Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3795 Amministratori comunali e provinciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. L. P., all’epoca Presidente della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale amministrativo regionale calabro, è stato nominato dal Sindaco di Catania, il 2 febbraio 2007, assessore municipale con delega al contenzioso e all’urbanistica, e ne ha dato comunicazione con nota del 6.2.2007 al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per gli eventuali atti di competenza.

Il Consiglio di Presidenza ha avviato apposito procedimento, concluso, dopo preavviso di rigetto e presentazione di osservazioni da parte dell’interessato, nella seduta del 20 aprile 2007 con deliberazione di non autorizzare il dott. P. allo svolgimento dell’incarico di assessore.

Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso davanti al TAR Calabria, che ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 440 del 12.7.07, incentrata sulla natura di diritto fondamentale di partecipazione politica dell’espletamento dell’incarico in questione; ricorso, coi motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento negativo adottato dal Consiglio di presidenza sull’istanza di riesame del 6.6.2007, poi trasferito, a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato su regolamento di competenza, al TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili, perché rivolti avverso atto meramente confermativo, i motivi aggiunti.

Il TAR ha ritenuto che "in base al sistema di governo del Comune, come disciplinato dal d.lgs n. 267 del 2000, la carica di assessore comunale non può essere in alcun modo assimilata a quella di consigliere comunale e considerata espressione dell’esercizio di un diritto di libertà politica. Infatti mentre il consigliere comunale è eletto dai cittadini del Comune, ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 267, il sindaco nomina i componenti della Giunta, i quali possono essere revocati dal Sindaco, che ha solo l’obbligo di darne motivata comunicazione al consiglio. L’assessore, quindi, non ha alcun rapporto con il corpo elettorale, ma è legato da un rapporto di fiducia con il Sindaco. Tale incarico è quindi soggetto al regime dell’art. 53 del T.U. 165 del 2001 e del d.p.r. n. 418 del 1993".

Con il presente appello il dott. P. contesta l’erroneità della sentenza sotto vari profili, e ripropone le censure dedotte avverso gli atti del consiglio di presidenza.

Resiste l’amministrazione intimata.

Il ricorso in appello è stato posto in decisione all’udienza del 15.3.2011.
Motivi della decisione

L’appello investe la sentenza n. 11643 del 2008 del TAR del Lazio, reiettiva di ricorso avverso la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di non autorizzare il dott. P., all’epoca Presidente della Sezione staccata di Reggio Calabria, all’assunzione dell’incarico di assessore al Comune di Catania, con delega all’urbanistica e al contenzioso.

Delibera adottata sull’argomentato presupposto dell’assoggettamento ad autorizzazione, ai sensi del d.p.r. n. 418 del 1993, dell’assunzione dell’incarico di assessore municipale e con motivazione di specie incentrata sulla negativa valutazione del simultaneo esercizio delle due funzioni anzidette sia sotto il profilo della immagine di imparzialità ed indipendenza e, così, del prestigio, della magistratura amministrativa, anche evidentemente per la vicinanza delle sedi ed in relazione al risalto esterno delle funzioni presidenziali e assessorili in questione, sia in considerazione dell’entità dell’impegno dalle stesse richiesto, ossia dell’aspetto dell’efficienza del servizio, facendo presente la possibilità di richiedere aspettativa.

Con il primo motivo di appello (A) viene contestata, in riferimento alla cessazione dalla carica di assessore già dal luglio 2007 e alla dichiarata permanenza dell’interesse a ricorrere sotto il profilo personale e professionale, l’erroneità della decisione di primo grado "sotto il profilo del vero e proprio sviamento di potere per non aver apprezzato l’interesse del dott. P. a difendere la legittimità del proprio comportamento" lamentandosi che la sentenza appellata sia andata al di là del principio dispositivo e abbia inteso evitare il consolidamento del precedente cautelare costituito dall’ordinanza del Tar Calabria n. 440 del 2007, mentre l’interesse alla decisione si deve "misurare" sul soggetto che agisce, non certo su quello del tutto astratto a ricostruire per il futuro la disciplina da applicare.

La critica non può essere condivisa. Il TAR ha premesso di "prescindere" (in considerazione della ravveduta infondatezza del ricorso) dalla questione di improcedibilità ed ha deciso il ricorso nel merito; non vi è, quindi, una statuizione su questione preliminare di rito che possa dirsi pregiudizievole ed il mancato "consolidamento" della decisione cautelare (peraltro nel frattempo esplicante i suoi effetti), apoditticamente imputata a sviamento, altro non è che l’automatica conseguenza della pronuncia di merito voluta dal ricorrente ma risultata contraria ai suoi auspici e alle sue tesi, con concreto riferimento agli specifici atti impugnati.

Avverso la decisione sono rivolte le ulteriori censure di erroneità ed illegittimità della sentenza appellata, nonché, in via di riproposizione, di illegittimità degli atti impugnati in primo grado, per violazione dell’artt. 13 legge n. 186 del 1982, dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 58 d.lgs. n. 29 del 1993), degli artt. 47, 60, n. 6, e 77 del d,lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 9 legge reg. Sicilia n. 31 del 1986, dell’art. 12, commi 1 e 2, legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 418 del 1993 e per travisamento dei fatti, contraddittorietà manifeste, difetto di motivazione dedotte, rispettivamente, sub. lettere B) e C), con articolazione, per ciascuna, in vari punti, che forniscono un’ampia ed approfondita disamina dei profili proposti all’attenzione del giudicante; ai punti 4) e 5) della lett. C) si deduce, altresì, rispettivamente, eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/90, violazione del giusto procedimento e del d.p.r. 418/93 per mancata considerazione delle deduzioni dell’interessato e difetto di motivazione della sentenza al riguardo, in relazione al diniego del 20.4.07, e l’illegittimità della deliberazione del Consiglio di presidenza 15.6.07 di rigetto dell’istanza di riesame per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione degli artt 77 e 81 t.u.e.l..

Le tesi dell’appellante possono condensarsi, con la sintesi ormai doverosa ai sensi dell’art. 3, comma 2, c.p.a., nei seguenti assunti:

1) esula dalle attribuzioni del Consiglio di presidenza, delineate dall’art. 13 legge n. 186 del 27 aprile 1982 e non è contemplata dal D.P.R. n. 418 del 1993, che fa "salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione", l’attribuzione di incarichi di natura politica, onde non sussiste alcuna discrezionalità in ordine al rilascio di autorizzazioni ad assumere le funzioni di assessore comunale da parte del CPGA, che deve limitarsi ad una presa d’atto della notizia al riguardo fornita dall’interessato; il diniego di autorizzazione opposto nella specie è, quindi, affetto da nullità assoluta per difetto di attribuzione, oltre che per violazione del principio di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi che incidono sullo status personale del magistrato; diversa interpretazione espone al dubbio di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23, 51 e 108 Cost., l’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 58 d.lgs. n. 29/1993) in quanto contenente una sorta di delega in bianco (per non essere indicati criteri o principi essenziali) ai regolamenti c.d. delegificati per aspetti fondamentali dello status di magistrato e dell’esercizio di libertà politiche, con conseguente illegittimità del d.p.r. 418/93, privo di adeguato fondamento legislativo (punti 1 e 4 del motivo B, 1 e 3 motivo C);

2) con l’opinare l’assoggettamento ad autorizzazione dell’incarico di assessore comunale si finisce per introdurre, in spregio alla riserva assoluta di legge ex artt. 48 e 51 Cost. in tema di limitazioni ai diritti politici, una causa di incompatibilità o comunque una limitazione all’esercizio della funzione assessorile di cui non v’è traccia nell’ordinamento nazionale e regionale siciliano (leggi reg. nn. 31/1986 e 7/1992), che viceversa riconosce agli assessori nominati dal Sindaco le medesime prerogative spettanti a chi ricopra la carica pubblica per investitura elettorale (art 77 d.lgs. n. 267/2000) e richiede loro il possesso dei medesimi requisiti previsti per i consiglieri comunali (art. 47 d.lgs. cit.), prevedendo incompatibilità nel solo caso (art. 60 stesso d.lgs.) si tratti di esercizio di funzioni nel medesimo ambito territoriale (punto 2 della lett. B e punto 2 lett. C);

3) l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e il d.p.r. n. 418 del 1993 sono estranei alla definizione della vicenda, dovendosi intendere riferiti a incarichi che integrano prestazioni lavorative vere e proprie (subordinate o autonome che siano) ma non certo ad attività che sono svolgimento di libertà politiche, anche perché allorquando l’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 53 d.lgs. 165/2001) ha previsto la possibilità di stabilire con regolamento gli incarichi consentiti o vietati ai magistrati, per definizione non poteva trattarsi delle cariche pubbliche acquisite ai sensi della legislazione sugli enti locali al tempo esistente, in quanto la nomina degli assessori da parte del Sindaco è stata introdotta solo successivamente ad opera della legge n. 81 del 1998 (punto 3 lett. B);

4) è incongruo ammettere che l’ufficio di assessore presso il Comune di Catania possa essere ricoperto ponendosi in aspettativa dalle funzioni di Presidente di sezione del TAR, in quanto la richiesta di aspettativa configura un diritto potestativo del dipendente e non potrebbe essere posta come condizione, ossia come limite, all’esercizio di una libertà politica;

5) è,comunque, illegittimo il diniego di autorizzazione per violazione del D.P.R. n. 418/93 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/90 e del principio del giusto procedimento, mancata considerazione delle ragioni dell’interessato.

Il tema del contendere attiene alla possibilità del contemporaneo esercizio delle funzioni di magistrato amministrativo e di assessore "esterno" (vale a dire non previamente eletto consigliere) di comune in ambito territoriale diverso da quello di esercizio della funzione giurisdizionale, senza che occorra ovvero, in alternativa, previo rilascio di autorizzazione dell’organo di autogoverno.

Va subito escluso che la questione si ponga in termini di incompatibilità, di cui l’appellante ripetutamente lamenta una surrettizia introduzione ad opera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, col successivo avallo della sentenza di primo grado. Risulta chiaro dal fatto che il CPGA ha negato l’autorizzazione in considerazione della stretta vicinanza delle sedi, della natura ed estensione delle deleghe, del gravoso impegno occorrente, che non è stata ravvisata alcuna causa generale di incompatibilità tra il ruolo di magistrato amministrativo e quello di assessore comunale. Anche il riferimento alla possibilità di richiedere aspettativa non attiene alla rimozione di una causa (generale e astratta) di incompatibilità ma alla creazione delle condizioni di fattibilità di un’attività il cui concreto impegno (in termini lavorativi e di immagine) è stato, appunto nella specifica fattispecie, valutato non esercitabile in contemporanea. Il combinato disposto degli artt. 47 e 60 d.lgs. 267/2000, configura, infatti, un’incompatibilità vera e propria (che non ha effetto esclusivamente laddove il magistrato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento o aspettativa non retribuita) solo nel caso di esercizio delle due funzioni in questione nel medesimo ambito territoriale; anche, il D.P.R. n. 418 del 1993, del resto, nell’elencare (art. 3, comma 6) gli incarichi vietati ai magistrati amministrativi non menziona quello di cui si discute.

La questione centrale è, dunque, quella della sussistenza o meno del potere autorizzativo esercitato dal CPGA, come risvolto (all’inverso) di quella della riconducibilita o meno della carica di assessore comunale esterno al diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 Cost.

L’appellante, infatti, contesta il difetto di attribuzione del Consiglio di presidenza sul presupposto che l’assunzione della carica di assessore esterno costituisca espressione di un diritto politico fondamentale, "che prende le mosse dal diritto di elettorato passivo".

Attorno a detto quesito, in definitiva, ruotano gran parte delle altre questioni poste dall’appellante, tra cui quelle di legittimità costituzionale dell’art. 53 d.lgs n. 165 del 2001 e derivante illegittimità del d.p.r. n. 418 del 1993.

Quanto alle attribuzioni del Consiglio di presidenza, l’art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevede che lo stesso delibera, tra l’altro, sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni.

In generale per il pubblico impiego, il tema del "cumulo di impieghi e incarichi" è regolato dall’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 (già 58 del d.lgs. n. 29/1993), che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (comma 2); è previsto sia il conferimento operato direttamente dall’amministrazione che l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione diversa, come anche da società o persone fisiche (comma 5). Con specifico riferimento alle categorie di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché avvocati e procuratori dello Stato è stabilito, dal comma 3, "ai fini previsti dal comma 2", che con appositi regolamenti ai sensi dell’art 17 legge n. 400/1988 siano individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

Le norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi sono recate dal d.P.R. n. 418 del 6.10.1993, il cui art. 1 delimita con grande chiarezza l’ambito di applicazione del regolamento, specificando che esso disciplina gli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, "facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione".

Emerge, allora, financo l’irrilevanza della questione di costituzionalità, segnalata in vari punti dell’esteso ricorso e ripresa più sinteticamente in memoria, dell’impianto discendente dalla normativa sopraindicata (l’appellante espone dubbi di legittimità costituzionale per violazione della riserva di legge sia nella prospettiva dei limiti all’esercizio delle libertà politiche – in relazione agli artt. 3, 23, 51, 97 e 117, comma 1, quest’ultimo per contrasto con la Cedu e il Patto internazionale diritti politici -, sia in quella dell’organizzazione giudiziaria – in relazione all’art. 108 Cost. -; dubbi che, comunque, appaiono manifestamente infondati vuoi perché l’art. 53 d.lgs. 165/01 non contiene una "delega in bianco" ai regolamenti ma delinea al comma 5 criteri basilari da osservare "in ogni caso", riferiti alla professionalità e all’interesse al buon andamento dell’amministrazione, onde "escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto", vuoi perché in materia di ordinamento giudiziario la giurisprudenza si è pronunciata, rispetto al Consiglio superiore della magistratura ma con argomentazioni del tutto applicabili anche riguardo al CPGA, nel senso che la riserva di legge – del resto funzionale alla tutela dell’indipendenza della funzione magistratuale – non implica che tutta la disciplina riguardante i magistrati debba essere fissata direttamente dalla legge stessa, ritenendosi il principio osservato anche quando il legislatore abbia fissato i criteri generali).

Se, come sostenuto dall’appellante, l’incarico di assessore comunale esterno è espressione di un diritto politico fondamentale, il contrasto si pone tra l’atto amministrativo impugnato e la norma regolamentare dell’art. 1 d.P.R. cit., ma anche le altre indicate norme di cui essa costituisce stretta attuazione – art. 58 d.lgs. 29/93 – o cui si ricollega -art.13 legge n. 186/82 -, non "a monte" tra la predetta normativa e le disposizioni costituzionali.

L’appellante imposta la sua tesi sull’assimilazione della nomina ad assessore (esterno) da parte del Sindaco al mandato elettivo, espressione del fondamentale diritto all’elettorato passivo, e sulla distinzione tra la nozione di ufficio pubblico e quella di incarico (che egli demarca in relazione all’attinenza, rispettivamente, alla partecipazione politica ed al lavoro), come giustificativa della differenza di disciplina, nel senso che mentre l’incarico deve essere autorizzato, l’accesso al pubblico ufficio non è soggetto ad autorizzazione, trattandosi di un diritto politico costituzionalmente riconosciuto in capo ad ogni cittadino in condizioni di parità e, quindi, senza alcuna distinzione derivante dall’attività o dalle funzioni svolte.

L’assimilazione predetta si basa sul richiamo agli artt. 47, 77 e ss. fino all’81 del d.lgs. n. 267/2000 e sull’evidenziazione della funzione di indirizzo politico dell’assessore; il predetto art. 47, al comma 3, prevede che gli assessori, nominabili anche al di fuori dei componenti del consiglio, debbono essere in possesso dei requisiti previsti per la carica di consigliere; l’art. 77, comma 2, reca la definizione (peraltro espressamente indicata come valevole "ai soli fini del presente capo") di amministratore locale, comprendendovi i componenti delle giunte; l’art 81 dispone che i sindaci ecc. e i componenti delle giunte, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Gli elementi segnalati dall’appellante, tuttavia, non valgono a superare la differenza ontologica tra mandato elettivo ed incarico di assessore, che risiede nella legittimazione da parte del corpo elettorale nel primo caso e in un rapporto fiduciario col Sindaco nel secondo. L’assessore non ha, come tale, alcun rapporto con l’elettorato; la genesi, l’estinzione e la "causa" dell’investitura assessorile non possono ricondursi alla volontà popolare, ma a quella del Sindaco.

L’assunzione della carica di assessore non è, pertanto, espressione del diritto di elettorato passivo.

L’art. 51, terzo comma, Cost., del resto, prevede che "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro." (il primo comma, cui pure si riferisce l’appellante, riguarda i requisiti di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, che devono garantire condizioni di eguaglianza). L’art. 77 d.lgs. 267/00, che ne costituisce attuazione, allorché ricomprende, ai soli fini del capo in cui è inserito, ossia quanto al regime delle aspettative, dei permessi, delle indennità, i componenti delle giunte regionali (e così anche gli assessori che non siano stati eletti consiglieri) nella definizione di amministratore locale, comporta un’equiparazione dell’assessore esterno sotto il profilo delle garanzie strumentali all’espletamento della funzione, ma non ne muta la natura di fiduciario del Sindaco e non di mandatario dell’elettorato, non ne determina un’equiparazione a fini diversi da quelli considerati e non fa assurgere al rango di diritto fondamentale garantito dalla Costituzione l’espletamento della funzione di assessore comunale.

Non rientrando nell’alveo del diritto di elettorato passivo, l’incarico in questione, ove ne sia investito un pubblico dipendente, non può sottrarsi al regime generale degli incarichi esulanti dai compiti e doveri di ufficio posto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, ad autorizzazione (ove non previsto o disciplinato per legge o da altra fonte normativa).

L’appellante muove obiezioni e adduce inconvenienti riguardo a detta soluzione, che non valgono, peraltro, a suffragarne l’erroneità.

L’appellante osserva che è pur vero che l’art. 51 Cost., mutuando il termine dalla situazione al tempo esistente, parla di funzioni pubbliche elettive, ma sostiene che l’espressione riguardi tutti i munera pubblici afferenti l’organizzazione costituzionale, ritenendo un’interpretazione letterale antistorica e irragionevole. Sarebbero considerate, quindi, tutte le cariche pubbliche di governo a livello nazionale, regionale e locale, prescindendo dal carattere elettivo o meno, che dipende dalle soluzioni organizzative di volta in volta accolte dal legislatore, che sono, per definizione, contingenti e mutevoli; sarebbero quindi coperte dall’art. 51 gli incarichi frutto di nomina e/o designazione (assessori comunali, provinciali e regionali, ministri, presidente del consiglio dei ministri). Tale tesi non è persuasiva; non giova ad essa l’avvicinamento della carica di assessore comunale a quella di ministro o di componente della giunta regionale, che trovano la rispettiva "copertura" costituzionale negli artt. 92 e 122 Cost.; mentre la riconduzione alla tutela del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 cit. postula una riferibilità alla volontà popolare.

Rileva, nello stesso solco, l’appellante che l’art. 58 d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 53 d.lgs. n. 165/01) non poteva concernere l’assunzione di incarichi di assessore comunale, in quanto al tempo gli assessori comunali erano eletti dal consiglio dell’ente locale tra i consiglieri (o al di fuori ma solo se previsto dallo statuto comunale) e la nomina da parte del Sindaco è stata introdotta successivamente ad opera della legge n. 81 del 1993; tale rilievo non è decisivo, in quanto la previsione considerata ha carattere generale e spetta all’interprete valutare se nuove fattispecie siano ad essa riconducibili o meno.

L’inconveniente che l’appellante ricollega alla sottoposizione ad autorizzazione dell’incarico in questione, la cui gravità dovrebbe far propendere per una soluzione interpretativa che l’escluda, è quello della "politicizzazione" dell’organo di autogoverno; egli rileva, infatti, che attribuire detto potere autorizzatorio "significherebbe postulare l’esercizio di un potere di valutazione all’insegna del caso per caso… dalle inevitabili coloriture politiche e, perciò, alla fine, di assai dubbia attribuzione allo stesso organo di autogoverno". Tale avviso non può essere seguito, considerato che il criterio cardinale per l’esercizio del potere di autorizzazione è quello dell’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), che, rapportato alla magistratura amministrativa, è quello di tutelarne l’indipendenza e l’autonomia, la quale involge, necessariamente, anche l’immagine di terzietà ed imparzialità di ciascun magistrato e dell’organismo nel suo complesso; immagine che è un valore indispensabile, perché traduce in una forma esterna immediatamente percepibile il contenuto sostanziale di detto valore, su cui poggia la fiducia che i cittadini ripongono nella magistratura. Conformemente a detto criterio, il D.P.R. n. 418/93 prevede (art. 2, comma 2) che gli incarichi non possono essere conferiti né autorizzati "quando l’espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l’immagine della magistratura amministrativa"; vanno, in tale ottica, valutati (art. 2, comma 3) la natura e il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l’attività di istituto, anche sotto il profilo della durata dell’incarico medesimo e dell’impegno richiesto, l’adeguatezza dell’incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, nonché "all’opportunità che l’incarico venga espletato, in relazione all’eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all’immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali". Quel che, in definitiva, paventa l’appellante è, allora, un possibile sviamento dalla funzione dell’organo di autogoverno, eventualità che attiene ai vizi dell’esercizio del potere, non alla sua esistenza (che è stabilita dal legislatore, individuando meccanismi – nel caso l’autorizzazione al cumulo dell’attività di servizio con altra esterna -i cui eventuali "difetti" richiedono un intervento adattatore del medesimo legislatore).

Si entra così nel secondo ordine di critiche rivolte dall’appellante alla sentenza ed al provvedimento, attinenti il, pretesamente scorretto, esercizio del potere autorizzatorio nel caso di specie.

Ridotte all’essenziale, le argomentazioni riguardano, per un verso, la circostanza che, in precedenza, lo stesso CPGA, aveva, come già rammentato dall’interessato in sede di osservazioni dopo preavviso di diniego, espresso l’avviso che riguardo a incarico di assessore comunale l’organo di autogoverno dovesse limitarsi ad una presa d’atto (restando escluso, quindi, ogni apprezzamento discrezionale) nonché, per altro verso, l’assunto che, ad ammettersi il vaglio della situazione concreta, il Consiglio avrebbe dovuto basarsi sui carichi di lavoro e valutare in concreto, minuziosamente, l’attività di lavoro svolta dal dott. P., le sue capacità, quanto dal medesimo prodotto, svolgendo un’istruttoria al riguardo di cui non si rinviene traccia, e "quasi "contrattando" l’impegno istituzionale da svolgere (ad esempio la delega all’urbanistica no, ma quella alla cultura si, ecc.)".

Le critiche si rivelano infondate. Il Consiglio di presidenza ha ritenuto, motivatamente, di discostarsi dall’impostazione seguita in precedenti casi (e, così, anche di non poter condividere le deduzioni e osservazioni dell’interessato che ad essa si richiamavano); il mutamento di indirizzo è indicativo della complessità e delicatezza della problematica, ma non della sussistenza dei lamentati vizi di contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento, così come non si riscontrano violazioni procedimentali, non rendendosi necessaria una analitica confutazione delle osservazioni, risultando ugualmente ben comprensibili le ragioni per le quali non sono state condivise. Parimenti non si richiedeva una minuziosa analisi degli aspetti di produttività del magistrato, la cui omissione possa ascriversi a sintomo (carenza istruttoria) di eccesso di potere, mentre le motivazioni del diniego di autorizzazione (cui già si è fatto precedentemente cenno) risultano chiaramente esternate, attinenti ai parametri indicati dall’art. 2 del D.P.R. n. 418/93, e non evidenziano profili di palese illogicità.

Le ulteriori deduzioni svolte dall’appellante relativamente alla delibera del Consiglio di presidenza, che condivisibilmente il TAR ha dichiarato inammissibili, trattandosi, in effetti, come lo stesso appellante ammette, di atto meramente confermativo, vanno disattese, in quanto le considerazioni riguardo alle quali si lamenta una mancata attenzione riguardano, ancora una volta, ivi compresa quella relativa alla configurazione della domanda di aspettativa come diritto potestativo, la questione della riconducibilità dell’incarico ad un diritto politico "fondamentale".

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

Sussistono, in considerazione del carattere interpretativo della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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