Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 14 aprile 2004 e depositato il successivo giorno 30, il sig. V.D.N., premesso di avere presentato domanda di condono ex L. 724/94 per una unità edilizia residenziale costituita da un solo piano terra, realizzata sul terreno di proprietà sito in Gaeta località San Vito, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha annullato il parere favorevole al condono rilasciato dal Comune di Gaeta ai sensi dell’art. 32 L. 47/85.
2) A sostegno del gravame deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Spiega che con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione statale ha illegittimamente sovrapposto una propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione sub delegata, che si era pronunciata favorevolmente sulla compatibilità paesaggistica del manufatto.
3) Con atto depositato il 14 maggio 2004, si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
4) Con ordinanza n. 370 del 17 maggio 2004, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Con parere reso ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/85 il Comune di Gaeta ha ritenuto il manufatto realizzato dal ricorrente – in Zona agricola del vigente PRG ricadente in area tutelata ai sensi del DM del 17.5.1956 – compatibile con la disciplina paesaggisticoambientale dell’area, sul presupposto che "trattasi di immobile mono residenziale a un piano fuori terra… che per le contenute dimensioni non vengono particolarmente alterati i rapporti di visuale marecosta… che il manufatto è realizzato con modalità costruttive tipiche della tradizione locale… che pur essendo la zona classificata agricola, il contesto ove è ubicato l’immobile risulta essere parzialmente edificato e quindi sostanzialmente compromesso sotto il profilo edilizio, determinando condizioni di reciproca assorbibilità nel contesto tutelato dagli immobili ivi esistenti".
8) L’Amministrazione Statale ha annullato il sopra richiamato parere ritenendo che "la sanatoria del manufatto andrebbe, per l’eccessivo ingombro planovolumetrico, a incidere negativamente sul contesto paesaggistico circostante vincolato, vanificando l’esistenza stessa del vincolo", che lo stesso "comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta" e che "attraverso il parere favorevole ex art. 32 della L: 47/85 e art. 39 della L. 724/94, si è apportata una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col DM 17.5.1956, in violazione di quanto prescritto dall’art. 145 del TU n. 490/1999".
9) Orbene, è noto che secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza, "il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub – delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (ex multis Consiglio Stato sez. VI 10.1.2011 n. 50).
10) Tanto premesso, osserva il Collegio che le censura del ricorrente coglie nel segno laddove sostiene che l’Amministrazione Statale ha operato una illegittima sovrapposizione nella valutazione di merito del Comune di Gaeta.
Ciò in quanto, l’ingombro planovolumetrico evidenziato dalla Soprintendenza, che rappresenta il presupposto del provvedimento di annullamento, è stato oggetto di esame e valutazione da parte del Comune che lo ha ritenuto, in base alle argomentazioni sopra richiamate compatibile sotto il profilo paesaggistico con il vincolo di cui al DM 17.5.1956.
Quindi, la valutazione espressa dall’Amministrazione statale, secondo cui la sanatoria del manufatto andrebbe, per l’eccessivo ingombro planovolumetrico, a incidere negativamente sul contesto paesaggistico circostante vincolato, si sovrappone illegittimamente a quella effettuata dal Comune.
11) Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
12) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 496/04, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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