Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 24-06-2011, n. 25378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis per avere omesso di versare alla Cassa delle Ammende nel termine di legge la somma di Euro 200,00 a titolo di cauzione, quale persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s..

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. avvenuta nelle mani del difensore di ufficio, nonostante che al momento della notifica di detto atto ad opera della polizia giudiziaria all’uopo delegata, l’imputato avesse proceduto alla nomina del difensore di fiducia.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, sulla quale ha già risposto il giudice del gravame, correttamente uniformandosi al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel caso di nomina di difensore di fiducia in sostituzione del precedente difensore di ufficio, successivamente al deposito dell’atto da notificare e anteriormente alla notifica dello stesso, la circostanza che l’atto venga notificato all’originario difensore, anzichè al nuovo, non è causa di nullità della notifica, regolarmente eseguita sulla base degli elementi di riferimento esistenti al momento del deposito dell’atto, e senza che possano avere rilievo le successive variazioni, intervenute nella fase di esecuzione della notifica dell’atto medesimo (Cass. Sez. 3^ 25/9-17/10/07 n. 38268 Rv. 237946;

Sez. 4^ 4/10-1/12/04 n. 46544 Rv. 230282).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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