CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 15 marzo 2010, n.6225 ONORARI DI AVVOCATO: L’IMPUGNAZIONE È ‘PER SALTUM’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 323 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonché vizio di omessa o insufficiente motivazione.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità dell’appello – per essere il provvedimento impugnato ricorribile per cassazione – sulla base di un presupposto errato, e cioè che non sarebbero stati contestati né il rapporto di clientela né la natura giudiziale del compenso richiesto dal professionista, ma solo la misura di tale compenso.

Al contrario, il ricorrente rileva che, con la propria opposizione, non aveva posto in discussione unicamente il quantum debeatur, ma aveva contestato un’errata condotta professionale, cosi introducendo nel giudizio un nuovo tema di indagine e ampliando il thema decidendum, con conseguente appellabilità della sentenza impugnata (che derivava dal fatto che anche il giudice di primo grado aveva allargato il tema di indagine affrontando la questione della responsabilità del T.).

Il primo motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui «in tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo (ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l’appello). Né sussistono, nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo al fatto che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della citata legge n. 794 del 1942, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell’ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito – peraltro non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa -, assicura comunque il valido esercizio di tale diritto attraverso la esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.» (Cass., n. 10190 del 2000; Cass., 6809 del 2002; Cass., n. 16843 del 2005).

La Corte d’appello si è attenuta a tale principio, giacché ha rilevato che l’opponente non ha posto in discussione, nell’originario atto di opposizione, il preesistente rapporto professionale o l’effettività delle prestazioni, essendosi egli limitato a dedurre l’incongruità dell’onorario, che a suo giudizio sarebbe stato orientato verso i massimi della tariffa professionale, nonostante l’esito negativo della causa. La Corte ha quindi ritenuto che il giudizio di opposizione rientrasse pienamente nell’ambito dell’art. 30 della legge n. 794 del 1942 e che il provvedimento adottato dal Tribunale, pur avendo veste formale di sentenza, aveva in realtà natura di ordinanza non impugnabile e quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

L’assunto del ricorrente, secondo cui la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere che il Tribunale aveva risolto anche una questione che involgeva profili di responsabilità professionale, non può trovare accoglimento, dal momento che, secondo quanto riferito nella sentenza impugnata, l’asserito esito negativo della controversia nella quale egli era stato assistito dal creditore opposto era stato dedotto al fine di affermare la incongruità dell’onorario richiesto dal professionista. A fronte di una cosi specifica indicazione contenuta nella sentenza impugnata era dunque onere del ricorrente riprodurre il testo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, onde consentire al Collegio di valutare se il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avessero travisato la portata delle censure proposte con l’atto di opposizione. A tanto il ricorrente non ha provveduto, sicché il motivo in esame non può trovare accoglimento.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «omesso esame di punto decisivo. In via devolutiva: violazione errata e falsa applicazione di legge. In particolare degli artt. 1218, 1223, 1710, 2230 c.c. e 1176 e/o 2236 c.c.; 42 e 91 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, avendo ritenuto inammissibile l’appello, non ha esaminato il merito della questione che era stata posta al giudice di primo grado e che questi aveva risolto in modo errato.

Il motivo è inammissibile, in quanto presuppone che una questione quale quella che il ricorrente assume non essere stata valutata dalla Corte d’appello fosse stata effettivamente proposta con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; il che, per quanto osservato esaminando il motivo precedente, deve escludersi, e comunque non può ritenersi provato, che sia avvenuto.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «superficialità illogicità manifesta: identica motivazione in decisioni tra le stesse parti, adottate in pari data in controversie con diverso presupposto».

Il ricorrente censura il fatto che la Corte d’appello abbia deciso in modo identico tre cause pendenti tra le medesime parti pur se queste ponevano questioni differenti.

Anche tale motivo è inammissibile, essendo del tutto generiche le censure proposte, non avendo il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, riprodotto le indicate decisioni ed essendo quindi, già per questa sola ragione, preclusa la possibilità di effettuare le sollecitate comparazioni onde affermare l’esistenza di un vizio di motivazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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