Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 22-06-2011, n. 25185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di G.T. ha presentato ricorso avverso la sentenza 12.7.2010 della corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza 26.10.07, con la quale la G. è stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 120 di multa, perchè ritenuta responsabile del reato ex art. 624 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, in danno di Ca.Ca..

Dagli atti acquisiti all’odierna udienza, risulta che, in data 23.2.2011, dinanzi al maresciallo Cu.Ri. della stazione dei Carabinieri di Messina, la Ca. ha rimesso la querela e che la C. ha poi accettato.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per questa causa con condanna della C. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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