Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- B.M. e Bi.Ma., indagati per i delitti di usura, estorsione ed altro in danno di R.M., propongono con unico atto di impugnazione ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce che, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso nei loro confronti. Il ricorso è imperniato sulla contestazione delle argomentazioni con cui il Tribunale aveva ritenuto di dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la cui valenza probante i ricorrenti ritengono non adeguatamente illustrata per genericità e contraddittorietà della motivazione.
Rilevano infatti i ricorrenti che il Tribunale aveva conferito piena attendibilità alla versione della parte lesa, in particolare ritenendo per certo che B.M. avesse colpito alla mascella sinistra il R. con un pugno, al fine di intimidirlo ed indurlo a soggiacere alle sue illecite richieste, ignorando del tutto un dato di fatto, a loro avviso inequivoco, che contraddiceva radicalmente gli assunti del R..
In particolare il B. era afflitto dalla parziale invalidità del braccio destro, che non poteva sollevare al di sopra della spalla per più di novanta gradi, come a loro dire risultava dalla documentazione medica prodotta dal loro difensore. Ad avviso dei ricorrenti poco convincente apparivano le considerazioni congetturali con cui il Tribunale aveva inteso superare la contraddizione, ipotizzando che il pugno potesse essere stato sferrato con il braccio sinistro, ed il R. era stato colpito sulla mascella sinistra perchè si era spostato nel tentativo di schivare il colpo, venendo tuttavia attinto alla mascella sinistra.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento atteso che, come chiaramente risulta dall’ordito argomentativo dell’ordinanza impugnata, le contraddizioni ed inadeguatezze della motivazione che i ricorrenti deducono sono del tutto insussistenti.
Infatti il Tribunale dà ben conto di come l’eventuale invalidità del B.M. ben potesse essere compatibile con la possibilità che un pugno fosse stato comunque sferrato all’antagonista, e del resto lo stesso ricorrente riferisce che la ridotta articolazione della spalla sinistra impediva al B. M. di sollevare il braccio sinistro per più di novanta gradi, ed in linea di massima la suddetta limitazione non costituiva ostacolo a che con quel braccio potesse essere sferrato un pugno, che non si dice fosse anche indebolito o paralizzato.
Va comunque rilevato che tipo e natura dell’asserita invalidità sono sottratte alle verifica della Corte, trattandosi di questione di fatto, peraltro genericamente prospettata in ricorso, che non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Comunque il Tribunale, a prescindere da quanto s’è detto, dò conto di come la versione dei fatti proposta dal R. avesse convincenti riscontri in fatto, mentre quella degli antagonisti appariva poco convincente ed in buona misura illogica. Non può poi valutarsi alla stregua di ulteriore momento di contraddizione la circostanza che S.F., teste che aveva incontrato il R. dopo il confronto sostenuto dal predetto con i germani B., non avesse notato il suo volto rigato di lacrime (ed il leso aveva sostenuto di aver pianto dopo essere stato colpito) nè arrossamenti sul suo viso, atteso che appare ovvio che il R. non se fosse andato in giro con il volto bagnato di lacrime, e non è detto che il pugno avesse lasciato sul volto del leso tracce evidenti.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
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