Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis – Presidente f.f., relatore
Riccardo Savoia – Consigliere
Marco Morgantini – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2566/2004 proposto da Medicasa Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vaiano, Diego Vaiano e Rosalia Jevolella, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, San Marco 4325,
contro
l’Azienda sanitaria U.l.s.s. 22 Bussolengo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Conti, Andrea Leoni e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo 3080/l
e nei confronti
di Azalea Cooperativa Sociale a r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria della Associazione temporanea d’imprese costituita tra la stessa e Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio Soc. Coop. a r.l., Coop. Sociale Filo Continuo a r.l. e Cooperativa Sociale di Solidarietà I Piosi a r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfiero Farinea, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo 55/a,
per l’annullamento
della nota del Direttore generale della U.l.s.s. n. 22 in data 28.7.2004 prot. n. 41954, con la quale si comunica alla ricorrente che la stessa “alla data del 31.7.2004 cessa il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata”; delle delibere dello stesso Direttore generale in data 27.4.2004 n. 421 ed in data 23.3.2004 n. 278; in parte qua del capitolato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata; dei verbali di gara;; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione dell’Azienda sanitaria U.l.s.s. 22 Bussolengo e dell’Associazione temporanea di imprese controinteressata;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
considerato
che in data 27 febbraio 2009 è stata depositata in causa dai difensori della parte ricorrente una nota con la quale si dichiara che nelle more del giudizio, l’Associazione temporanea di imprese controinteressata, ha ormai erogato il servizio oggetto del presente gravame e che la parte ricorrente non ha più interesse, stante il tempo trascorso, alla decisione del ricorso;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto equo compensare le spese di giudizio tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.
Il Presidente f.f., estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2566/04
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it