Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione A.G. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 16 dicembre 2010 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento per la produzione di conglomerato bituminoso appartenente alla Con.Bi.Val Altofonte sas (sita in località (OMISSIS)), società di cui il ricorrente è socio accomandatario. Lo stabilimento era stato sottoposto alla detta misura cautelare reale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, trattandosi di bene soggetto a confisca obbligatoria per essere stato destinato alla consumazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Per tale ipotesi di reato l’ A. è stato sottoposto anche a misura cautelare personale, essendo stato ritenuto gravato da seri indizi del concorso, dall’esterno, con il sodalizio Cosa nostra, per avere messo a disposizione di tale organizzazione, nella sua ramificazione nissena, la propria attività imprenditoriale. Più specificamente, a carico dell’ A. è stata formulata la contestazione di avere egli consentito agli appartenenti alla organizzazione mafiosa di inserirsi nel settore delle forniture di bitume per la esecuzione d lavori pubblici e privati e di lucrare gli utili derivanti da tale attività, ricevendone in cambio il sostegno per l’affidamento di commesse nel territorio della provincia di Caltanissetta (reato commesso tra il (OMISSIS)).
L’ A., cioè, è stato ritenuto dai giudici appartenente alla categoria degli "imprenditori collusi", essendosi escluso che il suo rapporto con la organizzazione mafiosa fosse rimasto nei limiti dell’assoggettamento all’altrui iniziativa estorsiva. Invero il Tribunale ha ripercorso analiticamente la storia di tale imprenditore, il quale, secondo le dichiarazioni del pentito G.A., sin dall’inizio della propria attività aveva goduto di una certa protezione da parte del boss P. B. che si era interessato all’acquisto, da parte del ricorrente dello stabilimento sito in loc. (OMISSIS), tanto che al riguardo era stato trovato anche un "pizzino" nella disponibilità del P. al momento della sua cattura. Dopo un lungo excursus dedicato alla ricostruzione del materiale investigativo e probatorio riguardante i connotati soggettivi e oggettivi del clan nisseno, accertato con sentenze, il Tribunale era passato a lumeggiare le figure dei mafiosi e loro collaboratori ( R.P., B. C., I.E., gli imprenditori R.A., F. C.A., M.A.) che, in seguito, con le loro dichiarazioni, avevano indotto gli inquirenti e i giudici a formulare la contestazione a carico dell’ A..
Era stato così ricostruito che gli appartenenti alla famiglia di Caltanissetta erano riusciti ad imporre non solo il pagamento del "pizzo" ma anche forniture ed assunzioni alle imprese operanti in loco: e la società di A., unitamente a quella dei fratelli Sultano, era stata imposta come fornitrice di bitume, così come altre ditte specificamente individuate e citate nella ordinanza del Tribunale del riesame erano state imposte per la fornitura ora di calcestruzzo, ora di impianti idraulici, ora di opere di movimento terra, ora di servizi di carpenteria.
Con particolare riferimento alla posizione dell’ A. i giudici ritessevano in un’unica trama i diversi contributi dei collaboratori di giustizia (soprattutto R., Ri. e B.), ritenendo essersi così delineato, sul piano indiziario, un preciso accordo tra esponenti della famiglia mafiosa (nella persona di R.P.) e l’ A., a seguito del quale quest’ultimo entrato a far parte del gruppo degli imprenditori graditi al sodalizio, aveva cominciato ad avvalersi dell’appoggio garantitogli dalla famiglia mafiosa nel concreto esercizio della propria attività di impresa, in cambio della corresponsione di un "pensiero", ossia somme di denaro che rappresentavano una delle contropartite della agevolazione.
Il vantaggio per l’ A., in dettaglio, era stato soprattutto quello di ottenere di esercitare la propria attività in regime pressochè di monopolio assieme alla ditta Sultano. Erano stati infatti estromessi gli altri imprenditori che operavano nel settore, quali Virga di Bagheria, Tirenti di Catenanuova, Parelio di Favara e Lacagnina di San Cataldo. L’ A. aveva ottenuto la detta posizione di vantaggio per l’intervento dei maggiorenti della famiglia mafiosa nissena che sapevano oltretutto essere, il ricorrente, persona vicina a P..
Il principale autore di dichiarazioni nel senso appena ricordato, R.P., aveva descritto nei particolari le modalità dell’incontro avvenuto, nel settembre 2002, tra S.M., egli stesso e l’ A., in contrada Capodarso, incontro nel corso del quale erano stati illustrati i termini dell’accordo che di lì in poi avrebbe regolato l’attività dei due imprenditori, graditi a cosa nostra. Anche l’imprenditore poi divenuto collaboratore, Ri. ha parlato dello stesso incontro e degli effetti che questo aveva prodotto sulla concorrenza delle due imprese gradite rispetto a tutte le altre, eliminate dal mercato.
Il Tribunale si è poi fatto carico di esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( F. e M.) che invece avevano inquadrato i rapporti di A. con la mafia locale in termini di assoggettamento ad estorsione, chiarendo, sulla base di dati cronologici e di successive spiegazioni di altri pentiti ( R. e Ri.), che i rapporti di chiara aggressione della mafia ai danni dell’ A. non erano indicativi di imposizione del pizzo ma di collaudo dei rispettivi impegni, per un certo periodo disattesi dallo stesso A. il quale aveva smesso di versare al gruppo una parte di quanto guadagnato con le commesse.
Un semplice "momento di crisi", circoscritto ad un periodo del 2003, poi superato con la restaurazione dell’accordo tra mafia e imprenditore, quindi colluso. Aggiungeva il Tribunale che le affermazioni del F. e del M., circa la natura estorsiva delle richieste formulate dalla mafia all’ A. erano solo il frutto di deduzioni personali formulate da chi aveva anche ammesso di non essere a conoscenza del pregresso accordo intervenuto tra R. e A.. Le somme di denaro poi pacificamente versate da A. erano dunque non un "pizzo" ma la contropartita di un accordo stretto con gli esponenti del gruppo criminale ed A. era per questo da qualificare non come imprenditore-vittima ma come imprenditore-colluso.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha adottato un apparato argomentativo carente, contraddittorio e in palese violazione della legge.
Infatti dalle emergenze istruttorie non trasparirebbe nulla che dia corpo alla ipotesi che l’ A. abbia ottenuto un vantaggio dall’intervento della associazione mafiosa. Le frasi in tal senso adottate dal Tribunale sarebbero meramente assertive. La difesa ricorda le affermazioni di Ri.Al., a proposito del fatto che l’ A. lavorava molto e si procurava i lavori da sè.
Aveva anche prodotto le dichiarazioni di imprenditori ( O., I.) i quali avevano chiarito la ragione tecnica della capacità lavorativa dell’ A.: essere, il suo, il solo impianto della zona in grado di produrre 400 metri cubi al giorno di prodotto. In altri termini era un imprenditore che da tempo lavorava, di fatto, in regime di monopolio e non aveva bisogno dell’intervento della mafia.
Prosegue la difesa evocando al manifesta illogicità della motivazione che non avrebbe considerato le numerose emergenze atte a dimostrare che il ricorrente subiva le iniziative estorsive della mafia, essendosi scontrato con il presunto esponente di questa, Di Francesco, avendo subito il pestaggio di un geometra suo dipendente, essendo stato personalmente aggredito, avendo subito l’incendio di mezzi, avendo infine subito richieste estorsive di cui si era fatto latore lo zio. Il Tribunale sarebbe poi incorso in un totale vizio di motivazione quanto alle dichiarazioni, favorevoli al ricorrente, di F.A. e M.A..
La interpretazione offerta dal Gip, sulla crisi solo momentanea dei rapporti intercorsi tra A. e Ri. sarebbe, ad avviso della difesa, frutto di dati non univoci nè gravemente indiziari.
Infatti il prodromo di tale interpretazione e cioè l’esistenza di un previo accordo tra A. e mafia sarebbe esso stesso espressione di un fraintendimento posto che l’adesione all’accordo era stata data da un soggetto sottoposto a vessazioni e quindi con un consenso viziato.
Il ricorso è inammissibile.
Occorre dare atto della giurisprudenza assolutamente costante, anche perchè in linea con la lettera della legge ( art. 325 c.p.p.), in tema di limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze del Tribunale del riesame riguardanti misure reali. Quella, cioè, secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione è previsto solo per violazione di legge, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, è può dunque essere proposto esclusivamente – quando consista nella critica alla motivazione – per mancanza fisica di quest’ultima o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della medesima (Rv. 248129;
massime precedenti Conformi: N. 5302 del 2004 Rv. 227095, N. 8434 del 2007 Rv. 236255, N. 7472 del 2009 Rv. 242916; Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226710).
Si tratta di un orientamento ormai assolutamente consolidato e basato sul rilievo che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano, come detto, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Rv. 242916).
A tale principio deve affiancarsene un altro, ugualmente di rilievo per la decisione del ricorso in esame.
Si tratta dell’orientamento in base al quale le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall’art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse, per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravita degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, essendo precluso sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, quello che il giudice deve operare è solo un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, Sentenza n. 18078 del 26/01/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247134;massime precedenti conformi: N. 1415 del 2004 Rv. 226640, N. 1885 del 2004 Rv. 227498, N. 10979 del 2007 Rv.
236193, N. 37695 del 2008 Rv. 241632; Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226492).
Ne consegue che la quasi totalità delle osservazioni contenute nel ricorso, volte ad evidenziare asseriti profili di contraddittorietà della motivazione o incongruenza della stessa o sue irragionevolezze e illogicità o, addirittura, opinabilità delle interpretazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono del tutto inammissibili nella proposizione del gravame ex art. 325 c.p.p..
Ciò che rileva e che vale a rendere immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro preventivo è che il Tribunale si è addentrato in una analisi comunque rappresentata nella ordinanza impugnata anche in relazione alle osservazioni della difesa riguardo agli elementi ad essa favorevoli, e che tale analisi non può dirsi soltanto apparente.
In particolare risulta presentata dal giudice a quo una disamina assolutamente completa, in riferimento come detto al parametro di giudizio costituito dal mero "fumus" della notizia di reato, in relazione alla quale è stato disposto il sequestro. La descrizione dell’accordo intervenuto tra gruppo mafioso nisseno e il titolare della impresa sottoposta a sequestro è illustrata in maniera del tutto plausibile e non soffre alcuna delle carenze motivazionali denunciate dalla difesa. In particolare non è affatto riscontrabile che i giudici del Tribunale del riesame abbiano omesso di considerare le dichiarazioni di F. e M. le quali, come ricordato in premessa, sono state rievocate negli stessi termini poi sottolineati dal ricorrente nel gravame, ma interpretate dai giudici in maniera diversa da quanto prospettato dallo stesso difensore.
Orbene, discende oltretutto dai criteri generali in tema di sindacato della Cassazione, che la opinabilità della interpretazione di un risultato di prova non può essere dedotta in sè dinanzi al giudice della legittimità, essendo questi deputato alla sola valutazione della logicità e completezza della motivazione.
In più, come sopra ricordato, in sede di incidente cautelare reale dinanzi alla Cassazione non è possibile neppure dedurre il vizio di logicità della motivazione del provvedimento impugnato, previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e) ma non dall’art. 325 c.p.p. che regola l’impugnazione in materia di sequestri.
Ne discende che avendo il Tribunale assolto al dovere di motivazione, sulle tematiche devolutegli dalla difesa, non vi è spazio per un ulteriore sindacato della Cassazione ai sensi della norma da ultimo citata.
Anche tutte le altre emergenze ricordate nel ricorso dalla difesa a sostegno della tesi dell’essere stato, l’ A., un imprenditore solo vittima, e non colluso ex artt. 110 e 416 bis con la mafia, hanno trovato puntuale riscontro nella disamina del Tribunale (vedi scontro con Di Francesco, pag. 13, reazione pesante contro il geometra, pag. 18, corresponsione di somme di denaro, pag. 18;
sottoposizione ad estorsione dello zi, pag. 18) e sono state oggetto di una diversa e plausibile interpretazione nel senso dell’essersi trattati di episodi volti a raggiungere o a ripristinare l’accordo tra A. e mafia: accordo in virtù del quale ciascuna delle parti conseguiva un vantaggio economico proprio.
La sede di trattazione del presente ricorso non consente, in conclusione, ulteriore sindacato sul provvedimento di conferma del sequestro e l’impugnazione, incentrata su vizi o non proponibili alla cassazione o manifestamente infondati, deve essere dichiarata inammissibile.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.
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