Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
In diritto
Il ricorso è fondato.
Con l’unico, complesso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043, 2059, 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli artt. 18, 19, 20 e 21 D.lgs. 22/97; violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 311, 318 c.p.c.; violazione dell’art. 97 Cost. e conseguente falsa applicazione dei principi dell’azione amministrativa; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il motivo merita accoglimento.
Al di là ed a prescindere dalla configurabilità di una autonoma categoria di danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale (recentemente esclusa dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 26972/08, e motivo già di per sé assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso), circostanza decisiva appare ancora, nella specie, la assoluta carenza di prova in ordine al danno lamentata dall’odierna intimata, e ciononostante riconosciutole, in via equitativa, dal giudice di prossimità.
La disciplina dell’onere probatorio in tema di danno è, difatti, principio informatore della materia, e come tale non suscettibile di violazione da parte del giudice di pace, così come affermato, ancora, dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza dianzi citata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda risarcitoria va rigettata, in applicazione del disposto dell’art. 384 del codice di rito.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione nel merito della sentenza impugnata e rigetto della domanda.
Motivi di equità inducono alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio tra le parti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.