Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 22-06-2011, n. 25033 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – La sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta al presente ricorrente per la violazione dell’art. 600 quater ravvisata nel fatto di essere stato l’imputato trovato in possesso di materiale pedopornografico procurato per via telematica.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge nel fatto di avere, i giudici di merito, ravvisato gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 600 quater sebbene, sul piano materiale, si sia in presenza di solo una ventina di immagini e, comunque, lo stesso CTU s è limitato a sottolineare di avere rinvenuto detto materiale nel personal computer dell’imputato e che la maggior parte di esso era stato in precedenza cancellato. Nulla è stato chiarito in ordine alla eventualità di una acquisizione occasionale. Esistono, invece, numerose pronunzie di merito che hanno escluso il reato in assenza di attività diretta alla memorizzazione dei files. Ciò, in quanto la semplice circostanza che nel computer siano stati rinvenuti files temporanei con immagini pedo-pornogafiche non dimostra che le stesse siano anche state scaricate perchè i files temporanei vengono generati automaticamente dal sistema. Sul piano soggettivo, poi, si valorizza la nozione normativa che non richiede la semplice consapevolezza, bensì, la volontà diretta proprio alla acquisizione del materiale;

2) vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. In particolare, si fa notare che non ha senso parlare di "variegata attività illecita" al cospetto di solo una ventina circa di immagini;

3) violazione di legge nel negare la invocate sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

2.1. Il primo motivo è palesemente affetto dall’equivoco di fondo di ritenere che la verifica di questa S.C. sulla correttezza della motivazione si identifichi con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite ovvero con la possibilità di formulare un giudizio diverso da quello espresso dai giudici di merito sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova.

Il controllo della logicità della motivazione, invece, può essere esercitato dai giudici di legittimità sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato.

Pertanto, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso formulato con riferimento alla validità della motivazione il compito della Corte non è quello di accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove (propri del giudizio di merito) bensì quello (diverso) di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole delle logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, in ipotesi come quella in esame, non è nemmeno producente qualificare il vizio denunciato come violazione di legge quando, nella sostanza, ciò cui si tende è di ottenere una rivalutazione dei dati fattuali. Ed infatti il vizio della motivazione diviene violazione di legge solo nel caso in cui i giudici non abbiano giustificato affatto il loro operato e si registri, pertanto, una mancanza grafica della motivazione ovvero la presenza di una meramente apparente.

Tale non è il caso che occupa dove, invece, si constata che i giudici hanno ampiamente ed adeguatamente argomentato il proprio convincimento offrendo anche adeguata replica alle deduzioni difensive (che, peraltro, erano le medesime di quelle oggetto del presente motivo di ricorso).

Merita, pertanto di essere ricordato come i giudici siano partiti dalla considerazione che le stesse modalità di rinvenimento sono significative ai fini del giudizio di colpevolezza perchè il rintraccio e la identificazione dello Z. sono avvenuti "a seguito dell’individuazione di un indirizzo internet, attraverso il quale erano state offerte immagini pedo-pomografiche, giungendo ad identificare l’utenza intestata alla madre dell’odierno imputato, ed utilizzata dal prevenuto tramite il computer rinvenuto nella sua camera".

Per quel che attiene, poi, al profilo dedotto della acquisizione "casuale" e non volontaria di quelle immagini, la replica dei giudici di merito e chiara e significativa nel rifarsi a quanto accertato dal perito che "a specifica richiesta, ha precisato di aver reperito un archivio sul disco C del computer di cui era stata modificata l’estensione, rinominato in maniera da evitare la immediata riconoscibilità, criptato e protetto da password, elementi di fatto non contestati dalla difesa".

E’, dunque, perfettamente logica e coerente la conclusione della Corte secondo cui tali emergenze "dimostrano il consapevole immagazzinamento relativo almeno a questa parte delle foto".

Altrettanto importante risulta il dato – sottolineato dai giudici di merito – della non collaborazione dell’imputato. Si dice, infatti in sentenza che: "fuorviante, al fine di escludere la responsabilità, è l’argomentata assenza di disponibilità da parte del prevenuto del programma applicato dal perito, in quanto l’utilizzo del programma specifico si è reso necessario per la consultazione da parte del tecnico dell’archivio protetto da password che l’imputato non ha inteso fornire".

Non è quindi nè illogica nè ingiustificata la conclusione dei giudici secondo cui "la circostanza che tale sistema non fosse in suo possesso non esclude la sua accessibilità la cui conservazione è illecita, posto che, come già sottolineato, il suo accesso era garantito dall’uso della password conosciuta solo a lui".

Non priva di pregio è l’ulteriore considerazione dei giudici che l’accertata cancellazione dei files "impone di escludere la conservazione involontaria su files temporanei, conseguente alla mera visualizzazione delle immagini".

Infine, altro argomento decisivo della piena consapevolezza della condotta delittuosa contestata è la "segnalazione a terzi dei siti internet particolarmente interessanti al fine di acquisire le immagini".

Superfluo soggiungere che la pluralità di argomenti oggettivi – ancorati a dati processuali – e la logicità della loro "lettura" sono tali da recidere alla radice le reiterate doglianze difensive.

2.2. Ugualmente inammissibili sono le doglianze – di cui al secondo motivo – afferenti la mancata considerazione del programma di trattamento cui si starebbe sottoponendo l’imputato (come risulta anche dalla certificazione prodotta all’odierna udienza).

Premesso che del documento oggi depositato non si può tener conto perchè questa Corte di legittimità è deputata a verificare la esistenza e validità della risposta data dai giudici di merito sul punto (non certo ad esaminare profili fattuali) si osserva che, invece, quel documento avrebbe dovuto essere prodotto ai giudici di merito che, in difetto di qualsivoglia riscontro a quanto dedotto dalla difesa, giustamente hanno replicato "nulla risulta ad oggi quanto alla persistenza del trattamento ed alla sua efficacia". 2.3. Nessuna critica può, infine, muoversi alla decisione dei giudici di non riconoscere la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria visto che, a fronte di una istanza difensiva in tal senso, al giudice compete la facoltà (e non l’obbligo – la L. n. 689 del 1981, art. 58 dice che il giudice ha il potere discrezionale di decidere la pena sostitutiva più adatta in rei. all’art. 133 c.p.) di provvedere in tal senso. Orbene, nella specie, la richiesta è stata respinta sottolineando che "la natura del reato, nonchè la condotta tenuta, con l’incitamento alla diffusione d’uso del materiale illecito, impongono di non valutare adeguata alla gravità del fatto la pena pecuniaria, che sarebbe priva del necessario effetto preventivo".

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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