nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
ELENA STANIZZI Cons.
GIUSEPPE ROTONDO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2009
Visto il ricorso 1599/2009 proposto da: BERALDO LUCA rappresentato e difeso da: ALUNNI AVV. MARCO con domicilio eletto in ROMA – VIA DELLE MILIZIE, 17/G presso il suo studio
contro
MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento emesso in data 2.12.2008 dalla Commissione Medica per gli Accertamenti Sanitari costituita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, per effetto del quale il ricorrente è stato ritenuto “non idoneo”, quale volontario di truppa in s.p.e., con la seguente motivazione: “1- Costituzione non compatibile con i limiti concorsuali; 2- V dito piede sn a martello senza segni clinici di sublussazione metatarso-falangea” in relazione al Concorso Pubblico per titoli, per l’immissione di 1750 unità nel ruolo di volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito (G.U. 4ª serie Speciale n. 94 del 27.11.2007); di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito il relatore Primo Ref. GIUSEPPE ROTONDO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Alunni;
In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso per titoli per l’immissione di 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’esercito – impugna il provvedimento con il quale la commissione medica per glia accertamento sanitari lo ha giudicato non idoneo per “Costituzione non compatibile con i limiti concorsuali; 2 – V dito piede sn a martello senza segni clinici di sublussazione metatarso – falangea”.
Sostiene che i presupposti di fatto su cui sarebbe maturato il quadro clinico riportato nel giudizio di inidoneità appaiono insussistenti e/o travisati rispetto alla relazione condizione fisica da lui posseduta.
L’interessato deduce violazione dei principi fondamentali della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione nonché eccesso di potere.
Come seguono le censure:
a)come si evince dalla documentazione medica di parte (certificazioni rilasciate il 14 e 29 gennaio 2009) il ricorrente risulta idoneo all’arruolamento valutandosi l’integrità nei limiti di cui ai requisiti contemplati nel bando di concorso;
b)l’intervento di osteotomia sul V dito del piede sinistro ha risolto completamente la “presunta imperfezione” di cui all’oggetto del punto 2 del giudizio di non idoneità;
c)tale giudizio è in evidente e stridente contrasto con il servizio militare come volontario che il ricorrente ha svolto presso il 7° Reggimento Difesa NBC CREMONA;
d)il provvedimento omette di riportare gli accertamenti specialistici che sarebbero stati compiuti sul ricorrente per giungere ad un giudizio di assoluta inidoneità;
e)l’atto impugnato non si premura di motivare sotto quale aspetto l’asserita infermità avrebbe mai potuto determinare l’inidoneità al servizio omettendo di indicare la gravità dell’alterazione delle funzioni organiche coinvolte, con specifico riguardo al concreto svolgimento del servizio.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’immissione di n.1750 unità di volontari di truppa in s.p. per costituzione non compatibile (codice 8) e per V dito piede sinistro a martello senza segni clinici di sublussazione metatarso-falangea (imperfezione valutata per analogia o equivalenza a quelle elencate).
Il giudizio di non idoneità risale al 2 dicembre 2008.
Il ricorrente dimostra di essere nei limiti (facendo registrare IMC=27,41 max 28) il 29 gennaio 2009, ovvero in epoca successiva alla visita medica collegiale. L’accertamento è del tutto irrilevante e neppure sintomatico di un eventuale vizio della funzione trattandosi, nella particolarità della fattispecie, di valori suscettibili di modifica nel tempo mediante opportuna dieta e/o assunzione di farmaci.
Anche l’alterazione al piede sinistro è storicamente attendibile ed inconfutabile atteso che il ricorrente si è sottoposto il 14 gennaio 2009 (vale a dire un mese e mezzo dopo la visita medica collegiale concorsuale) ad intervento chirurgico per eliminare la imperfezione al piede. Ebbene, l’intervento chirurgico successivo non consente di ritenere illegittima la valutazione a suo tempo effettuata scontando, quest’ultima, i noti principi del tempus regit actum e di par condicio.
Va soggiunto che, trattandosi di provvedimento a contenuto plurimo, ciascuna delle due ragioni di inidoneità è da sola sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 18 Marzo 2009, in Camera di Consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.
N.R.G. 1599/2009
N.R.G. «RegGen»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it