Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso dell’odierno appellato è stato annullato il provvedimento direttoriale dell’Università degli Studi di Catania in data 31 luglio 2001, n. 17401/8, con il quale era stata respinta la domanda dell’originario ricorrente volta ad ottenere il pagamento della maggiorazione del 40% sulla quota d’indennità integrativa speciale (i.i.s.), pari a Lire 1.081.000 annue lorde, conglobata in virtù di legge nel livello stipendiale in godimento con decorrenza 1 gennaio 1989.
Conseguentemente, è stato accertato il diritto del prof. Po., docente universitario a tempo pieno, a percepire, con gli accessori di legge ma comunque nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dall’Amministrazione, la detta maggiorazione, prevista appunto per lo stipendio dei docenti universitari a tempo pieno rispetto a quello dei docenti a tempo definito, anche sulla quota di i.i.s. che il D.L. n. 413/1989, convertito in L. n. 37/90, ha conglobato nello stipendio.
Il T.A.R. di Catania è giunto a detta conclusione prendendo spunto dai propri precedenti, e quindi rilevando che la maggiorazione stipendiale, introdotta con il chiaro fine di incentivare la scelta del regime del tempo pieno, trovava applicazione con riferimento al trattamento stipendiale complessivamente considerato, e doveva, pertanto, essere calcolata su tutte le voci costitutive dello stipendio dei docenti a tempo pieno, al fine di mantenere inalterato il rapporto di proporzione voluto dal legislatore tra i trattamenti stipendiali previsti per le diverse categorie di docenti.
Diversamente opinando sarebbe stata introdotta un’inaccettabile sperequazione a svantaggio dei docenti a tempo pieno.
2. L’Amministrazione dell’istruzione e dell’università, unitamente all’Università degli Studi di Catania, ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando la manifesta erroneità ed illogicità dell’interpretazione propalata dai primi Giudici nonché, non da ultimo, la mancata considerazione delle decisive sopravvenienze normative (con riguardo, in particolare, all’art. 23, comma 2, della legge n. 448 del 2001, norma interpretativa chiara e puntuale conferente alla materia), a conferma, in definitiva, della legittimità delle determinazioni adottate dall’Amministrazione.
3. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione
1. L’appello merita accoglimento.
Le due visioni in campo che si fronteggiano possono essere così riassunte.
L’opzione sposata dal T.A.R. vuole che la quota di indennità integrativa speciale in questione, una volta conglobata nella retribuzione, perda l’originaria natura di emolumento aggiuntivo al trattamento stipendiale e ne divenga parte integrante, assoggettandosi perciò alla maggiorazione del 40% prevista dall’art. 36, comma 6, del D.P.R. n. 382 del 1980, a favore dei docenti universitari che avevano optato per il tempo pieno.
L’impianto deduttivo delle Amministrazioni reclamanti vede, invece, la c.d. conglobazione nello stipendio della somma di Lire 1.081.000 lorde annue, corrispondenti – come accennato – a una quota dell’indennità integrativa speciale, non come un aumento di stipendio, ma come la corresponsione di una sorta di assegno ad personam di natura perequativa, tendente ad eliminare gli effetti dannosi dell’eliminazione dell’i.i.s. medesima. La somma conglobata non ha, dunque, natura stipendiale e non ha senso commisurare la differenza stipendiale tra professori a tempo pieno e professori a tempo determinato anche con riguardo a tale maggiorazione. La norma denota, invece, la chiara intenzione di attribuire la stessa somma a tutti i dipendenti, in modo da compensare l’identica somma che viene sottratta dall’i.i.s., dovendo risultare economicamente neutra l’operazione di cui all’art. 15 D.P.R. n. 494/87 (esteso appunto ai docenti universitari dalla legge n. 37 del 1990).
A sostegno delle ragioni delle Amministrazioni appellanti soccorrono, in effetti, sia la disposizione interpretativa contenuta nel menzionato art. 23 della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), sia l’orientamento giurisprudenziale nel frattempo maturato in virtù di numerose pronunzie del Giudice amministrativo d’appello.
2. L’anzidetta disposizione di legge, finalizzata evidentemente al contenimento delle spese del personale pubblico, così recita: "L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 Euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".
La disposizione interpretativa di che trattasi dimostra, dunque, che il legislatore era ben consapevole del fatto che dall’inglobamento della quota di i.i.s. nello stipendio iniziale (con relativa contestuale riduzione di pari importo della medesima indennità) delle categorie di personale indicate dal D.L. n. 413/89, convertito dalla L. n. 37/90, sarebbe derivata una conseguente modifica di tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi dei docenti e ricercatori universitari, "anche in relazione al regime di impegno".
3. Il legislatore, come chiarito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto, dunque, prioritario evitare quella che poteva tradursi, in realtà, in un’ingiustificata disparità di trattamento in favore dei soli professori che avevano optato per il tempo pieno, e quindi, anche a tutela dell’equilibrio del sistema retributivo di settore, ha definitivamente chiarito che ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno, aventi diritto ad una quota di maggiorazione stipendiale del 40% rispetto ai docenti optanti per il tempo definito, ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.P.R. n. 382 del 1980, non spetta la detta maggiorazione anche sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nel livello stipendiale in godimento a decorrere dal 1 gennaio 1989, atteso che tale interpretazione è quella più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dall’art. 1 D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, che ne ha esteso l’applicazione ai docenti universitari a decorrere dal 1 gennaio 1989 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2190, ma, soprattutto, Cons. Stato, A.P., 25 ottobre 2002, n. 7).
Trattasi di finalità, peraltro, legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa predetta, la quale, a differenza della c.d. scala mobile già vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa, variabile in ragione dell’incremento del costo della vita, che si aggiunge alla retribuzione, senza confondersi con essa.
4. E in verità siffatti principi erano da ritenersi già impliciti nella norma del 1990, che tale meccanismo ha esteso anche ai docenti universitari; il legislatore del 2001 si è dunque limitato a rendere chiaro ciò che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della predetta norma del 1990 (ex plurimis: Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2708 e 4 ottobre 2006, n. 5903).
Tale interpretazione, infatti, era stata già, per parte sua, uniformemente seguita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, prima della sopravvenienza normativa, sul rilievo che la diversa opzione interpretativa avrebbe finito per individuare una particolare categoria di dipendente pubblico che, a differenza della generalità degli altri dipendenti pubblici, goderebbe di un miglioramento retributivo superiore a quello fisso stabilito dalla norma (cfr., per tutte, Cons. Stato, VI, 20 aprile 2000, n. 2441).
La medesima giurisprudenza aveva poi escluso che l’interpretazione qui accolta potesse far sospettare di illegittimità costituzionale la legge n. 37 del 1990, posto che la Corte costituzionale aveva già affermato (Corte Cost. sentenza n. 89/1996) che non era incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale ai fini del distacco stipendiale del 40% tra docenti optanti o no per il tempo pieno e che i termini essenziali di questo ragionamento non mutavano con riferimento al conglobarsi di una parte di questa indennità nella retribuzione, per una non sindacabile opzione generale del legislatore.
5. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va accolto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.
Sussistono, nondimeno, vista anche la materia trattata, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe come da motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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