Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rileva:
1. – Con ordinanza, deliberata il 24 novembre 2010 e depositata il 25 novembre 2010, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 6 giugno 2007 (irrevocabile dal 5 ottobre 2007), avanzata dal condannato J.H., motivando: il decreto di citazione è stato notificato in mani del difensore di fiducia, domiciliatario di H.; nulla rileva la successiva rinuncia al mandato da parte del professionista "per causa imputabili allo stesso ricorrentè; trova applicazione il principio di diritto secondo il quale il condannato non ha diritto alla restituzione nel termine, se l’estratto contumaciale è stato notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gianfranco Pagano, mediante atto s.d. depositato il 17 dicembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione, deducendo: non è pertinente il riferimento alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto è la notificazione dell’estratto contumaciale che assume rilievo;
l’interruzione del rapporto professionale non consente di supporre che il difensore possa informato il ricorrente della condanna.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 marzo 2011, rileva: la dismissione del mandato fiduciario da parte del difensore la contraddice la supposizione che il condannato abbia avuto conoscenza, tramite il professionista, della sentenza; la regolare notificazione del decreto di citazione non comporta la ritualità della notificazione dell’estratto contumaciale.
4. – Il ricorso è fondato.
La ordinanza è manifestamente illogica per la evidente carenza di connessione tra la premessa (la notifica nelle mani del difensore di fiducia, domiciliatario, del decreto di citazione a giudizio) e la conclusione della (supposta) conoscenza della condanna, intervenuta dopo la cessazione del rapporto professionale (v. Sez. 6, 2 dicembre 2009, n. 66/2010, Condello, massima n. 245343).
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.
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