Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione sostenendo inaccoglibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.
Con Ordinanza 21 aprile 2009 n° 474, questo -TarSezione Quarta- ha accolto la formulata domanda cautelare.
Con provvedimento 21 dicembre 2010 n° I01048072 la resistente Amministrazione ha accordato al ricorrente quanto da lui sostanzialmente richiesto nel richiesto con il ricorso.
Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Quanto alle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per compensarle tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al medesimo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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