Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 24-06-2011, n. 25372 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.F. propone ricorso avverso la sentenza del 3/12/2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha confermato la condanna infittagli in primo grado, per il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4.

Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce erronea applicazione della legge penale, e difetto di motivazione della sentenza, ove si era ritenuto di desumere la responsabilità dell’imputato dall’omesso pagamento della cauzione e dalla sua mancata allegazione dell’impossibilità di provvedervi, richiamando in senso contrario i principi fissati dalla Consulta in relazione al reato in esame, sulla base dei quali si è ritenuta la necessità di accertare il dolo dell’inadempimento per giungere all’affermazione di responsabilità.

Tale accertamento va condotto seguendo le regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova, disattese nella specie, poichè si è attribuita illegittimamente all’interessato l’onere di provare la sua incapacità economica, per esonerarlo da responsabilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Il rilievo in diritto richiamato nell’atto introduttivo del presente giudizio foca lizza una parte della motivazione della pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. sentenza n. 218 del 1998), ove è stato escluso che la congruità della somma fissata dal giudice della prevenzione possa essere stabilita in maniera non più discutibile, stabilendo che si debba tenere conto della insopprimibile variabilità delle condizioni umane e personali, e conseguentemente, che per giungere all’affermazione di responsabilità in caso di inadempimento a tale obbligo si debba accertare che l’omesso pagamento sia collegabile quanto meno a colpa, non potendosi riconoscere la responsabilità da reato a titolo oggettivo.

Dall’applicazione di tale principio non discende un obbligo di accertamento specifico nel corso del procedimento di merito, posto che la determinazione di congruità della cauzione è svolta in contraddittorio nell’ambito del procedimento di prevenzione, ma solo il dovere del giudice del merito, in presenza di allegazioni probatorie sul punto offerte dalla difesa, di acquisire tali elementi, non fondando il rigetto della richiesta sulla pretesa immutabilità del dato della capacità economica, per come in precedenza determinato.

Nella specie l’eccezione è stata inutilmente evocata in quanto la difesa non risulta aver articolato alcun mezzo di prova idoneo a corroborare la verificazione di elementi di fatto sopraggiunti che rendevano il versamento della cauzione inadeguato alle possibilità del richiedente all’atto della scadenza del termine di pagamento, limitandosi nel ricorso a prospettare un onere probatorio dell’accusa che, in ragione del pregresso accertamento nel giudizio di prevenzione, conclusosi con provvedimento esecutivo senza contestazioni sul punto della congruità della cauzione rispetto alle possibilità economiche dell’interessato, è insussistente; la violazione di legge posta a fondamento del ricorso è argomentata prescindendo del tutto dalla compiuta motivazione offerta dal giudice di appello in argomento, e si limita reiterare le medesime eccezioni già proposte nel grado di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, circostanza che comporta l’inammissibilità del ricorso.

2. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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