Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 26/02/2010, la Corte di Appello di Perugia – pur riducendo la pena – confermava la sentenza pronunciata in data 4/12/2008 con la quale il g.u.p. del Tribunale della medesima città aveva ritenuto P.M., I.R. e PO.An. responsabili dei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni di M.M., M.C., T.D. e B.G..
2. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. PO. ha dedotto i seguenti motivi:
2.1.1. Violazione dell’art. 605 c.p. per avere la Corte erroneamente ritenuto che la privazione della libertà delle parti offese integrasse gli estremi del reato di sequestro di persona, laddove, invece, la limitazione della libertà di movimento si era protratta per il tempo necessario al compimento della rapina poichè le vittime riuscirono a liberarsi o ad essere liberate immediatamente dopo che i rapinatori si erano allontanati con la refurtiva.
2.1.2. trattamento sanzionatorio: il ricorrente si duole della motivazione della Corte, ritenuta illogica e contraddittoria, in ordine:
a) alla congruità della pena; b) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) all’erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 99 c.p..
2.2. I. ha dedotto carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per essere la pena eccessiva tenuto conto del ruolo defilato che egli aveva avuto nella rapina e della sua personalità e condotta successiva al fatto.
2.3. P. ha dedotto i seguenti motivi:
2.3.1. violazione dell’art. 112 c.p., comma 1, N. 2 per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante laddove il riconosciuto ruolo di "ideatore" o "coideatore" della rapina non risultava tipizzato dalla suddetta norma che sanziona il ruolo di organizzatore e promotore, concetti diversi da quello del semplice ideatore;
2.3.2. Violazione dell’art. 605 c.p.: il ricorrente deduce la stessa doglianza del Po., sostenendo che, a tutto concedere, comunque, avrebbe dovuto essere prosciolto dal suddetto reato nei confronti della T. non avendo la medesima subito alcuna restrizione autonomamente rilevante;
2.3.3. violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte motivato, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in modo illogico, non avendo attribuito alcuna rilevanza alla incensuratezza ed al suo ruolo di mero ausiliare dei concorrenti.
Motivi della decisione
3. PO.:
3.1. violazione dell’art. 605 c.p.: in punto di fatto, la Corte ha rilevato che "fu il B.G. a riuscire a liberarsi per primo, alcuni minuti dopo che i rapinatori si erano allontanati, mentre la T. non fu segregata come gli altri, in quanto sofferente di claustrofobia, ma non ve ne era alcun bisogno, in quanto fu trovata da B. in preda al panico e ad una crisi di pianto, capace solo di indicare all’uomo la stanza dove erano stati rinchiusi la M., il padre ed il nonno della stessa, per liberare i quali il B. fu costretto a sfondare la porta".
Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale, la Corte territoriale ha concluso che gli imputati si erano resi responsabili anche del reato di sequestro di persona atteso che la privazione della libertà non aveva avuto una durata limitata al tempo strettamente necessario per il compimento della rapina, essendosi protratta anche dopo al rapina. Il ricorrente Po. (nonchè il P.) sostengono che la Corte avrebbe travisato i fatti perchè la T. non era stata affatto privata della libertà e che tutti gli altri erano stati liberati subito dopo la rapina atteso che nulla provava che l’intervallo di "qualche minuto" fosse "decisamente superiore" al tempo necessario alla consumazione del reato.
In punto di diritto va ribadito il costante principio secondo il quale il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 2 solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (ex plurimis Cass. 24837/2009 Rv. 244339). In particolare, questa Corte ha chiarito che nella violenza integratrice del delitto di rapina non si può far rientrare la privazione della libertà personale della vittima attuata dai rapinatori dopo l’impossessamento violento e non al fine dello stesso, bensì per potersi allontanare dal posto più agevolmente, giacchè tale condotta dei rapinatori integra un autonomo delitto di sequestro di persona, aggravato dal nesso teleologico: Cass. 5122/1985 Rv. 169402. Nel caso di specie, è indiscusso che alcune delle parti offese furono rinchiuse in una stanza tant’è che il B. (che era riuscito a liberarsi per primo) fu costretto a sfondare la porta.
E’ del tutto evidente, quindi, che, al di là della mera contabilità temporale in cui i ricorrenti si avventurano adducendo elementi di fatto il cui esame è precluso in questa sede, ciò che rileva è la circostanza che gli imputati privarono della libertà personale le parti offese non solo al solo fine di commettere la rapina ma anche per garantirsi la fuga ed impedire che le parti offese dessero subito l’allarme: tanto basta per ritenere integrato anche l’autonomo reato di sequestro di persona proprio perchè la privazione della libertà, nella fattispecie, si protrasse per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato di rapina.
Fondata deve, invece, ritenersi la doglianza in ordine al sequestro della T..
Invero, nonostante la questione fosse stata dedotta con uno specifico motivo di gravame sia dal P. (pag. 2 dell’appello), sia dal Po. (pag. 7 dell’appello), la Corte ha respinto la censura con una motivazione del tutto contraria allo stesso elemento fattuale da essa stessa evidenziato. Si legge infatti, nella motivazione che "(…) la T. non fu segregata come gli altri, in quanto sofferente di claustrofobia (…)": di conseguenza, non avendo la Corte evidenziato altri elementi fattuali dai quali desumersi che anche la T. fu privata della libertà personale (nè se ne evincono dalla sentenza di primo grado), la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio, dovendosi estendere la pronuncia anche a favore dell’ I. ex art. 587 c.p.p. Peraltro, dovendo essere effettuata nuovamente la rideterminazione della pena in ordine alla continuazione per il reato di sequestro di persona (previa eliminazione della pena che la Corte riterrà di giustizia per la T.), gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Firenze.
3.2. trattamento sanzionatorio: la doglianza, sotto tutti e tre i dedotti profili è infondata in quanto la Corte territoriale, dopo averla presa in esame, l’ha disattesa con motivazione ampia, congrua ed adeguata agli evidenziati elementi di fatto, sicchè la medesima deve ritenersi non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
4. I.:
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha scritto: "ne può accedersi alla richiesta di un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, trattandosi di pluripregiudicato, tratto in arresto, dopo i fatti in questione, per un tentativo di rapina commesso in (OMISSIS) ed il cui percorso di reinserimento sociale risulta tutto da dimostrare".
La censura, alla stregua della suddetta motivazione, deve, quindi, ritenersi generica ed aspecifica atteso che la Corte, facendo leva su un ben preciso elemento fattuale (arresto dopo i fatti per cui è processo per un tentativo di rapina), ha correttamente ed incensurabilmente ritenuto che il "percorso di reinserimento sociale risulta tutto da dimostrare". 5. P.:
5.1. violazione dell’art. 112 c.p., comma 1, n. 2: la censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata in quanto frutto di un evidente sofisma basato sulla terminologia adoperata.
Infatti, basta leggere il capo d’imputazione, nonchè la stessa motivazione della sentenza, per avvedersi che l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2 è stata ritenuta proprio perchè il P. è stato considerato (insieme al To. giudicato separatamente), sulla base di precisi riscontri di natura fattuale (cfr pag. 18-19), al di là della terminologia usata (peraltro nel capo d’imputazione il P. viene qualificato come "istigatore, ideatore ed organizzatore del reato"), come il vero ideatore ed organizzatore del reato.
5.2. violazione dell’art. 605 c.p.: vale, in proposito, quanto detto a proposito dello stesso motivo dedotto dal Po..
5.3. violazione dell’art. 62 bis c.p.: la doglianza è manifestamente infondata atteso che la Corte ha ampiamente chiarito e spiegato le ragioni per le quali l’imputato non era meritevole delle attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P. M., Po.An. e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di I.R., limitatamente al sequestro di persona nei confronti di T.D. perchè il fatto non sussiste rigetta i ricorsi nel resto e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena in ordine alla continuazione per il reato di sequestro di persona di cui al capo B) d’imputazione.
Dichiara irrevocabile la condanna per i residui reati.
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