Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.M. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 337 c.p., per avere usato violenza e minaccia nei confronti dei vigili urbani L.R.B. e S.R., impedendo loro di elevare a suo carico una contravvenzione al codice della strada.
Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente reitera l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) in riferimento alla designazione del nuovo difensore nella persona dell’avv. Vincenzo Iofrida, fatta inserire nella rinuncia a comparire in udienza, rilasciata alla polizia penitenziaria, trovandosi in stato di detenzione in carcere, e censura i giudici del gravame che avevano ritenuto tale designazione atto meramente informale, senza alcuna rilevanza nel processo in corso.
Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del compendio probatorio, contestando il travisamento del fatto e della prova, testualmente rilevabile, operato dai giudici del merito, i quali avevano fondato l’affermazione della colpevolezza unicamente sulle deposizioni accusatorie rese dai verbalizzanti in contrasto tra loro e con quella rese dall’unico teste terzo N.A., senza tener conto della arbitrarietà dell’atto da parte del pubblico ufficiale, che l’aveva minacciato con l’arma di ordinanza.
Con la memoria depositata in data 30/5/2011 il difensore insiste nell’annullamento della decisione, in particolare invocando la violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento alla censura di cui al primo motivo del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
La prima censura è manifestamente infondata e su di essa ha già risposto il giudice del gravame, quando ha evidenziato che il nuovo difensore, avv. Vincenzo Iofrida, designato dall’imputato detenuto nell’atto di rinuncia a comparire all’udienza dibattimentale, non era comparso all’udienza fissata del 22/9/2008, nella quale l’imputato fu assistito dal precedente difensore fiduciario avv. Pierfrancesco Buttafuoco, non revocato, comparendo invece all’udienza del 28/4/2009 e assumendo la difesa dell’imputato senza nulla eccepire in ordine alle precedenti udienze nelle quali non era comparso, di guisa che non è configurabile alcuna violazione delle garanzie difensive di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Le censure proposte con il secondo motivo esulano dal catalogo dei casi di ricorso previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del cit. art. 606, comma 3, volte, come esse appaiono, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in sede di scrutinio di legittimità.
Nel caso in esame i giudici del gravame hanno dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato di resistenza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, che rendevano attendibile le deposizioni dei vigili urbani, parti offese, e conducevano alla esclusione dell’invocata scriminante dell’atto arbitrario, e non mancando di esaminare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame, le stesse riversate poi nel ricorso, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità, tenuto anche conto che il ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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