Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’odierno ricorso, notificato il 7.4.2011 e depositato il successivo 20.4.2011, l’esponente ha chiesto al Tribunale di ordinare al Comune di Milano l’esibizione dei documenti in epigrafe specificati, già oggetto di apposita istanza di accesso agli atti depositata in Comune il 17.02.2011 PG 121476/2011, rimasta inevasa.
Con un unico motivo di ricorso si censura l’operato comunale per violazione di legge (artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; art. 1 della stessa legge) e per violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Nessuno si è costituito per l’intimata amministrazione che, d’altra parte, ha depositato in data 20.6.2011 atti relativi al riscontro da parte comunale di una diversa istanza di accesso, proveniente pur sempre dall’odierna ricorrente ma relativa ad atti diversi da quelli oggetto dell’istanza qui esaminata.
Alla Camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle allegazioni della società esponente, non possa essere messa in dubbio né la legittimazione all’accesso di cui alla istanza del 17.02.2011, come sopra specificata (cfr., a proposito della nozione di situazione "giuridicamente rilevante" di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 09 marzo 2011, n. 1492; Consiglio Stato, sez. IV, 03 agosto 2010, n. 5173; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010, n. 530) e, neppure, l’interesse al ricorso, tenuto conto della posizione di proprietaria e/o di utilizzatrice vantata dall’istante, in relazione ad immobili siti nelle immediate vicinanze di quelli a cui si riferiscono i documenti oggetto dell’accesso per cui è causa.
Su tale ultimo aspetto, non va sottaciuto come la ricorrente abbia motivato l’istanza di accesso facendo, altresì, riferimento al proprio interesse, in virtù della predetta "vicinitas", a controllare la correttezza delle autorizzazioni edilizie rilasciate alla soc. controinteressata (per la trasformazione dell’autorimessa sita in Via Pellini n.5, sottostante gli immobili su cui insiste il diritto di proprietà e/o di godimento della ricorrente), onde potere valutare l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del potere repressivo e sanzionatorio da parte dell’autorità comunale, in relazione ad eventuali abusi edilizi.
In tali evenienze, tenuto conto che il Comune non ha ad oggi evaso la suestesa istanza di accesso del 17.02.2011, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto.
Per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Milano, ai sensi dell’art. 116, co. IV° c.p.a., di esibire i documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti PG n. 121476/2011 del 17.02.2011, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, nella misura di cui al dispositivo. Spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ordinando al Comune di Milano di esibire i documenti richiesti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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