Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 3931 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania – Napoli, la soc. C. sas contestava la fissazione del tetto di spesa per l’anno 2002, e per l’effetto impugnava sia il provvedimento che tale importo concretamente determinava, che il presupposto atto generale di determinazione del piano annuale dei volumi della prestazione in regime di accreditamento provvisorio e dei correlati limiti di spesa per gli anni 2001 e 2002.

L’adito Tribunale con sentenza n. 2208/2007 accoglieva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza la Regione Campania interponeva appello a questo Consiglio, che la Sezione accoglieva con decisione n. 1261/2010.

Avverso la predetta decisione la società C. ha quindi proposto l’odierno ricorso, chiedendone la revocazione.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.

Le parti hanno affidato ad apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.

All’udienza del 29 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

2 Chiede la ricorrente la revocazione della richiamata decisione della Sezione in quanto, a suo dire, assunta sull’erronea supposizione dell’esistenza:

a) "di accordi ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92, preliminari alla determinazione del tetto di spesa per l’anno 2002";

b) "di una predefinizione del volume annuale massimo delle prestazioni erogabili, concordata con le associazioni di categoria, così come delle regressioni tariffarie e delle modalità per i compensi per i volumi eventualmente eccedenti quelli concordati";

c) "di un fatto decisivo, positivamente accertato dagli atti, quale la mancata impugnativa dell’atto deliberativo n. 6216/01";

d) "di precedenti in termini resi dal medesimo Supremo Consesso Amministrativo, di segno totalmente opposto a quello cui approda la V sezione con la decisione" in esame.

3 I rilievi sono infondati.

Ed invero, in relazione a quanto dedotto nelle lettere a) e b) sopra richiamate, va osservato come nell’appello proposto dalla Regione Campania la questione della intesa con le OO.SS. non formasse specifico motivo di gravame, poiché il TAR in prime cure aveva assorbito la relativa censura e per conseguenza un eventuale motivo di ricorso sul punto sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse.

Pertanto, il Collegio giudicante non ha affatto supposto l’esistenza delle intese con le OO.SS. per giungere alla pronuncia in esame, in quanto tali intese non solo non avevano formato oggetto della decisione di primo grado, ma nemmeno del ricorso in appello proposto dalla Regione Campania.

Riprova ne è, del resto, il fatto che nella decisione in esame il richiamo agli accordi de quibus viene fatto, in via preliminare e generale, in un contesto descrittivo del modello procedimentale, come delineato dalle norme e dai successivi provvedimenti regionali, e non già argomentativo della decisione rispetto alla questione specifica in parola.

In relazione, poi, al rilievo di cui alla lettera c), il richiamo al fatto che "né la società C. sas né l’Azienda Sanitaria Locale NA 1 risultano aver preso parte ai giudizi" per l’annullamento della delibera regionale, è circostanza riferita ai precedenti giudizi innanzi al Cd.S. conclusi con le decisioni nn. 2296 e 2309 del 22 aprile 2004, e non già al giudizio di primo grado promosso dalla Soc. C. con ricorso notificato alla Regione Campania e alla ASL NA 1 il 14/11/2002.

Infatti il Collegio giudicante specifica al riguardo che "parte appellata a suo tempo non ne ha promosso l’impugnativa", con ciò chiarendo che la mancata impugnativa non è riferita al giudizio promosso col ricorso del 14/11/2002 ma ad un periodo anteriore corrispondente a quello di instaurazione dei precedenti giudizi innanzi al TAR dai quali sono discese le richiamate sentenze di questo Consiglio di Stato Riprova ne è, del resto, la circostanza che a pagg. 2 – 3 della sentenza viene precisato, in punto di fatto,che la soc. C."con ricorso giurisdizionale……chiese al Tribunale Amministrativo regionale per la Campania l’annullamento del citato provvedimento, nonché nei limiti dell’occorrenza della delibera della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001, deducendone l’illegittimità alla stregua di nove articolati motivi di censura".

Il rilievo di cui alla lettera d), infine, è palesemente inconducente, atteso che non ricorre il presupposto, richiesto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., del contrasto con altra sentenza "avente fra le parti autorità di cosa giudicata", essendo pacifico che il precedente invocato dal ricorrente riguarda una controversia tra l’appellata e altro soggetto.

4 Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese Compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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