T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 5768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 luglio 2006, depositato il successivo 2 agosto, il tenente colonnello della Guardia di finanza B.L. chiedeva l’annullamento degli atti in forza dei quali è stato giudicato idoneo, ma non promosso, all’avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2006, avendo conseguito nella relativa procedura selettiva il punteggio di 27,70, con collocazione al trentatreesimo posto della graduatoria di merito, ovvero fuori dal numero di posti (ventinove) delle promozioni da effettuare.

La Sezione, con la sentenza bdi cui ora si chiede òl’esecuzione, ha preliminarmente osservato che "Alla contestata procedura hanno partecipato 248 ufficiali superiori. Di tale novero hanno fatto parte sei ufficiali del corso entrato in accademia nel 1985, tra cui il ricorrente, ovvero coloro risultati nella migliore posizione di ruolo all’atto dell’indizione della procedura, in quanto, tra altro, titolati con la Scuola di polizia tributaria e promossi al grado di maggiore, ovvero la promozione a scelta che precede quella a colonnello (la intermedia da maggiore a tenente colonnello avviene per anzianità) in prima valutazione.

Nessuno di detti sei ufficiali ha conseguito l’iscrizione al quadro di avanzamento, essendo stati tutti collocati tra gli idonei, sebbene ai primissimi posti.

In altre parole, tra i ventinove promossi al grado di colonnello, all’esito del giudizio di cui trattasi, non è rientrato alcun ufficiale superiore che, benché in possesso di un più che pregevole profilo di carriera, sia stato ammesso nel Corpo dopo l’anno 1984. Si tratta di un esito che, alla luce del numero significativo (ventinove) delle promozioni da effettuare, ed alla esiguità della differenza di anzianità (e, indi, di potenzialità di carriera) tra le classi di arruolamento 1984 e 1985, si manifesta affatto singolare. Pertanto, detto risultato, qualora non confortato da elementi idonei a permettere la percezione degli elementi che, alla luce della complessive regole preposte alla selezione, hanno permesso alla commissione di valutazione di apprezzare i profili – sia pur minimali – di preminenza dei promossi rispetto agli idonei, e indi, per quanto qui di particolare interesse, al ricorrente (in ciò rivelandosi, in ultimo, la – pacifica – giustiziabilità della procedura, dovendosi altrimenti ritenere, contrariamente ai principi fondanti del vigente ordinamento, che la discrezionalità amministrativa possa trasmutare in arbitrio), contrasterebbe con le regole che presiedono al giudizio di avanzamento degli ufficiali, che si articola, secondo la principale fonte normativa di riferimento (d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) in autonome valutazioni dei partecipanti, ancorate ai precedenti di carriera….."

Ripercorsa la carriera e gli incarichi del ricorrente il Tribunale ha quindi rilevato che "occorre provvedere sinteticamente ad una comparazione della posizione del ricorrente con quella dei promossi risultati collocati al quinto e sesto posto della graduatoria definitiva…..In relazione al quinto dei promossi (Maccani), che può vantare ben 34 mesi di servizio in più (228 versus 194) il Lipari presenta: a) un divario di lieve tenore nel numero delle massime espressioni di giudizio riportate (193 versus 202); b) circa lo stesso numero di revisioni decrementative nelle voci interne;

c) un maggior numero di ricompense in assoluto (45 versus 21); d) un maggior numero di ricompense nel grado rivestito all’atto della valutazione (2 encomi solenni e un elogio versus un elogio); e) lo svolgimento di incarico dirigenziale all’atto della valutazione, assente nel Maccani;

f) la prestazione di servizi presso il Comando generale, assente nel Maccani; g) un maggior numero di lauree specialistiche (4 versus 3); h) incarichi di insegnamento, assenti nel Maccani.

In relazione al sesto dei promossi (Carozza), che può vantare ben 25 mesi di servizio in più (219 versus 194) il Lipari presenta: a) un divario di lieve tenore nel numero delle massime espressioni di giudizio riportate (193 versus 217); b) un numero pressoché analogo di revisioni decrementative nelle voci interne; c) lo stesso numero di "apprezzamenti" (122); d) un maggior numero complessivo di ricompense di carattere morale (45 versus 30); e) lo svolgimento di incarico dirigenziale all’atto della valutazione, assente nel Carozza; f) un numero maggiore di servizi prestati presso il Comando generale; g) un maggior numero di lauree specialistiche (4 versus 2); h) la promozione in prima valutazione al grado di maggiore, assente nel Carozza".

Il Tribunale ha quindi ricordato, con riferimento ai preponderanti criteri elaborati dalla commissione di valutazione nella seduta del 20 gennaio 2006 che questi "attribuivano all’anzianità di ruolo e di servizio una prevalenza solo a parità di qualità complessive. La graduazione delle valutazioni degli scrutinati andava, invece, effettuata sulla base: nell’ambito dei dati emergenti dalla documentazione caratteristica, della tendenza di carriera e dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, delle qualifiche finali attribuite dall’ultima autorità intervenuta nella redazione dei documenti, della durata di ciascuna di esse, delle aggettivazioni laudative, e delle qualifiche ottenute nel grado rivestito all’atto dello scrutinio, specie se conseguite in incarichi di comando operativo o di particolare rilievo; dei periodi di comando, specie se diversificati, comportanti specifica autonomia decisionale; delle funzioni di particolare rilievo svolte presso il Comando generale; degli encomi e degli elogi con particolare riferimento a quelli ricevuti nel grado rivestito; dalla motivazione al lavoro; dalla tendenza di carriera; dalle valutazioni conseguite per la promozione a gradi per cui l’avanzamento ha luogo a scelta, e della posizione assunta dall’ufficiale nella graduatoria di merito nell’anno di iscrizione in quadro. In altre parole, le promozioni dovevano tener conto di un complesso di caratteristiche e di elementi, i quali, correttamente applicati, non giustificano il divario registrato tra la alta posizione assunta in graduatoria dai considerati chiamati in causa ed il ricorrente, quarto degli idonei. I sintomatici elementi sin qui considerati corroborano la conclusione cui è pervenuto il ricorrente in ordine alla mancata applicazione agli scrutinandi del medesimo metro di giudizio, e rendono plausibile la ricostruzione ricorsuale dell’illegittima applicazione di un "doppio binario" di valutazione improntato alla maggior anzianità, che, seppur non confortata né dalle norme di riferimento né dai criteri predeterminati dalla commissione, nella selezione di cui trattasi ha largamente operato in fatto". Di qui l’accoglimento del proposto ricorso a mezzo della sentenza 3 aprile 2008 n. 2838, con conseguente l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente.

L’amministrazione ha quindi proceduto alla nuova valutazione – ora per allora – del ricorrente, disponendo l’inserimento nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello mper l’anno 2006, ma lo ha collocato nella posizione 9 bis della graduatoria, quindi comunque in posizione deteriore rispettoai Colonnelli Maccani e Carozza.

Ritiene il ricorrente che il nuovo giudizio sia nullo in quanto sostanzialmente elusivo della pronuncia resa dal T.A.R.. In altri termini, ritiene che logico corollario della sentenza citata avrebbe dovuto essere l’attribuzione ad esso di un punteggio di merito tale da consentirgli una collocazione superiore o al limite pari al quinto posto della graduatoria, anziché come avvenuto alla posizione 9 bis.

Conclude quindi chiedendo all’adito Tribunale di adottare o disporre le misure necessarie per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per realizzare il suo contenuto conformativo, segnatamente ordinando all’amministrazione di adottare un provvedimento che costituisca attuazione della sentenza e che consenta l’inquadramento del ricorrente in una collocazione corrispondente a quella che emerge dal contenuto concreto del dictum giurisdizionale.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni preliminarmente eccependo la inammissibilità del proposto ricorso e comunque affermandone nel merito la infondatezza.

Alla camera di consiglio dell11 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicatosi formatosi sulla sentenza di questa Sezione 3 aprile 2008 n. 2838 nel presupposto della ritenuta nullità degli atti posti in essere successivamente a questa poiché elusivi del giudicato medesimo.

Assumono al riguardo le Amministrazioni intimate che il giudicato, come accade in molti casi in cui si discute di valutazioni tecniche sottese alla statuizione impugnata, avrebbe lasciato alla CSA un margine di libero apprezzamento in sede di riemanazione, con conseguente inammissibilità del presente ricorso per ottemperanza.

Rileva il Collegio che l’esposto assunto, corretto in linea di larga massima e di principio, si manifesta nella specie non conducente. Tanto appunto a causa delle citate normae agendi che ictu oculi concludono nel senso d’una forte vincolatezza della fase di riesame, soprattutto alla luce del principio di non prevalenza dei controinteressati (cfr., in tal senso, in fattispecie sostanzialmente analoga, T.A.R. Lazio, II Sezione, 6 luglio 2010 n. 22879).

Non può quindi il Collegio non riscontrare, nel nuovo giudizio della CSA (quello, cioè, per cui oggi è causa), un fraintendimento di fondo del significato della sentenza n.2838/2008, la quale non ha preteso un nuovo e miglior punteggio qualsivoglia nei riguardi del ricorrente. Invece, detta sentenza ha mosso dai vari sintomi d’eccesso di potere per dimostrare l’erroneità ab imis ed in toto del giudizio originario della CSA. Diversamente argomentando -ove, cioè, la Sezione avesse veramente effettuato un giudizio puntiforme su taluno, piuttosto che talaltro aspetto del punteggio assegnato al ricorrente, essa sarebbe caduta proprio in quel nocivo effetto, che certamente il Supremo Consesso avrebbe censurato alla luce della granitica giurisprudenza, ben nota anche alle Amministrazioni intimate, di sostituzione della volizione del Giudice all’esclusiva competenza della P.A. Sicché la CSA, coeteris paribus e senza che nulla sia cambiato nella documentazione caratteristica degli ufficiali coinvolti -trattandosi d’un giudizio da rendere ora per allora, s’è orientata ad aumentare il punteggio al ricorrente, come se la sentenza ottemperanda le avesse imposto soltanto siffatte correzioni. Ma essa non s’è, con ogni evidenza, avveduta che l’oggetto del contendere era non già il minor punteggio per un titolo, piuttosto che per un altro, ma il giudizio complessivo in sé -perché affetto da una profonda disomogeneità di trattamento e di valutazione rispetto ai controinteressati, tant’è che esso fu annullato in toto e non in parte qua. Il Tribunale, come si è ricordato nella esposizione in fatto, ha infatti osservato che "le promozioni dovevano tener conto di un complesso di caratteristiche e di elementi, i quali, correttamente applicati, non giustificano il divario registrato tra la alta posizione assunta in graduatoria dai considerati chiamati in causa ed il ricorrente, quarto degli idonei. I sintomatici elementi sin qui considerati corroborano la conclusione cui è pervenuto il ricorrente in ordine alla mancata applicazione agli scrutinandi del medesimo metro di giudizio, e rendono plausibile la ricostruzione ricorsuale dell’illegittima applicazione di un "doppio binario" di valutazione improntato alla maggior anzianità, che, seppur non confortata né dalle norme di riferimento né dai criteri predeterminati dalla commissione, nella selezione di cui trattasi ha largamente operato in fatto".

Di qui l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso in ottemperanza in epigrafe.

Per un verso, infatti, è ben noto che, nel processo amministrativo, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte di questo Giudice circa l’esatto adempimento della P.A. all’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Tal verifica, che va condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il contesto su cui s’è mosso il giudizio di cognizione, implica, da parte di questo Giudice dell’ottemperanza, una delicata attività d’interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando (da compiersi solo sulla base della sequenza petitum – causa pretendi – motivi – decisum: cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 2 febbraio 2010 n. 473). Ebbene, il Collegio, anche alla luce della motivazione della sentenza n. 2838/2008, muove dai motivi d’impugnazione, dalle risposte a suo tempo fornite dalla sentenza citata e dal dispositivo per precisare, quale contenuto del comando posto da quest’ultima, l’annullamento totale del giudizio della CSA in sé e per affermare, stante l’evidente illegittimità dello scavalcamento del ricorrente e dell’asserita superiorità dei controinteressati, la consequenziale compressione dell’autonoma valutazione tecnica della CSA. Poiché v’era (e v’è tuttora) l’obbligo della CSA di conformarsi alle normae agendi poste dal giudicato, la nuova statuizione della CSA non ha compreso il portato della sentenza ottemperanda, onde spetta a questo Giudice dell’esecuzione e non ad una nuova sede di cognizione valutare se ed in qual misura tal fraintendimento determini, come ha determinato, un risultato di fatto elusivo del giudicato stesso.

Va peraltro ricordato il fermo principio della giurisprudenza -in virtù del quale si radica la competenza di questo Giudice dell’esecuzione, per cui è ammissibile il ricorso per ottemperanza, pur dopo l’emanazione dell’atto d’esecuzione, ove il petitum sostanziale miri a far valere non un qualunque scostamento di questo atto dalla legge sostanziale, ma la sua difformità specifica dal prestare piena ed incondizionata attuazione all’accertamento contenuto nella sentenza ottemperanda.

Del resto, in sede d’esecuzione del giudicato, la discrezionalità che residua alla P.A. procedente va esercitata in stretta correlazione funzionale con l’obbligo d’ottemperanza, la cui finalità è non solo di rendere effettivo il bene giuridico riconosciuto dal giudicato (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 29 ottobre 2002 n. 5940), ma anche di pervenire al risultato finale in un tempo adeguato a far fruire tal bene a chi gli spetta, senza ingiustificati ritardi.

Il giudicato nella specie ha affermato che il vizio d’eccesso di potere in senso relativo scaturisce dall’assenza, parimenti evidente, dell’inferiorità del ricorrente rispetto ai colonnelli Maccani e Carozza, promossi al grado superiore. Dal che la necessità, in capo alla CSA, d’emendare l’accertata illegittimità della valutazione, a suo tempo effettuata, alla luce di tutti questi criteri direttivi ed inderogabili. La sentenza della cui corretta esecuzione si tratta non si è rimessa a far calcoli di punteggi o a verificare quando e come il ricorrente dovesse conseguire in via immediata e diretta il suo avanzamento al grado superiore. Il pronunciamento in sede di cognizione ha stabilito, per vero in modo fermo, il contenuto dell’ordine alla CSA di procedere, ora per allora ed in base al giudicato, alla nuova valutazione del ricorrente, non collocato utilmente, emendando il vecchio giudizio dagli accertati vizi.

L’amministrazione non ha fornito una lettura precisa del giudicato ottemperando, tant’è che non ne ha colto il senso profondo (la sostanziale assenza rebus sic stantibus d’inferiorità del ricorrente) e ha reiterato tal quali le precedenti illegittimità. E ciò s’appalesa, agli occhi del Collegio, un’evidente elusione del giudicato stesso, posto che, fermi i criteri di giudizio a suo tempo predefiniti dalla CSA nella sua prima riunione -e che non formarono oggetto di contestazione in sede di cognizione, oggidì la Commissione avrebbe dovuto non reiterare un giudizio sul ricorrente come se vi fosse una tabula rasa. L’obbligo di riemanazione, in altre parole, le impose (e le impone tuttora) d’abbandonare l’ipotesi che, in fondo, un qualunque risultato valutativo sarebbe stato pur sempre corretto ed utile a chiudere la vicenda -in tal senso dovendosi interpretare la rinnovata valutazione, dimenticando che non solo non s’era alla prima valutazione verso il ricorrente e che soprattutto quest’ultima era da condurre, in base al giudicato e per ricostituire l’omogeneità del sistema di valutazione, con il medesimo metro a suo tempo adoperato nei confronti dei controinteressati. Essa avrebbe dovuto dapprima disporre l’esatta ricognizione delle normae agendi scaturenti dal giudicato, porle poi in posizione gerarchicamente superiore rispetto ai citati criteri, farne l’esatta combinazione e, quindi, statuire in modo non da replicare il risultato preesistente, ma da ristabilire la predetta unità di valutazione.

Da ciò discende, in una con l’annullamento del rinnovato giudizio verso il ricorrente, la necessità che la CSA finalmente s’attenga al giudicato ottemperando secondo le lineeguida fin qui tenute presenti dal Collegio. Sicché reputa opportuno il Collegio assegnare alla CSA il termine di giorni trenta (30 gg.), decorrente dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio, affinché provveda a dare stretta e tempestiva esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 2838/2008, riesaminando funditus la posizione del ricorrente. In caso d’inutile decorso del predetto termine, reputa altresì necessario il Collegio nominare fin d’ora, nella persona del Comandante generale della guardia di finanza (o altro generale di C.A. da questi designato), il Commissario ad acta affinché, nell’ulteriore termine di giorni trenta (30 gg.) decorrente da quando s’è esaurito il precedente e con la necessaria coadiuzione del Capo di Stato maggiore del Corpo, provveda in sostituzione delle Amministrazioni resistenti ad eseguire il citato giudicato, fornendo tempestiva relazione dell’avvenuto adempimento alla Sezione.

Al riguardo, il Collegio fissa in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) il compenso per il Commissario ad acta, con le ritenute di legge ed al netto delle spese documentate, che egli provvederà ad autoliquidarsi in esito all’incarico conferitogli e con separato provvedimento.

In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto nei sensi fin qui esaminati. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso n. 2197/2011 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il rinnovato giudizio svolto nei confronti del ricorrente e condanna le Amministrazioni intimate a prestare, nei termini e con le modalità di cui in parte motiva, piena ed integrale esecuzione al giudicato meglio indicato in premessa.

Condanna altresì le Amministrazioni intimate al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000 (euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *