Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 24-06-2011, n. 25473

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trieste in data 7.11.2007 con la quale B.R. veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 610, 612 e 527 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 commesso il (OMISSIS) presentandosi presso un ufficio dello Sportello del Lavoro di Trieste chiedendo dell’impiegato V.D., allontanandosi dallo stesso, dopo aver appreso dalle impiegate Bo.Al. e S.C. che il V. si trovava presso altro ufficio, profferendo le frasi "qua spacco tutto se non mi trovano lavoro, ho un taglierino in tasca, vado in banca e taglio la gola a tutti", recandosi presso l’ufficio ove si trovava il V., minacciando quest’ultimo con un taglierino pronunciando le frasi "se non mi trovi subito un lavoro ti ammazzo, e faccio qualche altra pazzia come andare in banca ed ammazzare un po’ di gente", costringendo il V. con tale condotta a telefonare alla madre del B. e a dirle che lo stesso stava bene ed esibendo al V. i propri genitali.

La responsabilità dell’imputata era ritenuta sulla base delle dichiarazioni degli impiegati sopra indicati.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata, osservando che la Corte territoriale non motivava sul rilievo difensivo per il quale il V. effettuava la telefonata non in quanto coartato dal B., ma semplicemente per tranquillizzare lo stesso;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di minaccia, lamentando l’omessa pronuncia sui rilievi difensivi per i quali la condotta commessa presso il primo ufficio in cui il B. si recava consisteva nell’espressione di frasi sconnesse non rivolte specificamente agli impiegati ed il V. aveva dichiarato di non essersi sentito effettivamente minacciato o in pericolo;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di atti osceni, fondata contraddittoriamente sulle dichiarazioni del V. laddove lo stesso aveva ammesso di aver distolto lo sguardo mentre l’imputato si sarebbe abbassato i pantaloni e su quelle della teste Si.Ma. la quale riferiva solo quanto appreso dal V., non essendo presente al fatto;

2.4. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per il reato di porto del taglierino.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata è infondato.

La sentenza impugnata, dando un atto di un atteggiamento del teste V. tendente, nell’esame dibattimentale, a minimizzare la portata dei fatti per evidenti ragioni di comprensione umana nei confronti dell’imputato, argomentava invero coerentemente sul l’oggetti va condizione di coartazione gravante sul V. per il fatto di essere indotto ad effettuare la telefonata richiesta da un uomo che maneggiava un taglierino e si trovava in stato di alterazione; venendo di conseguenza ad essere implicitamente disattesa la tesi difensiva di un’azione spontanea della persona offesa.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di minaccia.

Posto invero che ai fini della configurabilità del reato di minaccia occorre unicamente l’attitudine della condotta ad intimorire i destinataci ed a produrre una limitazione della libertà psichica degli stessi, senza che sia necessaria l’induzione in costoro di un effettivo stato di intimidazione (Sez. 5, n.31693 del 7.6.2001, imp. Tretter, Rv. 219851), le considerazioni espresse nella motivazione della sentenza, e riportate al punto che precede, sull’atteggiamento oggettivamente minaccioso dell’imputato, valgono quale adeguata risposta alle osservazioni difensive sull’effettività dell’intimorimento del V. e sulla percezione delle minacce da parte degli impiegati del primo ufficio visitato dal B., in presenza dei quali venivano comunque profferite frasi che facevano riferimento al possesso di un taglierino ed all’intento di compiere atti distruttivi.

3. Ancora infondato è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di atti osceni.

Il riferimento della sentenza impugnata all’aver il V. distolto lo sguardo mentre l’imputato compiva i gesti incriminati è chiaramente finalizzato, nell’impianto argomentativo del testo, a sottolineare il disagio provato dal teste e non ad escludere che lo stesso avesse quanto meno per una certa frazione temporale assistito alla condotta del B., tanto da provarne per l’appunto disagio, espressamente riferito dal teste alla presenza di altre persone nell’ufficio, e da descrivere successivamente l’episodio al Si. che ne riferiva autonomamente. Tanto escludendo il vizio di contraddittorietà lamentato dal ricorrente, va peraltro evidenziato che, comunque, il compimento di atti osceni in luogo aperto al pubblico, quale deve senz’altro essere qualificato l’ufficio ove i fatti qui giudicati venivano commessi, è reato di pericolo presunto, che richiede unicamente l’astratta visibilità degli atti e non anche l’effettiva percezione degli stessi da parte di taluno (Sez. 3, n. 11541 del 3.6.1999, imp. Bombaci, Rv. 215152).

4. Infine infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per il reato di porto del taglierino. Il riferimento della sentenza impugnata alla concreta utilizzazione dell’oggetto per l’offesa alla persona, in quanto ostentato al V. anche al fine di costringerlo a compiere determinate azioni, appare invero motivazione adeguata per escludere nella specie la ravvisabilità dell’attenuante.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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