Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 23-06-2011, n. 25261 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 aprile 2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame, proposta da R.G. avverso il provvedimento del G.I.P. in sede in data 18 marzo 2010, con il quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato: – per il reato di cui al capi d) della rubrica: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 6 per aver costituito, assieme a numerosi altri soggetti giudicati a parte, un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti, con il ruolo di corriere di fiducia e di intermediario fra il promotore G.A. ed il sodale R.D., capo della cellula di Villa San Giovanni, incaricato di distribuire lo stupefacente nel territorio di tale ultima località, fino al suo arresto in flagranza, avvenuto il 14 settembre 2005, essendo stato rinvenuto in possesso di 53,25 grammi di cocaina;

– per il reato di cui al capo e) della rubrica; artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver illegittimamente acquistato, detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina e marijuana.

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, costituiti dall’informativa della Questura di Reggio Calabria dell’11 febbraio 2009; dagli esiti di intercettazioni telefoniche svolte sull’utenza a lui intestata, nonchè a carico delle altre utenze in uso ai numerosi coimputati, intercettazioni caratterizzate dall’uso di un linguaggio criptato ed allusivo, nonchè dall’utilizzo di espressioni del tutto convenzionali le quali, siccome decontestualizzate, erano da ritenere chiaramente riferite alle sostanze stupefacenti da essi poste in commercio.

Gli esiti di tali intercettazioni erano stati poi confermati dagli arresti in flagranza operati e dai rilevanti sequestri di sostanze stupefacenti tipo cocaina, effettuati dalla polizia giudiziaria; ed era stato sulla base di tali intercettazioni che la p.g. era pervenuta all’arresto dell’odierno indagato il 14 settembre 2005, siccome rinvenuto in possesso di grammi 56,25 di cocaina.

Il ruolo svolto dall’odierna indagato nell’associazione a delinquere ipotizzata era consistito nell’essere stato egli il corriere abituale, anche in considerazione della sua rassicurante condizione di totale incensuratezza, fra il fornitore G.A. ed il sodale R.D., abituale acquirente della sostanza stupefacente.

Il Tribunale ha poi specificamente descritto le più significative intercettazioni intervenute in un arco temporale ricompreso fra il maggio ed il settembre 2005, dalle quali era emerso con certezza il ruolo di corriere abituale svolto dall’indagato.

Il Tribunale ha dato atto che per l’episodio del 14 settembre 2005 l’indagato era già stato condannato con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 14 marzo 2006 dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, divenuta definitiva il 3 aprile 2006, con avvenuta espiazione della pena da parte dell’indagato; ed ha ritenuto che le condotte illecite ascritte all’indagato si erano sostanziate in una consapevole e volontaria prestazione d’opera, che andava oltre l’episodio per il quale egli era stato tratto in arresto in flagranza, avendo fatto riferimento al trasporto di stupefacente da lui prelevato dal G. e poi successivamente ceduto al R. il 22 agosto ed il 17 agosto del 2005; pertanto sussistevano a carico dell’indagato gravi indizi di reità in relazione alla contestazione associativa, potendosi ritenere che il ruolo di corriere abituale della droga da lui svolto avesse costituito il suo significativo e consapevole apporto al sodalizio criminoso ipotizzato.

Quanto poi agli indizi di colpevolezza, riferiti al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui contestato al capo e) della rubrica, il Tribunale ha ritenuto che le conversazioni telefoniche intercettate costituissero chiara prova delle cessioni di stupefacenti avvenute fra l’indagato, approvvigionatosi presso il G., ed il R..

Il Tribunale ha poi respinto l’istanza proposta dall’indagato, intese ad ottenere la retrodatazione della decorrenza del termine iniziale di carcerazione preventiva ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, sia perchè questione non connessa all’ordinanza cautelare impugnata, sia perchè, nella specie, tale retrodatazione era da escludere in quanto i fatti di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare in carcere avevano formato oggetto di una sentenza irrevocabile il 3 aprile 2006 e quindi ben prima dell’adozione della seconda ordinanza, qui impugnata, emessa il 18 marzo 2010. 3. Il Tribunale ha infine ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari tali da imporre l’applicazione nei confronti dell’indagato della misura custodiale in carcere, tenuto conto della presunzione fissata dall’art. 275 c.p.p., comma 3, così come novellato dal D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 1 convertito nella L. n. 23 del 2009 e della contestuale assenza di specifici elementi atti a vincere detta presunzione.

Non poteva valere in tal senso la circostanza che i fatti posti a base dell’impugnata ordinanza fossero cronologicamente antecedenti alla modifica legislativa anzidetta, trattandosi di disposizione processuale, che sfuggiva al divieto di applicazione retroattiva; del resto trattavasi di norme già in vigore al momento dell’emanazione dell’ordinanza custodiale impugnata.

Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento alla gravità delle condotte illecite ed ai collegamenti tenuti dall’indagato con soggetti abitualmente dediti al traffico di sostanze stupefacenti, tali da denotare un’attività delinquenziale la cui gravità non poteva ritenersi diminuita per effetto del tempo decorso dalla commissione di fatti, in assenza di elementi obiettivamente verificabili tali da comprovare un suo distacco dalle precedenti scelte criminali.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria R.G. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo:

a violazione art. 273 c.p.p., comma 2 e 649 c.p.p. in quanto egli era stato già giudicato e condannato per il medesimo episodio ascrittogli al capo e) della rubrica e per essere stato detto episodio l’unico argomento posto a sostegno dell’ipotesi associativa contestatagli al capo d) della rubrica.

La sua posizione era stata identica nei due casi ed era meramente apparente ed illogica la motivazione addotta dal Tribunale per sostenere che gli atti antecedenti e finalizzati alla consumazione dell’unico episodio di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui contestato potessero consentire una diversa contestazione, connotata dal requisito della novità, senza considerare che l’aver preso accordi precedenti col fornitore della sostanza stupefacente in vista dell’acquisto non mutava la qualificazione giuridica del reato ascrittogli, non potendosi ritenere punibili in modo autonomo le singole frazioni dell’unica condotta, riferibile all’unico reato di cessione di sostanza stupefacente, per il quale egli era stato già condannato in modo definitivo;

b) violazione di legge e motivazione carente e manifestamente illogica. in quanto il Tribunale del riesame si era limitato a recepire acriticamente quanto sostenuto dal G.I.P. nell’ordinanza impugnata, senza confutare le proprie argomentazioni difensive.

Il Tribunale, anzichè valutare in modo dettagliato il quadro indiziario riferito alla sua posizione, costituito solo da un paio di insignificanti intercettazioni telefoniche, il cui contenuto era stato da lui ampiamente chiarito nel corso dell’interrogatorio di garanzia, aveva legittimato l’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti sulla base di quadro indiziario generale riferito agli altri indagati.

Il Tribunale non aveva spiegato come avesse potuto ritenersi il suo ruolo di corriere all’interno della supposto sodalizio sulla base dell’unico reato fine a lui contestato e per il quale era già stato condannato, in assenza di rapporti di frequentazione e conoscenza con gli altri indagati, tranne R.D. ed in assenza di ulteriori contatti col fornitore della sostanza stupefacente, oltre all’unica cessione documentata; non era stato poi tenuto presente che egli era incensurato e non era stato mai coinvolto in altri procedimenti penali.

D’altra parte il reato contestatogli ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6) era più lieve rispetto quello di cui all’art. 73 del medesimo D.P.R., per il quale era stato già condannato, sì che, per il reato associativo contestatogli nella presente sede, egli avrebbe potuto beneficiare della disciplina della continuazione, nonchè dell’indulto.

Pertanto non sussistevano esigenze cautelari tali da imporre la misura della custodia inframuraria.

Motivi della decisione

1. Entrambi i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati.

2.Con essi il ricorrente ha lamentato l’insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad un’associazione criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti; lamenta in particolare che l’unico indizio di tale sua appartenenza sarebbe stato costituito da una violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la quale egli era stato arrestato in flagranza il 14 settembre 2005 ed aveva già subito una condanna definitiva.

3. E’ noto che l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso inteso al commercio di sostanze stupefacenti presuppone l’accertamento del ruolo dal medesimo svolto e delle modalità delle azioni da lui poste in essere, che devono essere tali da evidenziare la sussistenza di un vincolo e di un ruolo stabile e non meramente occasionale, svolto per un apprezzabile spazio di tempo (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822).

La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine allo stabile inserimento del ricorrente in un’associazione criminosa dedita allo spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina, tanto avendo desunto dalle numerose intercettazioni telefoniche disposte, la cui validità e consistenza peraltro il ricorrente neppure ha contestato; e da tali intercettazioni è emerso che il ricorrente ha agito essendo ben consapevole di far parte di un’associazione criminosa, certamente più articolata e complessa, la quale provvedeva a rifornirsi dello stupefacente tipo cocaina, che l’odierno ricorrente riceveva dal sodale G.A. e che a sua volta provvedeva a consegnare all’altro sodale R. D.; e tale suo ruolo di intermediario e di anello nella catena distributiva dello stupefacente gli è stata contestata come da lui svolta fino al settembre del 2005, epoca in cui il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di illecita detenzione di cocaina.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sussiste poi sul piano giuridico piena autonomia fra il reato associativo contestatogli ed il delitto di illecita detenzione di cocaina, per il quale il medesimo è stato già condannato in modo definitivo, atteso che detto ultimo episodio criminoso è stato solo uno dei reati fine, in vista dei quali l’associazione criminosa, della quale è stato ritenuto partecipe, è stata costituita, senza quindi esaurire il numero dei reati fine medesimi, atteso che le numerose e convergenti intercettazioni telefoniche disposte facevano fondatamente presumere che fossero intervenute altre illecite cessioni di sostanza stupefacente, con conseguente sussistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento al secondo reato, contestatogli al capo e) della rubrica.

4. Il motivo di ricorso sub b) è poi infondato anche nella parte in cui è stata ritenuta l’insussistenza a suo carico di esigenze cautelari, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti.

5. Il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile nella presente sede siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha fatto invero ampio riferimento alla gravità dei fatti contestati, certamente idonei a suscitare allarme sociale, anche per le modalità reiterate e sistematiche, con cui i fatti si sono svolti, nonchè al concreto ed attuale pericolo che il ricorrente potesse reiterare le condotte antigiuridiche contestategli, tenuto conto della professionalità da lui dimostrata nella perpetrazione delle condotte illecite (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4^, 8.6.07 n. 22500).

Il Tribunale ha altresì rilevato come l’art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare, è stato modificato, al comma 3, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38; e secondo tale ultima normativa, anche per il reato contestato all’odierno ricorrente sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti, prova quest’ultima non fornita dal ricorrente.

Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all’interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.

6. Va poi rilevato che la presunzione di cui sopra è applicabile anche alla specie in esame, nella quale i fatti contestati al ricorrente sono anteriori all’entrata in vigore della legge di modifica del citato art. 275 c.p.p., comma 3, trattandosi di norma processuale, come tale applicabile anche nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge anzidetta (cfr., in termini, Cass. Sez. 5^, n. 18093 del 24/03/2010 dep. 15/05/2010, imp. Ragi, Rv. 246957).

7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da R.G., con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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