T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 965 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, come da nota della Prefettura di Brescia depositata il 20 giugno 2011, il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di nulla osta al lavoro domestico a suo tempo richiesto ed ha altresì sottoscritto il contratto di lavoro;

– che pertanto la sua pretesa è stata soddisfatta ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.;

– che il ricorso, con il quale il ricorrente denunciava l’inesatto apprezzamento da parte dell’amministrazione del proprio requisito reddituale quale datore di lavoro, era in astratto fondato;

– che quindi le spese seguono la soccombenza virtuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione prima di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’amministrazione intimata a rifondere a E.S. le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500 oltre contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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