale posizione, così enucleata, non può negarsi consistenza di interesse giuridicamente tutelabile, legittimante quindi il diritto di accesso alla richiesta documentazione la cui conoscenza è strettamente funzionale e strumentale alla tutela di situazioni soggettive compromesse, che rivestono giuridica rilevanza e che appaiono meritevoli di tutela.
Avuto riguardo alla tipologia degli atti richiesti mediante istanza di accesso, va rilevato che il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è riconosciuto con riferimento “ai documenti amministrativi”, intendendosi per tali “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.
La definizione di documenti amministrativi, come enucleabile dalla citata norma, deve intendersi nella sua più ampia accezione, costituendo documenti amministrativi, ai sensi del citato articolo, tutti quegli atti formati o utilizzati dall’Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività.
Facendo applicazione di tale principio, ed avuto riguardo ai documenti relativi ad attività contrattuale dell’Amministrazione, devono ritenersi soggette all’accesso tutte le tipologie di attività delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna sottrazione all’accesso nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato.
Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del gravato silenzio rifiuto serbato dall’intimata Amministrazione sull’istanza di accesso inoltrata dalla società ricorrente, sulla quale l’Amministrazione aveva l’obbligo di provvedere, nella specie violato.
Va, inoltre, dichiarato il diritto della società ricorrente ad ottenere l’accesso alla documentazione inerente la contabilità relativa agli appalti di cui ai contratti n. 2231 del 10 maggio 2005 e n. 2236 del 7 giugno 2005, stipulati dal Ministero della Difesa a favore dell’A.T.I. costituita tra la mandataria AEDES S.r.l. e la società ricorrente quale mandante, con conseguente ordine a carico dell’Amministrazione della Difesa alla relativa esibizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma -Sezione Prima bis-
Pronunciando sul ricorso N. 1111/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato silenzio rifiuto serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di accesso, riconosce il diritto di accesso della società ricorrente alla documentazione specificata in motivazione ed ordina al Ministero della Difesa di provvedere all’esibizione della stessa nel termine ivi previsto, a norma della vigente legge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.
Elia ORCIUOLO – Presidente
Elena STANIZZI – Cons. Relatore Estensore
N. 1111/2009 R.G.
TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 1111/2009 r.g.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it