Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano n. 1913/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 21 e 26 della l. n. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009

sul ricorso iscritto al n. 265 del registro ricorsi 2009

proposto dalla dr.ssa

MANUELA TESTA

rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Maggioni e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via C. del Fante 9

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Milano, via Freguglia 1

e contro

COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

per l’annullamento, previa sospensione,

– dell’esito negativo della prova orale dell’esame di avvocato–sessione 2007, svoltasi il 3 dicembre 2008 ed a seguito della quale la Seconda Sottocommissione ha ritenuto non sufficiente l’interrogazione della dr.ssa Manuela Testa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009, il dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale, e resi edotti gli stessi della possibilità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata in base all’art. 9 della l. n. 205/2000;

Visti l’art. 21, commi quarto e segg., e l’art. 26 della l. n. 1034/1971, come introdotti dal citato art. 9 della l. n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1. La ricorrente, dr.ssa Manuela Testa, espone che, avendo superato la prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato–sessione 2007, riceveva il 23 ottobre 2008 una nota del precedente 21 ottobre della Corte di Appello di Milano – Commissione per gli esami di Avvocato, con la quale veniva invitata a presentarsi il 3 dicembre 2008 davanti alla competente Sottocommissione per gli esami (la seconda Sottocommissione) per sostenere la prova orale.

La prova aveva purtroppo esito negativo. Per conseguenza, la dr.ssa Testa dapprima impugnava (con ricorso r.g. n. 26/2009) la succitata nota del 21 ottobre 2008, poi, essendo stata respinta la relativa istanza cautelare a causa dell’omessa impugnazione dell’esito negativo della prova orale (ordinanza n. 104/09 del 22 gennaio 2009), con il ricorso in epigrafe ha impugnato il predetto esito negativo, riproponendo le censure già formulate con il precedente gravame.

1.1. A supporto del gravame, con cui chiede in via cautelare che venga ordinato alla Corte di Appello di Milano – Commissione per gli esami di Avvocato di disporre la ripetizione della prova orale “secondo l’ordine alfabetico prefissato”, la ricorrente ha evidenziato, in particolare, che, essendo stata estratta la lettera “U”, i candidati il cui cognome inizia con la “T” avrebbero dovuto sostenere l’esame orale per ultimi.

Poiché nel calendario delle interrogazioni di dicembre (nei giorni 3, 5 e 12), l’ultima candidata risultava la dr.ssa Federica Soana, l’odierna ricorrente, confidando che il suo esame non potesse intervenire prima di gennaio 2009, si è organizzata in maniera da portare a termine la relativa preparazione in tale epoca; il fatto di avere dovuto sostenere la prova orale in anticipo rispetto a quanto si aspettasse, impedendole di completare la preparazione, avrebbe determinato l’esito negativo della suddetta prova orale.

Di qui l’illegittimità dell’operato della Sottocommissione: questa, anticipando per i candidati il cui cognome comincia con la “T” la data della prova orale, non avrebbe rispettato l’ordine alfabetico fissato per siffatta prova, così violando, in particolare, l’art. 26, terzo comma, del R.D. n. 37/1934 (a tenor del quale i candidati si debbono presentare alla prova orale secondo l’ordine fissato dal Presidente).

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con atto di costituzione formale.

2. In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con una sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 26 della l. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della l. n. 205/2000, in esito alla Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e avvisate sul punto le parti costituite.

Ciò giacché, ad avviso del Collegio, il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Al riguardo, risulta anzitutto dirimente che l’esigenza fatta valere dall’odierna ricorrente – quella del completamento della preparazione all’esame –, anche qualora fosse ritenuta assurgere al livello di interesse giuridicamente qualificato e non già di interesse meramente fattuale, non troverebbe comunque tutela nelle norme invocate, le quali, pertanto, non possono considerarsi violate.

Ed invero, la previsione di un ordine di presentazione alla prova orale, prefissato dal Presidente della Commissione di esame ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del R.D. n. 37/1934, non risponde all’esigenza di garantire al candidato un termine più o meno ampio per completare la sua preparazione: se così fosse, infatti, dovrebbe concludersi che la previsione vada a sfavorire i candidati il cui cognome inizia con la lettera che è estratta per prima, ciò che, quantomeno per le previsioni analoghe relative alle prove concorsuali in senso stretto (quelle con numero limitato di posti), ingenererebbe dei dubbi di illegittimità per disparità di trattamento tra candidati.

A ben vedere, si deve, quindi, concludere che la disciplina in esame assolva alla ben diversa funzione di stabilire un criterio, sulla base del quale rendere edotti i candidati con congruo anticipo circa la data di svolgimento delle prove di esame, in modo che essi si rendano per tale data disponibili: funzione analoga, cioè, a quella svolta dalla norma (l’art. 6 del d.P.R. n. 3/1957) che, in materia di concorsi a pubblici impieghi, impone un termine minimo di preavviso per la comunicazione del diario delle prove di esame (cfr., sul punto, T.A.R Sicilia, Palermo, 6 marzo 1989, n. 193), nonché un termine minimo di preavviso per la presentazione alla prova orale.

In altre parole, una volta che il Presidente della Commissione abbia fissato l’ordine di presentazione alla prova orale – ciò che si è puntualmente verificato nel caso di specie, in cui alla ricorrente è stato comunicato di presentarsi il 3 dicembre 2008, alle ore 14.00, quello essendo l’ordine prestabilito – la funzione della norma consiste nel garantire al candidato che la data prefissata (e non altra) sarà quella in cui si dovrà rendere disponibile per sostenere la suddetta prova. Di qui anche l’ulteriore obbligo a carico della P.A. di una tempestiva comunicazione di tale data, in modo da mettere il candidato in grado di rendersi disponibile per la stessa: obbligo, anche questo assolto puntualmente nella vicenda per cui è causa, nella quale la data della prova orale è stata resa nota all’interessata con largo anticipo.

Ne consegue l’infondatezza della pretesa della ricorrente.

2.2. Peraltro, anche ad opinare diversamente, il ricorso si manifesta infondato, e per più profili.

In primo luogo – e soprattutto – non è dato comprendere in base a quali elementi la ricorrente abbia potuto formarsi la convinzione che il proprio esame orale si sarebbe svolto nel mese di gennaio 2009: nulla nell’operato della Sottocommissione e nella documentazione versata in atti supporta una simile convinzione, che in nessun modo può assurgere al rango di legittimo affidamento, giuridicamente tutelato. Si tratta, in realtà, di un mero giudizio prognostico individuale, rivelatosi del tutto erroneo, anche perché aveva preso a propria base elementi inutilizzabili allo scopo (in particolare, il comportamento delle altre Sottocommissioni, le quali, a differenza – si sottolinea – di quella che ha esaminato la ricorrente, hanno pubblicato i calendari degli esami orali di gennaio e febbraio 2009).

A questo riguardo, si deve inoltre aggiungere che, poiché la Sottocommissione aveva fissato, per le interrogazioni orali da svolgere nel mese di dicembre, le date del 3, 5 e 12 dicembre 2008, ciò di cui la ricorrente potrebbe al più lamentarsi, seguendo il suo stesso ragionamento, è il fatto di non aver potuto svolgere l’interrogazione orale il 12 dicembre 2008 (invertendo l’ordine con chi l’ha svolta effettivamente in detta data). Ma non è questa – a tutta evidenza – la doglianza della ricorrente, la quale invece rivendica ripetutamente di aver confidato nello svolgimento di tale prova nel mese di gennaio 2009 (avendo commisurato a tal periodo, e non al mese di dicembre 2008, il completamento della propria preparazione). Così facendo, però, la candidata non si avvede di finire per pretendere che il Collegio (in violazione dell’art. 26 del R.D. n. 37/1934) sostituisca all’ordine di presentazione prefissato dalla Sottocommissione un ordine di presentazione giammai da questa stabilito e che sussiste, invece, solo quale mera illazione della candidata medesima.

Da ultimo, non è chi non veda come le censure dell’interessata siano prive di pregio anche su un piano meramente sostanziale. Invero, dal verbale del 12 giugno 2008 si evince che in detta data è stato reso pubblico l’elenco degli ammessi alla prova orale: pertanto, è dal 12 giugno 2008 che la candidata è stata – al pari degli altri – messa in grado di cominciare a prepararsi per la prova orale, godendo a tal fine di un notevole lasso di tempo (quasi sei mesi), verosimilmente sufficiente anche a sistemare le varie pendenze lavorative cui nel gravame si fa accenno. Come già detto, lo stesso termine di preavviso della data dell’interrogazione orale è stato abbastanza ampio (più di un mese, avendo l’interessata ricevuto la relativa comunicazione il 23 ottobre 2008) e, comunque, superiore a quello di venti giorni previsto in via generale per i concorsi a pubblici impieghi dal già citato art. 6 del d.P.R. n. 3/1957.

Ne dicende che nemmeno sotto i profili ora esaminati (e quindi prendendo per buona la ricostruzione del quadro normativo fornita dall’interessata), le doglianze formulate nel ricorso possono trovare accoglimento.

3. In definitiva, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto,.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III^, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano dal T.A.R. per la Lombardia, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009, con l’intervento dei signori magistrati:

Domenico Giordano Presidente

Pietro De Berardinis Giudice, estensore

Dario Simeoli Giudice

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *