Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 24-06-2011, n. 25337 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.I.E.:

Impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 11.02.2010 che aveva confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Benevento, con la quale il C. era stato riconosciuto colpevole di concorso con Ch.Ge.

(giudicato separatamente) nel delitto di tentata estorsione nonchè incendio, danneggiamento e lesioni (artt. 110, 56, 629, 81cpv., 423, 635 e 582 c.p.) perchè mediante violenza e minaccia , agendo uniti o separatamente in diverse circostanze , ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad estorcere Euro 5.000 in danno di R.F.; fatti commessi sino al (OMISSIS), nella quale data gli imputati incendiavano il deposito di paglia di G. P., congiunto della R.; -al termine del giudizio i predetti venivano condannati alla pena di mesi 14 di reclusione ed Euro 400 di multa, oltre le spese processuali e il risarcimento del danno in favore della parte lesa;

nei motivi del ricorso per cassazione proposti dal Difensore del C. si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

-il ricorrente censura la decisione impugnata di omessa ed illogica motivazione: 1)-per avere confermato la sentenza di primo grado senza prendere in considerazione i motivi di impugnazione che facevano specifico riferimento: -all’assenza dell’elemento psicologico del delitto di estorsione, -al mancato accertamento della circostanza che il C. aveva agito da solo e non in compagnia del Ch., -alla scelta di definire il giudizio con il rito abbreviato; 2)-per avere ritenuto raggiunta la prova della partecipazione del C. a.s.s.d.d.d.p.o.e.d.

r.f.o.d.m.,.e.r.

i.d.r.;.3.a.o.d.c.c. n.s.s.v.n.e.a.d.

p.r.a.c.a.b.d.r.d.d.d.

Ce. vi era un pregresso credito vantato nei confronti della famiglia G.; 4)-per avere comminato una pena eccessiva;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che lo stesso ricorrente C. aveva ammesso di avere effettuato le richieste di denaro;

– che tale circostanza, unitamente agli altri elementi raccolti, quali l’individuazione fotografica, le dichiarazioni di Ch.

G., il riconoscimento della sua voce nel corso della telefonata estorsiva, erano confermativi della versione dei fatti fornita dalle parti lese;

si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Tali principi evidenziano altresì l’infondatezza della censura relativa all’omessa motivazione sui motivi di appello, atteso che il ricorrente deduce in questa sede di legittimità la mancanza di motivazione, da parte della Corte territoriale, sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di estorsione con motivi del tutto generici, limitandosi ad evidenziare l’assenza di motivazione sulle circostanze : -che egli era da solo o in compagnia allorchè di recava presso la macelleria dei querelanti, -che egli aveva scelto di definire il giudizio con il rito abbreviato , ma omette ogni specificazione in ordine alla rilevanza di tali censure rispetto al tenore complessivo della motivazione impugnata che, per converso, risulta congrua ed esaustiva.

Infatti, riguardo all’inquadramento della fattispecie nell’ambito del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la sentenza censurata ha osservato , conformemente alla giurisprudenza anche di questa sezione (Cassazione penale, sez. 2, 02/12/2009, n. 49564), che integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto all’esercizio del preteso diritto;

in maniera congrua e pertinente, la Corte di appello richiama l’episodio dell’incendio al deposito di paglia, del tutto sproporzionato per la sua intrinseca violenza rispetto al preteso diritto.

Parimenti infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali del prevenuto.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale , sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290).

Le altre censure restano assorbite dalla presente motivazione.

Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti in punto di diritto, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;

ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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